Cass. pen., sez. V, sentenza 05/04/2001, n. 31074
CASS
Sentenza 5 aprile 2001

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In tema di bancarotta, l'imputato che, ai sensi dell'art. 479 cod.proc.pen., richiede la sospensione del dibattimento, in attesa della definizione del processo instaurato contro la dichiarazione di fallimento, è tenuto -allo scopo di consentire al giudice penale di valutare la opportunità dell'esercizio del proprio potere discrezionale sul punto- a fornire allegazioni non solo alla esistenza della procedura in sede civile, ma anche in ordine alla serietà della questione sollevata, atteso che costituisce presupposto, normativamente postulato, della invocata sospensione la complessità del giudizio instaurato in sede civile o amministrativa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 05/04/2001, n. 31074
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 31074
    Data del deposito : 5 aprile 2001

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