Sentenza 5 aprile 2001
Massime • 1
In tema di bancarotta, l'imputato che, ai sensi dell'art. 479 cod.proc.pen., richiede la sospensione del dibattimento, in attesa della definizione del processo instaurato contro la dichiarazione di fallimento, è tenuto -allo scopo di consentire al giudice penale di valutare la opportunità dell'esercizio del proprio potere discrezionale sul punto- a fornire allegazioni non solo alla esistenza della procedura in sede civile, ma anche in ordine alla serietà della questione sollevata, atteso che costituisce presupposto, normativamente postulato, della invocata sospensione la complessità del giudizio instaurato in sede civile o amministrativa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/04/2001, n. 31074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31074 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza Pubblica
Dott. FRANCO MARRONE - Presidente - del 05/04/2001
1. Dott. PIERFRANCESCO MARINI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GIULIANA FERRUA - Consigliere - N. 699
3. Dott. NUNZIO CICCHETTI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. ALFONSO AMATO - Consigliere - N. 19023/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da UD OS nata in [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 2/3/2000 dalla Corte di appello di Catanzaro. Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere Dott. Giuliana Ferrua
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Mario Favalli che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del procedimento e motivi della decisione. Con sentenza 26/2/99 il Pretore di Vibo Valentia dichiarava UD OS responsabile del reato di cui all'art. 217 D.R. 267/42 per omessa tenuta delle scritture contabili nel triennio antecedente la dichiarazione di fallimento e la condannava a pena ritenuta di giustizia.
La riportata decisione veniva confermata dalla Corte di appello di Catanzaro con pronuncia 2/3/2000 avverso la quale ha ora proposto ricorso per cassazione l'imputata deducendo violazione di legge e specificatamente dell'art. 479 c.p.p. per omessa sospensione del dibattimento sino al momento della decisione del processo instaurato dalla UD contro la dichiarazione di fallimento.
La Corte osserva.
La parte che invoca ex art. 479 c.p.p. la sospensione del dibattimento, in attesa della definizione di una controversia civile da cui dipende l'esistenza del reato, è tenuta, onde consentire al giudice di valutare l'opportunità dell'esercizio del proprio potere discrezionale sul punto, a fornire allegazioni in ordine non solo all'esistenza della causa de qua, ma anche alla serietà della stessa, dato che costituisce presupposto in quello della complessità normativamente postulato dalla citata norma. (Cass. 27/3/92 n. 0 3670 RV. 189788)
Orbene, nel caso in esame, il giudice di secondo grado ha rilevato, respingendo la relativa istanza, che l'onere di cui sopra non era stato adempiuto: ne' siffatta ragione della decisione è stata contestata e la ricorrente si è limitata genericamente a ribadire l'opportunità della sospensione.
S'impone pertanto declaratoria di inammissibilità del gravame, con condanna dell'impugnante al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, valutata la vicenda processuale, si stima equo fissare in lire 1.000.000.
P.Q.M.
La Corte,
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di lire 1.000.000. Così deciso in Roma, il 5 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2001