CASS
Sentenza 1 giugno 2026
Sentenza 1 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 01/06/2026, n. 20012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20012 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da KA IS, nato in [...] il [...], avverso la sentenza del 07-02-2025 della Corte di appello di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Raffaele Piccirillo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni rassegnate dall'avvocato Carmelo EL, difensore di fiducia dell'imputato, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 20012 Anno 2026 Presidente: GENTILI ANDREA Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 29/01/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 4 aprile 2023, il G.U.P. del Tribunale di Bari condannava IS KA, riconosciute le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, alla pena di anni 1, mesi 4 di reclusione e 8.758 euro di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui agli art. 291-b1s, comma 1/ e 291-ter del d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, in relazione all'art. 62-quater del d.lgs. n. 504 del 1995, reato a lui contestato per avere trasportato 700 litri (pari a 909,50 kg.) di prodotti utilizzabili per inalazione a mezzo di sigarette elettroniche;
fatto accertato in Bari il 3 maggio 2021. Con la sentenza del 7 febbraio 2025, la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, concedeva all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena detentiva, confermando nel resto la decisione del G.U.P. 2. Avverso la pronuncia della Corte di appello pugliese, KA, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando quattro motivi. Con il primo, la difesa deduce il vizio di motivazione e l'inosservanza degli art. 291-bis, comma 1, 291iter del d.P.R. 23 gennaio 1973 1 n. 43 e 62-quater del d.lgs. n. 504 del 1995, evidenziando che, come sostenuto da autorevole dottrina e come si evince dalla nota prot. 102913/RU dell'8 agosto 2019 dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, i prodotti liquidi da inalazione non possono essere assimilati tout court al tabacco lavorato estero e assoggettati alla relativa disciplina penale, non imponendo la loro circolazione l'applicazione di appositi contrassegni, fermo restando che, nel caso di specie, non è affatto provato con certezza che i materiali liquidi presenti nei 17 fusti sequestrati fossero prodotti utilizzabili per inalazione a mezzo di sigarette elettroniche, a ciò aggiungendosi che i giudici di merito hanno ignorato il totale assolvimento delle imposte, la mancanza del presupposto della sottrazione dei prodotti a imposizione e l'assenza di interesse dell'imputato a evadere il pagamento dell'accise, posto che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'unico soggetto a ciò obbligato è il fornitore. Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è il giudizio sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, rilevandosi in proposito che sia il G.U.P. che la Corte territoriale hanno omesso di considerare l'oggettiva impossibilità per l'imputato, mero autista e cittadino straniero privo di qualsivoglia conoscenza della complessa normativa in esame, di violare consapevolmente tale disciplina. Con il terzo motivo, la difesa contesta il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, osservando che il giudizio sulla misura dell'offesa non avrebbe potuto prescindere da elementi diversi da quelli rimarcati dai giudici di appello, come lo status di incensurato dell'imputato, il suo atteggiamento 2 collaborativo, la condizione di mero dipendente della ditta proprietaria del mezzo senza autonomia decisionale, la mancanza di un interprete nell'immediatezza del controllo e la sua non conoscenza della complessa normativa comunitaria. Il quarto motivo è infine dedicato alla statuizione della confisca, rilevandosi che nel caso di specie non vi erano i presupposti indicati dall'art. 301 del d.P.R. n. 43 del 1973, non essendosi l'imputato reso autore di alcuna attività di contrabbando. 2.1. Con memoria trasmessa il 14 gennaio 2026, l'avvocato Carmelo EL, difensore di fiducia dell'imputato, nel replicare alla requisitoria del Procuratore generale, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1. Iniziando dai primi due motivi, suscettibili di trattazione unitaria perché tra loro sostanzialmente sovrapponibili, deve osservarsi che la conferma da parte della Corte territoriale del giudizio di colpevolezza dell'imputato in ordine al reato a lui ascritto non presenta vizi di legittimità rilevabili in questa sede. Ed invero le due conformi sentenze di merito, destinate a integrarsi per formare un corpus motivazionale unitario, hanno operato un'adeguata disamina delle fonti dimostrative disponibili, valorizzando in particolare gli accertamenti investigativi svolti dagli agenti della Guardia di Finanza di Bari, da cui è emerso che, in data 3 maggio 2021, veniva fermato presso il Varco Ad i del porto del capoluogo pugliese l'autoarticolato targato AA953MT/ADA454 diretto all'imbarco verso l'Albania. Durante le operazioni di controllo del mezzo, il cui autista veniva identificato nel cittadino albanese IS KA, veniva accertato che, stivati nella parte anteriore del rimorchio, oltre al carico di pietre tipo basole dichiarato dal conducente, vi erano 17 fusti contenente liquido che sarebbe poi risultato corrispondere a 700 litri, pari a 909,50 kg., di prodotto utilizzabile per inalazione a mezzo di sigarette elettroniche. Rispetto a tale carico, l'interessato non era in grado di esibire alcuna valida documentazione in grado di giustificarne la provenienza e di assicurarne la tracciabilità, per cui si procedeva al sequestro dei fusti e dell'autoarticolato. 1.1. Ora, prima ancora di soffermarsi sulla posizione soggettiva del ricorrente, deve osservarsi che il giudizio sulla rilevanza penale del fatto appare immune da censure, dovendosi richiamare la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 3465 del 03/10/2019, dep. 2020, Rv. 278542-02), ricordata anche nella sentenza impugnata, secondo cui l'art. 291-bis, comma 1, del d.P.R. n. 43 del 1973, che punisce chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali, trova applicazione, in forza dell' art. 3 62-quater, commi 1-bis e 7-bis, del d.lgs. n. 504 del 1995, anche ai liquidi per sigarette elettroniche, poiché per tali prodotti opera il meccanismo di equivalenza di consumo convenzionale determinato sulla base di apposite procedure tecniche definite con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle tiogane e dei Monopoli. / In definitiva, i citati commi 1-bis e 7-bis rappresentano norme penali in bianco, le quali, ai fini dell'applicazione dell'art. 291 bis, sono integrate da provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle bogane e 4onopoli, che si basano sul raffronto fra i tempi medi per il consumo di sigarette tradizionali (con un campione composto dalle cinque marche più vendute) e quelli per il consumo di sigarette elettroniche (con un campione composto da dieci marche di liquido in commercio). Si tratta di una tecnica normativa che deve essere ritenuta consentita, perché, in linea di principio, le norme penali possono essere rivestite di contenuti in base a norme extrapenali integratrici del precetto penale (così Sez. 2, n. 4296 del 02/12/2003, [...], Rv. 228152), che possono essere emanate anche da Autorità amministrative o sovranazionali, le quali dettano disposizioni regolatrici od impongono divieti anche in base ad accertamenti scientifici relativi a situazioni storiche determinate (Sez. 1, n. 19107 del 16/05/2006, [...]), come avviene, appunto, nel caso del raffronto fra sigarette tradizionali e sigarette elettroniche in commercio in un determinato momento. Dunque, la fonte legislativa, nel rispetto dei principi di riserva di legge e determinatezza della fattispecie, individua il nucleo di disvalore della condotta (contrabbando) e consente, tramite la tecnica del rinvio, l'adeguata identificazione del quadro normativo applicabile, comprensivo dei provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Oogane e kionopoli. È stato in tal senso precisato che la direttiva doganale n. 11038/RU del 25 gennaio 2018 del Direttore dell'Agenzia delle Oogane e Monopoli, in cui è richiamata la correlata direttiva n. 6615 del 10 gennaio 2015 della medesima direzione, prevede che 1 ml. di prodotto liquido da inalazione equivale al consumo di 5,63 sigarette convenzionali, il che vuol dire che, nel caso di specie, il carico di 700 litri corrisponde a ben 3.941.000 sigarette convenzionali. 1.2. Ciò posto, i giudici di merito hanno fondato il giudizio di colpevolezza dell'imputato sul fatto che questi trasportava la merce di contrabbando sprovvisto i della benchè minima documentazione giustificativa, essendo risulta%el tutto A' inidonea quella successivamente inviata via mai!, in quanto l'intestazione in lingua albanese atteneva non alla denominazione di un'azienda, ma a un sito geografico, fermo restando che il ricorrente non solo non ha dichiarato la merce, pur avendo in seguito riferito di averla caricata non lontano dal porto su precisa disposizione del suo dante causa, ma l'ha conservata dopo averla debitamente fatta occultare dal consistente carico ufficialmente trasportato (svariate tonnellate di basole), non rilevando in senso contrario il dato che l'imputato non fosse proprietario del mezzo. t 4 1.2.1. Orbene, in quanto scaturita da una disamina non irrazionale degli elementi probatori acquisiti, la valutazione dei giudici di merito circa l'ascrivibilità a KA della condotta illecita a lui contestata resiste alle censure difensive, che si articolano nella sostanziale proposta di una rilettura alternativa delle fonti dimostrative disponibili, operazione questa non consentita in sede di legittimità, essendo consolidata nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione (cfr. ex plurimis Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, [...]), secondo cui, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, come quello in esame, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. Di qui l'infondatezza delle doglianze difensive in punto di responsabilità. 2. La medesima conclusione si impone anche per il terzo motivo, concernente il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto. Ed invero la Corte territoriale, in senso ostativo all'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., ha rimarcato (pagina 14 della sentenza impugnata) sia l'entità della trasgressione, tutt'altro che trascurabile, venendo in rilievo un trasporto clandestino di circa 700 litri (909,50 kg. effettivi) di liquido per sigaretta elettronica, sia l'intensità non indifferente della risoluzione criminosa, per come rivelata dal caricamento della sostanza liquida in territorio italiano a breve distanza dal porto, oltre che dal suo occultamento tra 27 tonnellate di basolati. Orbene, anche in tal caso, a fronte di un percorso argomentativo non manifestamente illogico, non vi è spazio per l'accoglimento delle censure difensive, che invero si articolano nella sostanziale proposizione di differenti valutazioni di merito, che, come detto, esulano dal perimetro del giudizio di legittimità. 3. Venendo infine al quarto motivo, se ne deve parimenti rilevare l'infondatezza, avendo la Corte di appello correttamente sottolineato (pagina 15 della sentenza impugnata) che la confisca del corpo di reato sottratto all'imposizione fiscale consegue ex lege all'accertamento del reato, stante la chiara previsione di cui all'art. 301 del d.P.R. n. 43 del 1973 ("nei casi di contrabbando è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto. Sono in ogni caso soggetti a confisca i mezzi di trasporto a chiunque appartenenti che risultino adatti allo stivaggio fraudolento di merci, ovvero contengano accorgimenti idonei a maggiorarne la capacità di carico o l'autonomia in difformità delle caratteristiche costruttive omologate o che siano impiegati in violazione alle norme concernenti la circolazione o la navigazione e la sicurezza in mare"). 5 4. Alla stregua di tali considerazioni, il ricorso proposto nell'interesse di KA deve essere quindi rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 29 gennaio 2026.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Raffaele Piccirillo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni rassegnate dall'avvocato Carmelo EL, difensore di fiducia dell'imputato, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 20012 Anno 2026 Presidente: GENTILI ANDREA Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 29/01/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 4 aprile 2023, il G.U.P. del Tribunale di Bari condannava IS KA, riconosciute le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, alla pena di anni 1, mesi 4 di reclusione e 8.758 euro di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui agli art. 291-b1s, comma 1/ e 291-ter del d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, in relazione all'art. 62-quater del d.lgs. n. 504 del 1995, reato a lui contestato per avere trasportato 700 litri (pari a 909,50 kg.) di prodotti utilizzabili per inalazione a mezzo di sigarette elettroniche;
fatto accertato in Bari il 3 maggio 2021. Con la sentenza del 7 febbraio 2025, la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, concedeva all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena detentiva, confermando nel resto la decisione del G.U.P. 2. Avverso la pronuncia della Corte di appello pugliese, KA, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando quattro motivi. Con il primo, la difesa deduce il vizio di motivazione e l'inosservanza degli art. 291-bis, comma 1, 291iter del d.P.R. 23 gennaio 1973 1 n. 43 e 62-quater del d.lgs. n. 504 del 1995, evidenziando che, come sostenuto da autorevole dottrina e come si evince dalla nota prot. 102913/RU dell'8 agosto 2019 dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, i prodotti liquidi da inalazione non possono essere assimilati tout court al tabacco lavorato estero e assoggettati alla relativa disciplina penale, non imponendo la loro circolazione l'applicazione di appositi contrassegni, fermo restando che, nel caso di specie, non è affatto provato con certezza che i materiali liquidi presenti nei 17 fusti sequestrati fossero prodotti utilizzabili per inalazione a mezzo di sigarette elettroniche, a ciò aggiungendosi che i giudici di merito hanno ignorato il totale assolvimento delle imposte, la mancanza del presupposto della sottrazione dei prodotti a imposizione e l'assenza di interesse dell'imputato a evadere il pagamento dell'accise, posto che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'unico soggetto a ciò obbligato è il fornitore. Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è il giudizio sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, rilevandosi in proposito che sia il G.U.P. che la Corte territoriale hanno omesso di considerare l'oggettiva impossibilità per l'imputato, mero autista e cittadino straniero privo di qualsivoglia conoscenza della complessa normativa in esame, di violare consapevolmente tale disciplina. Con il terzo motivo, la difesa contesta il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, osservando che il giudizio sulla misura dell'offesa non avrebbe potuto prescindere da elementi diversi da quelli rimarcati dai giudici di appello, come lo status di incensurato dell'imputato, il suo atteggiamento 2 collaborativo, la condizione di mero dipendente della ditta proprietaria del mezzo senza autonomia decisionale, la mancanza di un interprete nell'immediatezza del controllo e la sua non conoscenza della complessa normativa comunitaria. Il quarto motivo è infine dedicato alla statuizione della confisca, rilevandosi che nel caso di specie non vi erano i presupposti indicati dall'art. 301 del d.P.R. n. 43 del 1973, non essendosi l'imputato reso autore di alcuna attività di contrabbando. 2.1. Con memoria trasmessa il 14 gennaio 2026, l'avvocato Carmelo EL, difensore di fiducia dell'imputato, nel replicare alla requisitoria del Procuratore generale, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1. Iniziando dai primi due motivi, suscettibili di trattazione unitaria perché tra loro sostanzialmente sovrapponibili, deve osservarsi che la conferma da parte della Corte territoriale del giudizio di colpevolezza dell'imputato in ordine al reato a lui ascritto non presenta vizi di legittimità rilevabili in questa sede. Ed invero le due conformi sentenze di merito, destinate a integrarsi per formare un corpus motivazionale unitario, hanno operato un'adeguata disamina delle fonti dimostrative disponibili, valorizzando in particolare gli accertamenti investigativi svolti dagli agenti della Guardia di Finanza di Bari, da cui è emerso che, in data 3 maggio 2021, veniva fermato presso il Varco Ad i del porto del capoluogo pugliese l'autoarticolato targato AA953MT/ADA454 diretto all'imbarco verso l'Albania. Durante le operazioni di controllo del mezzo, il cui autista veniva identificato nel cittadino albanese IS KA, veniva accertato che, stivati nella parte anteriore del rimorchio, oltre al carico di pietre tipo basole dichiarato dal conducente, vi erano 17 fusti contenente liquido che sarebbe poi risultato corrispondere a 700 litri, pari a 909,50 kg., di prodotto utilizzabile per inalazione a mezzo di sigarette elettroniche. Rispetto a tale carico, l'interessato non era in grado di esibire alcuna valida documentazione in grado di giustificarne la provenienza e di assicurarne la tracciabilità, per cui si procedeva al sequestro dei fusti e dell'autoarticolato. 1.1. Ora, prima ancora di soffermarsi sulla posizione soggettiva del ricorrente, deve osservarsi che il giudizio sulla rilevanza penale del fatto appare immune da censure, dovendosi richiamare la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 3465 del 03/10/2019, dep. 2020, Rv. 278542-02), ricordata anche nella sentenza impugnata, secondo cui l'art. 291-bis, comma 1, del d.P.R. n. 43 del 1973, che punisce chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali, trova applicazione, in forza dell' art. 3 62-quater, commi 1-bis e 7-bis, del d.lgs. n. 504 del 1995, anche ai liquidi per sigarette elettroniche, poiché per tali prodotti opera il meccanismo di equivalenza di consumo convenzionale determinato sulla base di apposite procedure tecniche definite con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle tiogane e dei Monopoli. / In definitiva, i citati commi 1-bis e 7-bis rappresentano norme penali in bianco, le quali, ai fini dell'applicazione dell'art. 291 bis, sono integrate da provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle bogane e 4onopoli, che si basano sul raffronto fra i tempi medi per il consumo di sigarette tradizionali (con un campione composto dalle cinque marche più vendute) e quelli per il consumo di sigarette elettroniche (con un campione composto da dieci marche di liquido in commercio). Si tratta di una tecnica normativa che deve essere ritenuta consentita, perché, in linea di principio, le norme penali possono essere rivestite di contenuti in base a norme extrapenali integratrici del precetto penale (così Sez. 2, n. 4296 del 02/12/2003, [...], Rv. 228152), che possono essere emanate anche da Autorità amministrative o sovranazionali, le quali dettano disposizioni regolatrici od impongono divieti anche in base ad accertamenti scientifici relativi a situazioni storiche determinate (Sez. 1, n. 19107 del 16/05/2006, [...]), come avviene, appunto, nel caso del raffronto fra sigarette tradizionali e sigarette elettroniche in commercio in un determinato momento. Dunque, la fonte legislativa, nel rispetto dei principi di riserva di legge e determinatezza della fattispecie, individua il nucleo di disvalore della condotta (contrabbando) e consente, tramite la tecnica del rinvio, l'adeguata identificazione del quadro normativo applicabile, comprensivo dei provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Oogane e kionopoli. È stato in tal senso precisato che la direttiva doganale n. 11038/RU del 25 gennaio 2018 del Direttore dell'Agenzia delle Oogane e Monopoli, in cui è richiamata la correlata direttiva n. 6615 del 10 gennaio 2015 della medesima direzione, prevede che 1 ml. di prodotto liquido da inalazione equivale al consumo di 5,63 sigarette convenzionali, il che vuol dire che, nel caso di specie, il carico di 700 litri corrisponde a ben 3.941.000 sigarette convenzionali. 1.2. Ciò posto, i giudici di merito hanno fondato il giudizio di colpevolezza dell'imputato sul fatto che questi trasportava la merce di contrabbando sprovvisto i della benchè minima documentazione giustificativa, essendo risulta%el tutto A' inidonea quella successivamente inviata via mai!, in quanto l'intestazione in lingua albanese atteneva non alla denominazione di un'azienda, ma a un sito geografico, fermo restando che il ricorrente non solo non ha dichiarato la merce, pur avendo in seguito riferito di averla caricata non lontano dal porto su precisa disposizione del suo dante causa, ma l'ha conservata dopo averla debitamente fatta occultare dal consistente carico ufficialmente trasportato (svariate tonnellate di basole), non rilevando in senso contrario il dato che l'imputato non fosse proprietario del mezzo. t 4 1.2.1. Orbene, in quanto scaturita da una disamina non irrazionale degli elementi probatori acquisiti, la valutazione dei giudici di merito circa l'ascrivibilità a KA della condotta illecita a lui contestata resiste alle censure difensive, che si articolano nella sostanziale proposta di una rilettura alternativa delle fonti dimostrative disponibili, operazione questa non consentita in sede di legittimità, essendo consolidata nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione (cfr. ex plurimis Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, [...]), secondo cui, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, come quello in esame, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. Di qui l'infondatezza delle doglianze difensive in punto di responsabilità. 2. La medesima conclusione si impone anche per il terzo motivo, concernente il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto. Ed invero la Corte territoriale, in senso ostativo all'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., ha rimarcato (pagina 14 della sentenza impugnata) sia l'entità della trasgressione, tutt'altro che trascurabile, venendo in rilievo un trasporto clandestino di circa 700 litri (909,50 kg. effettivi) di liquido per sigaretta elettronica, sia l'intensità non indifferente della risoluzione criminosa, per come rivelata dal caricamento della sostanza liquida in territorio italiano a breve distanza dal porto, oltre che dal suo occultamento tra 27 tonnellate di basolati. Orbene, anche in tal caso, a fronte di un percorso argomentativo non manifestamente illogico, non vi è spazio per l'accoglimento delle censure difensive, che invero si articolano nella sostanziale proposizione di differenti valutazioni di merito, che, come detto, esulano dal perimetro del giudizio di legittimità. 3. Venendo infine al quarto motivo, se ne deve parimenti rilevare l'infondatezza, avendo la Corte di appello correttamente sottolineato (pagina 15 della sentenza impugnata) che la confisca del corpo di reato sottratto all'imposizione fiscale consegue ex lege all'accertamento del reato, stante la chiara previsione di cui all'art. 301 del d.P.R. n. 43 del 1973 ("nei casi di contrabbando è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto. Sono in ogni caso soggetti a confisca i mezzi di trasporto a chiunque appartenenti che risultino adatti allo stivaggio fraudolento di merci, ovvero contengano accorgimenti idonei a maggiorarne la capacità di carico o l'autonomia in difformità delle caratteristiche costruttive omologate o che siano impiegati in violazione alle norme concernenti la circolazione o la navigazione e la sicurezza in mare"). 5 4. Alla stregua di tali considerazioni, il ricorso proposto nell'interesse di KA deve essere quindi rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 29 gennaio 2026.