Sentenza 9 aprile 2008
Massime • 1
In tema di distinzione tra i reati di corruzione e concussione, non è ravvisabile l'ipotesi della concussione cosiddetta "ambientale" in una situazione di sistematico pagamento di tangenti da parte di imprenditori appaltatori di opere pubbliche, nella quale, in un contesto di un costante flusso delle commesse, siano privilegiati gli imprenditori che si siano opportunamente organizzati a tale fine, con conseguente disattivazione dei meccanismi della libera concorrenza. (Nella specie, la Corte ha diversamente qualificato il fatto da concussione in corruzione, rilevando che, in un contesto nel quale il mercanteggio dei pubblici poteri e la pratica della tangente siano costanti, viene a mancare nella parte privata, identificata in un gruppo imprenditoriale, ben attrezzato sotto il profilo organizzativo ed economico, lo stato di soggezione, posto che in tale situazione detta parte mira principalmente ad assicurarsi vantaggi al di fuori degli schemi legali, approfittando dei meccanismi criminosi e divenendo anch'essa protagonista del sistema).
Commentario • 1
- 1. Il bastone e la carota. Analisi dei confini di disciplina degli artt. 317 e 319-quater c.p. alla luce della dottrina e della giurisprudenza nomofilatticaBasilio Antoci · https://www.studiocataldi.it/ · 10 giugno 2014
di Basilio Antoci Scuola Forense "Cenacolo di Studi Giuridici Etneo" Catania - 9 maggio 2014 Sommario: 1. Premessa - 2. I delitti contro la pubblica amministrazione - 2.1. Nozioni generali - 2.2. Il reato di concussione - 2.2.1. La concussione ambientale - 2.3. Il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità - 3. I presupposti di applicabilità degli artt. 317 e 319-quater c.p.: l'ordinanza di rimessione alle S.S.U.U. - 3.1. L'intensità della pressione psicologica e i suoi effetti sulla psiche della vittima - 3.2. Induzione come figura residuale - 3.3. Il bastone e la carota - 4. Le Sezioni Unite del 2014 - 5. Bibliografia. 1. Premessa Nel maggio 2013 è stata rimessa al vaglio …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/04/2008, n. 36154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36154 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente - del 09/04/2008
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI VA - Consigliere - N. 633
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 38530/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN LI, nato [...];
avverso la sentenza 16/3/2005 della Corte d'Appello di Venezia;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
udita in udienza pubblica la relazione fatta dal Consigliere Dott. Milo Nicola;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. D'Ambrosio V., che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore della parte civile avv. Chiello G., che ha concluso per il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle ulteriori spese;
udito il difensore dell'imputato avv. Longo P., che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1 - La Corte d'Appello di Venezia, con sentenza 16/3/2005, confermava la decisione di condanna 27/6/1997 emessa dal Tribunale di Padova nei confronti di LO LI, dichiarato colpevole del delitto di concorso in concussione continuata, perché, agendo per conto di FI AN e IA IO, rispettivamente presidente e vice presidente dell'IA di Padova, aveva indotto e/o costretto diversi imprenditori a promettere e versare somme pari al 3% dell'importo dei lavori di cui si erano resi aggiudicatari a seguito di gare d'appalto bandite dall'IA per la ristrutturazione e la costruzione di propri immobili, prospettando agli stessi imprenditori, in caso di rifiuto, difficoltà nella partecipazione alle future gare e nella conseguente aggiudicazione di ulteriori lavori (fino al 1991); riformava parzialmente la pronuncia di primo grado, nella parte relativa alle statuizioni civili in favore dell'IA (attualmente ATER), costituitosi parte civile. Chiariva la Corte di merito che pacifica e non contestata era la prassi, instaurata dopo l'avvento alla presidenza dell'IA di Padova del FI e del IA, di imporre una "tangente" sull'importo degli appalti aggiudicati, pena l'esclusione dal "giro" delle imprese inadempienti;
nel sistema erano state coinvolte due associazioni, il "Collegio Costruttori" e il "Consorzio Cirve", che si spartivano rispettivamente gli appalti per le nuove costruzioni e quelli per la manutenzione delle costruzioni esistenti;
VA RM, altro coimputato, per sua stessa ammissione, aveva partecipato a formare il "Consorzio Cirve", mentre il LO si era occupato degli appalti aggiudicati alle imprese facenti parte del "Collegio Costruttori" ed aveva svolto il ruolo di collettore delle tangenti;
le gare d'appalto erano pilotate, nel senso che alle imprese partecipanti era suggerita l'offerta da fare;
il LO si era inserito, per libera scelta, nel meccanismo ideato dal FI e dal IA e integrante una forma di "concussione ambientale" e nell'illecito aveva attivamente e coscientemente concorso da extraneus;
le concussioni in danno degli imprenditori IL e CA (quest'ultimo correttamente sentito come teste, perché mai indagato) erano state sostanzialmente ammesse dallo stesso imputato;
fondata era la richiesta della parte civile finalizzata al riconoscimento di una provvisionale e ad una più congrua quantificazione delle spese sostenute nel processo di primo grado.
2 - Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, l'imputato e ha dedotto:
1) violazione della legge processuale (art. 63 c.p.p.) e inutilizzabilità della testimonianza del CA, che avrebbe dovuto essere sentito come persona indagabile, sin dall'inizio, in relazione al reato di cui all'art. 371 bis c.p.;
2) violazione della legge penale, con riferimento agli artt. 110, 117 e 317 c.p., e vizio di motivazione in ordine al formulato giudizio di colpevolezza, non sorretto da elementi di prova affidabili e orientabile, in via subordinata, verso altre forme di illecito, quali la corruzione o il favoreggiamento reale;
3) violazione della legge penale (art. 185 c.p.) e vizio di motivazione sulle statuizioni civili adottate in favore dell'ATER di Padova.
3 - Il ricorso è fondato nella parte in cui censura la qualificazione giuridica dei fatti avallata dal Giudice di merito. Osserva la Corte che la ricostruzione storica della vicenda è sufficientemente illustrata, secondo i termini innanzi indicati, nella sentenza impugnata, il cui iter argomentativo è ancorato a precise e non contestate risultanze processuali, ivi comprese le ammissioni, sia pure parziali, dello stesso imputato. A confortare tale ricostruzione concorrono specificamente le dichiarazioni rese dagli altri imputati coinvolti nella vicenda e giudicati separatamente, quali il FI, il VA e l'Ometto, nonché il racconto dei diversi imprenditori, che avevano riferito della "prassi" di pagare una percentuale sull'importo dei lavori e, in alcuni casi, anche di avere concorso a turbare la regolarità della gara d'appalto, prestandosi a seguire le indicazioni suggerite nella formulazione dell'offerta, al fine di garantire, di volta in volta, l'assegnazione dei lavori all'impresa designata, facente comunque capo ad una delle associazioni sopra citate.
3 a - È il caso di precisare che è priva di fondamento l'eccepita inutilizzabilità della testimonianza del CA che, secondo il ricorrente (cfr. primo motivo di ricorso), avrebbe dovuto essere sentito in qualità di persona sottoposta alle indagini, considerato che nella sentenza pronunciata nei confronti di tale BO VA era stata stigmatizzata l'inattendibilità del detto teste, risultato "indagabile...per il reato di cui all'art. 371 bis c.p.". Tale riferimento è generico, perché non consente d'individuare la connessione o il collegamento di quest'ultima ipotesi di reato con l'illecito contestato all'imputato. Vanno, peraltro, ribadite le considerazioni svolte, al riguardo, dalla sentenza impugnata in linea con l'orientamento di questa Suprema Corte in tema di utilizzabilità delle dichiarazioni rese al Giudice da soggetto che non abbia mai assunto, come il CA, la qualità di imputato o di persona sottoposta a indagini. In ogni caso, la testimonianza in questione non ha carattere decisivo e dirimente nella valutazione della vicenda in esame.
3 b - Alla luce della ricostruzione operata in sede di merito, possono ritenersi acquisiti i seguenti dati di fatto:
- con la gestione FI - IA dell'IA di Padova, si introdusse e consolidò la prassi secondo la quale l'impresa aggiudicataria di una qualsiasi gara d'appalto bandita dall'Istituto doveva versare una tangente del 3% del valore dell'appalto;
- le imprese partecipanti alle gare erano raggruppate in due associazioni, il "Consorzio Cirve" e il "Collegio Costruttori", costituiti proprio con la finalità di avere più chances nell'aggiudicazione delle gare d'appalto;
- al primo gruppo era, di fatto, riservata l'esecuzione dei lavori di manutenzione e ristrutturazione degli edifici già esistenti, al secondo la costruzione di nuovi edifici;
- il LO, imprenditore facente parte del gruppo "Collegio Costruttori", aveva assunto e svolto concretamente il ruolo di collettore delle tangenti che riceveva dai vari imprenditori e consegnava al FI, attivandosi, in alcuni casi, anche ad orientare la gara nella direzione prestabilita;
- la libera scelta del LO di prestare la propria collaborazione per assicurare il funzionamento dell'illecito sistema "rispondeva a precisi criteri di convenienza economica";
- lo stesso ruolo aveva assunto l'imprenditore VA in relazione alle tangenti pagate dalle imprese facenti capo al "Consorzio Cirve";
- erano i due gruppi di imprese a gestire la distribuzione degli appalti dell'IA tra le imprese associate.
3 c - Ciò posto, è agevole cogliere in tali dati fattuali, coordinati tra loro e valutati unitariamente, gli estremi di un patto corruttivo intercorso tra i vertici dell'IA e le imprese interessate ad aggiudicarsi gli appalti banditi dallo stesso Istituto. Elementi a conforto di tale conclusione sono ravvisabili nel concreto ed indubbio vantaggio che le imprese hanno tratto dalla condotta abusiva dei pubblici ufficiali, nella piena collaborazione che le imprese, nella prospettiva di conseguire tale obiettivo, hanno offerto per garantire l'efficienza del sistema illecito e il suo consolidamento, nel rapporto sostanzialmente paritetico tra le parti, protrattosi per un lungo periodo e desumibile dal rilievo logico che un gruppo organizzato di imprese, attivatosi addirittura per la gestione al suo interno della distribuzione degli appalti, non poteva versare in una posizione di metus pubicae potestatis e lasciarsi condizionare nella determinazione della propria volontà. Tutti tali elementi convergono verso l'ipotesi della corruzione, posto che evidenziano una situazione di sistematico pagamento di tangenti da parte di imprenditori di opere pubbliche, nella quale, in un contesto di costante flusso delle commesse, venivano privilegiati gli imprenditori che si erano opportunamente organizzati a tal fine, con conseguente disattivazione dei meccanismi propri della libera concorrenza. L'inserimento, infatti, in un sistema nel quale il mercanteggiamento dei pubblici poteri e la pratica della "tangente" siano costanti, non è agevole cogliere nella parte privata, specie se identificabile con un gruppo imprenditoriale ben attrezzato sotto il profilo organizzativo e sotto quello economico, lo stato di soggezione, indispensabile per la configurazione della concussione, anche ed. ambientale, posto che in tale situazione detta parte mira principalmente ad assicurarsi vantaggi al di fuori degli schemi legali, approfittando proprio dei meccanismi criminosi e divenendo protagonista del sistema.
3 d - Ciò posto, la condotta ascritta al LO, che, quale extraneus, ha concorso nella corruzione passiva dei pubblici ufficiali, svolgendo la funzione di collettore delle tangenti versate dagli imprenditori, va inquadrata nel paradigma criminoso di cui all'art. 319 c.p.. Tenuto conto dell'epoca a cui risale la consumazione dell'illecito (fino al 1991) e avuto riguardo alla pena edittale per esso prevista (inferiore a cinque anni di reclusione per effetto delle accordate circostanze attenuanti generiche), il termine di prescrizione, considerato nella sua massima estensione, è di anni sette e mesi sei (art. 157c.p., comma 1, n. 4 e art. 160 c.p., comma 3, nel testo previgente) ed è - ad oggi - interamente decorso, con conseguente estinzione del reato.
La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio, nella parte relativa alla statuizione penale, con la formula corrispondente.
3 e - A norma dell'art. 578 c.p.p., vanno, invece, confermate le statuizioni civili in favore dell'ATER, considerato che v'è stata pronuncia di condanna in sede di merito e che la responsabilità da illecito dell'imputato, al di là della qualificazione giuridica del fatto e della rilevata causa estintiva, deve ritenersi, per quanto innanzi argomentato, non contestabile.
La doglianza del ricorrente su questo punto urta contro la valutazione in fatto del Giudice di merito, che ha peraltro demandato alla sede civile la liquidazione definitiva del danno, sicché ogni questione circa l'esatta quantificazione di questo non riveste, allo stato, carattere di attualità.
L'assegnazione della provvisionale ha carattere meramente delibativo, non acquista efficacia di giudicato in sede civile e la sua determinazione è rimessa alla discrezionalità del Giudice di merito che non è tenuto a dare una motivazione specifica sul punto. Tale statuizione non è, quindi, impugnabile, in quanto per sua natura non è suscettibile di passare in giudicato ed è destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento. Consegue la condanna del ricorrente alla rifusione delle ulteriori spese sostenute in questo grado dalla parte civile e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Qualificato il fatto come corruzione ex art. 319 c.p. annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Conferma le statuizioni civili e condanna il ricorrente alla rifusione delle ulteriori spese sostenute dalla parte civile ATER di Padova, liquidate in Euro 2.649,00, di cui Euro 2.000,00, per onorari, oltre iva e cpa.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2008