Sentenza 4 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/07/2001, n. 9045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9045 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2001 |
Testo completo
EPUB9045 /01 Aula B IN NOM EL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R. G. N. 8324/00 Presidente SANTOJANNI Dott. Marino Donato Consigliere VIGOLO Dott. Luciano Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Cron.20707 Dott. Camillo FILADORO Cons. Rel. Rep. Ud. 24/04/01 Dott. Giuseppe CELLERINO Consigliere ha pronunciato la seguente: SE N TENZA sul ricorso proposto da: elettivamente domiciliata in RANIERI GIUSEPPINA, edificio G1, presso Napoli, al Centro Direzionale, l'avv. Alfonso Marra, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
ricorrente
contro
MINISTERO dell' INTERNO intimato avverso la sentenza del Tribunale di Napoli del 31 marzo 1999 28 maggio 1999 n. 1914, RGAC 40902 del 1977 こ 1995, cron. 10673 del 1999; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 aprile 2001 dal Relatore Cons. Camillo Filadoro;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco Mele, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 31 marzo - 28 maggio 1999 Il Tribunale di Napoli rigettava l'appello proposto da RA PP avverso la decisione del locale Pretore del 30 novembre 1994, che aveva respinto (per intervenuta prescrizione quinquennale) la domanda dell'assistita diretta ad ottenere il pagamento di interessi e rivalutazione sugli arretrati di prestazione assistenziale corrisposti in ritardo dal Ministero dell'Interno. Avverso tale decisione l'assistita ha proposto ricorso per cassazione sorretto da un unico motivo. L'intimato non ha svolto difese. MOTIVI DELLA DECISIONE Deve dichiararsi inammissibile il ricorso, non avendo la ricorrente provveduto ad allegare l'avviso. di ricevimento della notificazione del ricorso per cassazione, effettuata a mezzo del servizio postale. controricorso, né comunque svolto difese. h L'intimato Ministero dell'Interno non ha depositato 2 Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che la notifica per mezzo del servizio. postale non si esaurisce con la semplice spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario da parte dell'agente prescritto postale;
e l'avviso di ricevimento, è il solo dall'art. 149 codice di procedura civile, documento idoneo a provare sia la consegna sia la data di questa sia l'identità della persona a mani della quale la consegna è stata eseguita. Consegue da ciò che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso come nel caso di specie cassazione, la mancata produzione dell'indicato per documento (o del suo duplicato rilasciato dall'ufficio postale) comporta non la nullità, ma l'inesistenza della notificazione - della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione, а norma dell'art. 291 codice di procedura civile e l'inammissibilità del ricorso stesso (Cass. 2 marzo 1995, n. 2419) Nulla per le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
Можно Септоромий IL CONSIGLIERE ESMandal la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese Così deciso in Roma, il 24 aprile 2001. Tdel presente giudifis di legittimità. IL PRESIDENTE / 3 ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533