Sentenza 3 febbraio 1999
Massime • 1
L'art. 12 sexies della legge n. 898/70, che in materia di divorzio prevede l'applicazione delle pene di cui all'art. 570 cod. pen. per il coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione dell'assegno dovuto a norma degli artt. 5 e 6 della stessa legge, non è suscettibile di applicazioni analogiche, ostandovi il disposto dell'art. 1 cod. pen. Ne consegue che la sanzione predetta non è applicabile all'inosservanza dell'ordinanza emessa, a norma dell'art. 4 della legge citata, dal Presidente del Tribunale in via temporanea e urgente nell'interesse dei coniugi e della prole, ma soltanto al mancato rispetto delle prescrizioni in materia disposte dal Tribunale con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/02/1999, n. 2824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2824 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dai sigg.: Udienza pubblica
Dott. Pasquale Trojano Presidente del 3.2.1999
1. Dott. Ugo Candela Consigliere SENTENZA
2. Dott. Bruno Oliva Consigliere N. 238
3. Dott. Eugenio Amari Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Giovanni Conti Consigliere N. 31363/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da AC GI, nato ad [...] il [...], nel confronti della sentenza della Corte di Appello di Lecce in data 23.1.1998, Letti gli atti processuali e la sentenza impugnata;
Udita la relazione del Consigliere dott. Eugenio Amari;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del dott. Giuliano Turone, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione;
Udito il difensore del AC, avv. Cesare Coricciati, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Osserva in fatto e diritto
1. Il RE di Lecce, Sezione distaccata di Casarano, con sentenza del 25-6-1997, dichiarava GI AC responsabile del delitto di cui all'art.570, comma 1^ c.p., e lo condannava alla pena di L.200.000 di multa e a risarcire il danno nel confronti di SA GN, costituitasi parte civile, che liquidava in L.3.500.000.
Avverso la sentenza del RE proponeva appello l'imputato chiedendo di essere assolto dal reato ascrittogli per avere il primo giudice sottovalutato gli elementi offerti dalla difesa ed emersi nel corso del dibattimento Osservava che il fatto contestatogli non rientrava tra le ipotesi tutelate penalmente dall'art.12-sexies della legge n. 741987 e che l'obbligo di corrispondere l'assegno trovava la fonte in un provvedimento del Presidente del Tribunale, emesso in sede di comparizione della parte, poi revocato con la sentenza definitiva di divorzio;
l'inosservanza dei provvedimenti suddetti, quindi, costituiva soltanto un illecito civile. Deduceva, inoltre, l'insussistenza della violazione di cui all'art3570 c.p. assumendo che, in mancanza dell'elemento della coabitazione per avere il coniuge abbandonato il domicilio coniugale, era venuto meno il dovere di assistenza sia morale sia materiale e che, comunque, il reato non era configurabile in mancanza dello stato di bisogno della GN, svolgendo la medesima attività lavorativa.
Con sentenza in data 23.1.1998 la Corte di Appello di Lecce confermava la sentenza del RE e condannava il AC al pagamento delle spese del 2^ grado di giudizio ed al rimborso in favore della parte civile delle spese di difesa dalla stessa sostenute.
Rilevava il giudice di appello che l'obbligo di corrispondere l'assegno, sia stato esso stabilito dal Presidente del Tribunale con provvedimento interinale ovvero collegialmente dal Tribunale in sede di decisione finale, discendeva dal dovere di assistenza sancito dal codice penale che sanzionava i comportamenti descritti nell'art.570;
nè la legge n.898 del 1970 operava alcuna distinzione in ordine al tipo di provvedimento con cui detto obbligo era imposto. Peraltro, era accertato che la parte offesa, nel periodo in questione, non aveva prestato attività lavorativa di sorta e che, quindi, era priva di qualsiasi reddito.
2. Propone ricorso per cassazione il AC deducendo la violazione dell'art. 12 sexies della legge N.74/87 in materia di divorzio.
Assume il ricorrente che la tutela ex art.570 c.p. è prevista solamente per le i di cui agli artt.5 e 6 della legge sul di ipotesi di cui agli artt. 5 e 6 della legge sul divorzio e non già dell'art. 4 della predetta legge e che l'estensione per analogia è vietata dall'art. 1 c.p.. Nel caso di specie l'obbligo di corresponsione dell'assegno derivava dal provvedimento adottato dal Presidente del Tribunale in sede di comparizione personale dei coniugi per il divorzio, poi revocato con sentenza definitiva;
quindi ai sensi dell'art. 4 della legge innanzi citata e non degli artt. 5 o 6. Risultava, peraltro, dall'istruttoria dibattimentale di primo grado che con sentenza della Corte di Appello di Lecce del 31/1/1987 era stata dichiarata la separazione personale dei coniugi per colpa della moglie e senza obbligo di corrispondere alcun assegno alla medesima. Con altro motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art.570 c.p. perché dall'istruttoria del giudizio di 1^ grado si evinceva che i coniugi da venti anni vivevano separati per abbandono del domicilio da parte della GN;
e che, senza coabitazione, non sussisteva alcun obbligo di assistenza morale e materiale e pertanto non poteva invocarsi la sanzione penale prevista dall'art.570 c.p. Lamenta, inoltre, il AC che il RE e la Corte di
Appello erroneamente avevano ritenuto che la GN, nel periodo in contestazione, non avesse lavorato. Vero era invece che nel corso dell'istruttoria di primo grado la medesima aveva dichiarato di avere prestato attività lavorativa subordinata, anche se per breve periodo, avendo dovuto interromperla in seguito a malattia;
sennonché, era noto che in caso di assenza dal lavoro per malattia o infortunio, il lavoratore continua a percepire le provvidenze economiche previste dalla legislazione a tutela dei lavoratori subordinati. Mancando, quindi, il presupposto delle stato di bisogno della GN, non poteva ravvisarsi il reato di cui all'art. 570 c.p.. Il ricorrente chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.
3. Il ricorso è fondato.
L'art. 12 sexies della legge prevede l'applicazione delle pene previste dall'art. 570 c.p. per il coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione dell'assegno dovuto a norma degli artt. 5 e 6 della medesima legge, e cioè disposte dal Tribunale con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Per il principio di legalità sancito dall'art. 1 del codice penale detta disposizione non è suscettibile di applicazionì
analogiche e quindi non è applicabile all'inosservanza dell'ordinanza emessa, a norma dell'art, 4 delle legge citata, dal Presidente del Tribunale in via temporanea e urgente nell'interesse dei coniugi e della prole.
D'altra parte non è contestato, e neppure dedotto, che il AC abbia fatto mancare, m violazione dell'art. 570 cpv. n. 2 c.p., i mezzi di sussistenza al coniuge non legalmente separato per sua colpa. Nè ricorre nella fattispecie l'ipotesi criminosa prevista dall'art. 570, comma 1, c.p. perché tale disposizione riguarda la violazione degli obblighi di assistenza morale e non di quelli economici.
La sentenza impugnata va, quindi, annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 3 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 1999