Sentenza 16 dicembre 2011
Massime • 1
In tema di bancarotta semplice, l'imputato che, ai sensi dell'art. 479 cod. proc. pen., richieda la sospensione del dibattimento, in attesa della definizione del processo instaurato contro la dichiarazione di fallimento, è tenuto - allo scopo di consentire al giudice penale di valutare la opportunità dell'esercizio del proprio potere discrezionale sul punto - a fornire allegazioni non solo in ordine alla esistenza della procedura in sede civile, ma anche in ordine alla serietà della questione sollevata, atteso che costituisce presupposto, normativamente postulato, della invocata sospensione la complessità del giudizio instaurato in sede civile o amministrativa.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/12/2011, n. 8607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8607 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SCALERA Vito - Presidente - del 16/12/2011
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. PALLA Stefano - rel. Consigliere - N. 2988
Dott. BRUNO Paolo A. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI MA - Consigliere - N. 38082/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NI NA AR N. IL 26/05/1949;
avverso la sentenza n. 2210/2009 CORTE APPELLO di ANCONA, del 12/05/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/12/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Iacoviello Mauro che ha concluso per il rigetto;
Udito il difensore avv. Bonaccia Giovanni.
OSSERVA
BI AR MA ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona in data 12.5.11, che, in accoglimento dell'appello proposto dal Procuratore generale presso quella Corte, ha dichiarato -previa conferma della sentenza 26.5.09 del Tribunale di Urbino in punto di responsabilità della BI per il reato di bancarotta semplice documentale, con conseguente condanna alla pena, dichiarata condonata, di mesi quattro di reclusione - l'imputata inabilitata all'esercizio di una impresa commerciale ed incapace ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di quattro mesi.
Deduce la ricorrente, con il primo motivo, violazione di legge per avere la Corte di appello confermato la sentenza di primo grado anche nella parte in cui aveva omesso di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena stante la concedibilità dell'indulto, laddove invece le Sezioni unite della Cassazione con la sentenza n. 36837 del 15.7.10 avevano statuito che in caso di concorso dei presupposti per l'applicazione tanto dell'indulto quanto della sospensione condizionale della pena, doveva essere preferito quest'ultimo beneficio essendo in grado di determinare effetti più favorevoli al reo con l'estinzione del reato.
Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per essersi i giudici limitati ad affermare apoditticamente la mancanza di prova circa l'affermato smarrimento o distruzione delle scritture contabili della fallita, senza confutare quanto al riguardo evidenziato con il primo motivo di appello e tralasciando di motivare il perché sarebbe da ritenersi irrilevante la circostanza che l'incendio che aveva interessato la soc. RP presso la quale erano asseritamente custodite le scritture contabili, avrebbe potuto rappresentare circostanza credibile a sostegno dell'effettiva distruzione dei documenti contabili relativi alla soc. T.W.L. della quale l'imputata era rappresentante legale. Con il terzo motivo si deduce difetto di motivazione con riferimento alla mancata sospensione del dibattimento da parte del giudice di primo grado per verificare l'esito della opposizione proposta avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, sospensione, che il giudice era facoltizzato a disporre secondo quanto stabilito anche dalle Sezioni unite della Cassazione con la sentenza 28 febbraio 2008, n. 19601. Osserva la Corte che l'esame del primo motivo di ricorso trova in questa sede la preclusione di cui all'ultima parte del dell'art. 606 c.p.p., comma 3, trattandosi di motivo proposto omisso medio, dal momento che la questione non è stata devoluta al giudice di appello. Gli altri due motivi sono infondati e reiterativi di analoghe doglianze rivolte ai giudici di appello e da questi compiutamente disattese, dal momento che la Corte anconetana, con motivazione congrua ed esente da profili di illogicità, ha evidenziato, quanto al presunto smarrimento o distruzione delle scritture contabili, che trattasi di affermazione rimasta sprovvista di riscontro probatorio ed altresì in contrasto con la stessa ammissione dell'imputata di non aver mai tenuto le predette scritture ovvero di aver delegato altri soggetti alla loro tenuta in non meglio precisati luoghi. Quanto alla non intervenuta irrevocabilità della sentenza dichiarativa di fallimento, correttamente i giudici di appello hanno osservato come la sentenza di fallimento sia elemento costitutivo del reato di bancarotta, che non ne presuppone l'irrevocabilità, spettando al giudice penale la facoltà di sospendere il dibattimento, ai sensi dell'art. 479 c.p.p., in attesa della definizione del processo instaurato contro la dichiarazione di fallimento, a condizione però che il richiedente la sospensione - allo scopo di consentire al giudice penale di valutare l'opportunità dell'esercizio del proprio potere discrezionale sul punto - fornisca allegazioni non solo in ordine alla esistenza della procedura in sede civile , ma anche in ordine alla serietà della questione sollevata, atteso che costituisce presupposto, normativamente postulato, della invocata sospensione la complessità del giudizio instaurato in sede civile o amministrativa (Cass., sez. 5^, 5 aprile 2001, n. 31074). Nella specie, però, i giudici di merito hanno rilevato che tale onere non è stato assolto ne' in primo ne' in secondo grado, e il ricorso non contiene specifiche censure in proposito, dovendosi peraltro per completezza osservare come, una volta intervenuta sentenza definitiva di condanna, resti ferma la facoltà del condannato di chiederne la revisione ai sensi dell'art. 630 c.p.p., comma 1, lett. b) (Sez. un., 28 febbraio 2008, n. 19601).
Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2012