Cass. pen., sez. III, sentenza 01/06/2026, n. 20012
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Sentenza 1 giugno 2026

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  • Rigettato
    Vizio di motivazione e inosservanza di legge

    L'art. 291-bis, comma 1, del d.P.R. n. 43 del 1973, trova applicazione anche ai liquidi per sigarette elettroniche in forza dell'art. 62-quater, commi 1-bis e 7-bis, del d.lgs. n. 504 del 1995, integrati da provvedimenti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il carico di 700 litri corrisponde a 3.941.000 sigarette convenzionali. L'imputato trasportava la merce sprovvista di documentazione giustificativa e non l'ha dichiarata, occultandola nel carico dichiarato.

  • Rigettato
    Sussistenza dell'elemento soggettivo del reato

    La Corte territoriale ha confermato il giudizio di colpevolezza basato sul fatto che l'imputato trasportava la merce di contrabbando sprovvisto della minima documentazione giustificativa e non l'ha dichiarata, occultandola nel carico dichiarato.

  • Rigettato
    Valutazione della tenuità del fatto

    La Corte ha ritenuto l'entità della trasgressione (trasporto clandestino di circa 700 litri di liquido per sigaretta elettronica) e l'intensità della risoluzione criminosa (caricamento e occultamento della sostanza liquida) non trascurabili, ostative all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.

  • Rigettato
    Presupposti per la confisca

    La confisca del corpo di reato sottratto all'imposizione fiscale consegue ex lege all'accertamento del reato, ai sensi dell'art. 301 del d.P.R. n. 43 del 1973.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 01/06/2026, n. 20012
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20012
    Data del deposito : 1 giugno 2026

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