Sentenza 7 marzo 2003
Massime • 1
In tema di responsabilità della banca verso l'utente nell'esercizio del servizio delle cassette di sicurezza, il parametro di valutazione di detta responsabilità, individuato dall'art. 1839 cod. civ. nella idoneità dei locali ed integrità della cassetta, salvo il caso fortuito, deve necessariamente raccordarsi con quanto previsto in tema di clausole di esonero dalla responsabilità dall'art. 1229 cod. civ., secondo cui è nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o colpa grave, nonché con il principio di cui all'art. 1176, secondo comma, cod.civ., il quale stabilisce che, per le obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata; ne consegue che, dovendo l'esercizio dell'attività bancaria (per la sua natura derivante dal modo in cui l'attività è "autorizzata" e "riservata" agli istituti di credito e disciplinata dal legislatore) ispirarsi al criterio di alta diligenza professionale di cui all'art. 1176, secondo comma, c.c., è configurabile la colpa grave, e la conseguente responsabilità della banca, in caso di inadempimento derivante dall'omessa o insufficiente predisposizione delle cautele e delle misure atte a prevenire i furti dei beni custoditi nelle cassette.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/03/2003, n. 3389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3389 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ADAMO Mario - Presidente -
Dott. CELENTANO Walter - Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno - rel. Consigliere -
Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BANCA COMMERCIALE ITALIANA SPA, in persona rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA VIRGILIO 8, presso l'Avvocato CICCOTTI ENRICO, che la rappresenta e difende unitamente agli Avvocati BRUGNATELLI ENRICO, CATTANEO LAURA e MESSINA VINCENZO, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
IA VA, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato PIETRO ALLOTTA, giusta mandato in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 342/00 della Corte d'Appello di PALERMO, depositata il 18/04/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/09/2002 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato CICCOTTI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del febbraio 1991, IA VA conveniva innanzi al Tribunale di Palermo la NC OM Italiana S.p.A. (filiale di Palermo) per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito del furto perpetrato, tra il 2 ed il 3 giugno 1990, ad una cassetta di sicurezza ad esso istante concessa in uso dalla banca convenuta, con conseguente asportazione dei valori custoditi.
Si costituiva la NC, sostenendo l'infondatezza della domanda, dovendosi configurare nella vicenda in questione l'ipotesi del caso fortuito di cui all'art. 1839 c.c., ed avendo essa convenuta predisposto moderne e sofisticate apparecchiature al fine di evitare furti.
L'adito Tribunale, con sentenza non definitiva in data 13-12-96, accoglieva la domanda, con conseguente condanna della banca al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede;
il Tribunale, premesso che la limitazione contrattuale del valore degli oggetti da depositare nella cassetta integrava una clausola limitativa della responsabilità della NC, soggetta alla sanzione di nullità prevista dall'art. 1229 c.c., per i casi di inadempimento dell'obbligo di custodia dovuto a dolo o colpa grave, affermava, tra l'altro che le modalità dell'evento furtivo dimostravano l'insufficienza dei sistemi di sicurezza predisposti contro, le azioni criminose di terzi e la corrispondente colpa grave della NC, tale da comportare la sua responsabilità per i danni subiti dal IA, oltre i limiti pattuiti.
A seguito dell'impugnazione proposta dalla NC OM, la Corte d'Appello di Palermo, con la decisione in esame, rigettava il gravame, confermando quanto statuito in primo grado. Affermava, in particolare, la Corte territoriale che "la clausola che ha oggetto la limitazione dell'uso della cassetta di sicurezza in ordine alla custodia di cose non eccedente un determinato ammontarle che, conseguentemente esclude, oltre detto ammontare, la responsabilità della NC, integra un patto limitativo non dell'oggetto del contratto ma del debito risarcitorio della NC stessa, come tale rientrante nella disposizione di cui all'art. 1229, primo comma c.c." e che "ai sensi degli artt. 1229 e 1218 c.c., in presenza di una clausola limitativa della responsabilità del debitore, è quest'ultimo che ha l'onere di provare, in caso di inadempimento, l'esistenza del fortuito o la connotazione del profilo psicologico dell'inadempimento nei termini della colpa lieve". Ricorre per Cassazione, con due motivi, la NC OM Italiana;
resiste con controricorso il IA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si sostiene la violazione dell'art. 1229, primo comma, c.c., anche in relazione agli artt. 1225, 1322,
primo comma, 1839 e 1841 c.c., e relativo difetto di motivazione in ordine all'asserita invalidità di detta clausola contrattuale avente ad oggetto la limitazione del valore dei beni custoditi, riguardante la stessa non una limitazione dei danni derivanti da inadempimento della NC (così come sostenuto nell'impugnata decisione) bensì una limitazione nell'ambito del contenuto contrattuale.
Con il secondo motivo si sostiene, sotto altro profilo, la violazione dell'art. 1229, primo comma, c.c., anche in relazione agli artt. 1218 e 2697 c.c., e relativo difetto di motivazione, con riferimento all'esclusione, nella vicenda in esame, del caso fortuito ed alla parallela affermazione della colpa grave a carico della NC.
Il ricorso non merita accoglimento in relazione ad entrambe le suesposte censure. Deve, innanzitutto, rilevarsi, in generale, che la Corte di merito ha affermato la responsabilità della NC in ordine al "servizio" della cassetta di sicurezza in questione, con esclusione di un inadempimento contrattuale a carico dell'odierna resistente, con ampie, logiche e pienamente condivisibili argomentazioni riguardo sia all'articolato e chiaro percorso decisionale, sia, in particolare, all'interpretazione delle norme applicabili alla fattispecie in esame ed all'enunciazione dei relativi principi giuridici.
Riguardo al secondo motivo, da anteporsi, in via logica, nell'esame di questa Corte al primo in quanto prospetta il più ampio tema della disciplina della responsabilità di un istituto bancario nel servizio delle cassette di sicurezza, va osservato che detta disciplina, sistematicamente, è da rinvenirsi, anche per quanto stabilito nelle cd. norme bancarie uniformi, nelle disposizioni di cui agli artt. 1839, 1229 e 1176, secondo comma, del codice civile;
ne deriva che il parametro di valutazione di detta responsabilità "verso l'utente", individuato dal legislatore codicistico nell'idoneità dei locali ed integrità della cassetta, salvo il caso fortuito" deve necessariamente raccordarsi con quanto previsto in tema di clausole di esonero da responsabilità di cui al soprarichiamato art. 1229 c.c., secondo cui "è nullo qualsiasi patto che esclude o limita - preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o colpa grave", nonché con il principio, ex arti 176, secondo comma, c.c. che stabilisce che per "le obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata". Pertanto, l'esercizio dell'attività bancaria, per la sua natura derivante dal modo in cui è "autorizzata", "riservata" agli stessi istituti di credito e disciplinata dal legislatore (si veda in particolare l'art. 4 del d.lgs. n.385 /93) e per come già sostenuto da questa stessa Corte (secondo cui oltre che attività d'impresa è anche "servizio" per il pubblico), deve ispirarsi al criterio di alta diligenza professionale di cui all'art. 1176, secondo comma, c.c., con conseguente configurabilità di "colpa grave" in casi di inadempimenti, quale quello in esame, derivante dall'omessa o insufficiente predisposizione delle cautele e delle misure atte a prevenire i furti dei beni custoditi nelle cassette di sicurezze, concesse, previo contratto, in uso dalle banche ai clienti;
omissione ed insufficienza da valutarsi "in concreto", così come effettuato, con più che sufficiente motivazione, dalla Corte di Palermo rispetto alla vicenda in esame, con accertamento in fatto non ulteriormente sindacabile in sede di legittimità. Quanto, poi, alla ricorribilità o meno del caso fortuito, di cui all'art. 1839 c.c., quale esimente della responsabilità in esame, deve osservarsi, in linea generale, che esso, è da escludersi in caso di furto, stante l'ovvia prevedibilità di tale evento e che, più specificamente, spetta alla banca l'onere di provarlo, onere, nella fattispecie, ritenuto dalla Corte di merito, sempre in base ad accertamento insindacabile in sede di legittimità, non adempiuto. Per quanto attiene al primo motivo, la Corte rileva: a parte la considerazione che sul punto si sono già pronunciate le Sezioni Unite (che, con la sentenza n. 6225/94, hanno sostenuto che le clausole contrattuali predisposte dalla banca, aventi ad oggetto l'impegno da parte, del cliente di non superare un determinato valore dei beni da custodire nelle cassette di sicurezza sono mille ai sensi dell'art. 1229 c.c. in quanto comportano una limitazione di responsabilità della stessa banca, e del connesso suo debito risarcitorio, in ipotesi o di dolo o di colpa grave, quest'ultima configurabile, per quanto detto, nella presente fattispecie), deve ulteriormente rilevarsi che le clausole in questione sono da ritenersi mille sia che le si interpretino come non assolutamente riconducigli ad una limitazione del contenuto contrattuale ma quali dirette ad incidere sulle stesse prestazioni, sia che, come pure è stato sostenuto dal ricorrente, le si configurino come una condizione limitativa dell'efficacia contrattuale. In proposito vanno svolte le seguenti osservazioni: il contratto bancario riguardante le cassette di sicurezza è un contratto consensuale, a prestazioni corrispettive (l'uso della cassetta in locali "idonei e sicuri" a fronte del pagamento di un canone), non aleatorio (per previsione legislativa e per volontà delle parti), rientrante nei contratti ed. di consumo o di massa o standard, come tale" caratterizzato dalla preventiva predisposizione del contenuto contrattuale. Ne consegue che la previsione contrattuale di un limite al valore dei beni, nella cassetta inseriti, non può logicamente riferirsi a dette prestazioni ma è agevolmente riconducibile al già richiamato e chiaro disposto, dell'art. 1229 c.c.. Inoltre, non può la clausola in esame configurare una condizione risolutiva della prestazione della banca o, addirittura, dell'effetto risarcitorio a carico di quest'ultima: fermo restando che, con tale prospettazione, l'evento in condizione non sembra presentare i requisiti per essere tale (estrinsecità, futurità, incertezza obiettiva), detta "ricostruzione" va del tutto esclusa perché non può essere oggetto di condizione l'adempimento o l'inadempimento (stante la sussistenza della specifica disciplina risolutoria e del connesso risarcimento di cui, anche, al richiamato art. 1229 c.c.) , e perché, a maggior ragione, la stessa condizione incide sugli effetti contrattuali tipici non sulla responsabilità in caso di inadempimento.
Nè può tacersi in proposito che i giudici di merito hanno implicitamente escluso tale configurazione sulla base dell'interpretazione del contratto ad essi demandata ex art. 1362 c.c.. Infine, quanto al profilo di un'eventuale responsabilità
dell'odierno resistente in ordine alla violazione dell'art. 1375 c.c., deve osservarsi che nessuna violazione del principio di buona fede, nella fase della esecuzione del contratto è, in termini giuridici, ascrivibile allo stesso;
a parte la considerazione che la correttezza del comportamento contrattuale è questione "di fatto" su cui i giudici di merito si sono già pronunciati, escludendola, e che non sono in questa sede possibili ulteriori valutazioni, deve ritenersi che, a fronte di una clausola di per sè nulla, non è il contraente, che intende avvalersi di detta clausola (non conforme a legge per quanto detto) legittimato a contestare il comportamento dell'altro contraente come "scorretto".
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali della presente fase che liquida in complessive euro 2100,00 di cui euro 2.000 per onorario. Così deciso in Roma, il 19 settembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2003