Cass. pen., sez. V, sentenza 16/12/2011, n. 8607
CASS
Sentenza 16 dicembre 2011

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In tema di bancarotta semplice, l'imputato che, ai sensi dell'art. 479 cod. proc. pen., richieda la sospensione del dibattimento, in attesa della definizione del processo instaurato contro la dichiarazione di fallimento, è tenuto - allo scopo di consentire al giudice penale di valutare la opportunità dell'esercizio del proprio potere discrezionale sul punto - a fornire allegazioni non solo in ordine alla esistenza della procedura in sede civile, ma anche in ordine alla serietà della questione sollevata, atteso che costituisce presupposto, normativamente postulato, della invocata sospensione la complessità del giudizio instaurato in sede civile o amministrativa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 16/12/2011, n. 8607
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8607
    Data del deposito : 16 dicembre 2011

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