Sentenza 7 dicembre 2012
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato di abusiva attività di raccolta del risparmio non è necessaria l'emissione di titoli di credito, considerato che, in virtù dell'art. 11 D.Lgs. n. 385 del 1993, per raccolta del risparmio si intende l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia in forma di depositi, sia sotto altra forma, con l'esclusione delle sole ipotesi indicate nei commi 2 bis e 2 ter dell'art. 11 succitato. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure l'ordinanza con cui il Tribunale del riesame ha affermato la configurabilità del reato de quo ancorché ai creditori-finanziatori fossero state rilasciate ricevute compilate su carta intestata della società beneficiaria e sottoscritte a nome della stessa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/12/2012, n. 5801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5801 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 07/12/2012
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO M. - rel. Consigliere - N. 1415
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere - N. 33461/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI IO AR N. IL 24/10/1963;
avverso l'ordinanza n. 2457/2012 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI, del 10/04/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO;
udito il PG in persona del sost.proc. Gen. Dr.ssa Cesqui Elisabetta, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Nel procedimento a carico di Di IO LO, il TdR di Napoli, con il provvedimento di cui in epigrafe, ha annullato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere con riferimento al delitto di cui al capo B) (art. 416 c.p.) e ha confermato la medesima ordinanza con riferimento ai reati dei capi C), D), E) G). In particolare al De IO è contestato di aver raccolto, unitamente ai suoi familiari, finanziamenti da privati, finanziamenti da destinare alla Di IO Lines spa (fino all'ottobre 2009) e quindi alla Di IO Lines srl. Tali fondi poi, erano confluiti, solo in parte, nelle casse della società di navigazione predetta, mentre, in altra parte, erano stati incamerati dagli appartenenti alla famiglia Di IO.
2. Ricorre per cassazione il difensore e deduce erronea interpretazione ed applicazione della legge penale in riferimento al D.Lgs. n. 385 del 1993, artt. 11 e 130, all'art. 2414 c.c., alla L. Fall. artt. 216 e 218.
2.1. Sostiene il ricorrente che Di IO LO ottenne sì, come gli altri suoi familiari, prestiti da privati, ma li ottenne a titolo personale, come è uso in un centro cittadino di antichissime tradizioni marinare, quale è Torre del CO. Irrilevante è il particolare, cui viceversa il TdR sembra conferire grande importanza, consistente nel fatto che le ricevute rilasciate ai creditori erano state compilate su carta intestata della compagnia di navigazione. Non basta certamente ciò a trasformare una mera ricognizione di debito, idonea, in quanto tale, solo a obbligare il debitore al rimborso delle somme ricevute, in un titolo di credito, del quale non ha le caratteristiche e le prerogative. Detto documento invero non incorpora il credito e non ha possibilità di circolare autonomamente. L'unica maniera per trasferire il credito è quello di ricorrere all'istituto della cessione. È dunque erroneo ritenere che le somme ricevute dal Di IO siano mai entrate a far parte del patrimonio della società di navigazione e, quindi, siano state, per la parte non versata in cassa, oggetto di distrazione. Come premesso, infatti, non si tratta certo di titoli obbligazionari, perché, oltre alla mancanza dei profili cartolari del diritto e di quelli scritturali del documento, in essi manca anche qualsiasi indicazione sulla misura dell'operazione complessiva in cui titoli obbligazionari si inseriscono. Si tratta di un elemento essenziale, sia per verificare il rispetto del limite di emissione posto dall'art. 2412 c.c., sia per evitare l'insorgenza del problema delle obbligazioni soprannumerarie;
senza considerare, infine, l'assenza del riferimento alla delibera di emissione, che di quell'operazione è il momento fondante.
3. Con altra censura, si deduce travisamento del fatto e contraddittorietà della motivazione con riferimento all'addebito di bancarotta documentale fraudolenta. Invero, nel corso dell'udienza innanzi al TdR, la difesa ha esibito copia dei verbali di perquisizione, dai quali risulta che, sia pure in varie riprese e presso diverse sedi, fu reperita tutta la documentazione contabile. Peraltro, nello stesso provvedimento impugnato, si legge che il Di IO ebbe a consegnare spontaneamente alcuni scatoloni contenenti ulteriore documentazione. Non si comprende quindi per qual motivo si sia ritenuto che, a carico del ricorrente, sussistessero gravi indizi con riferimento al delitto di cui al capo C), quasi che la pretesa attività di occultamento della documentazione societaria e contabile fosse strumentale al fallimento;
viceversa il fallimento fu richiesto proprio dai Di IO.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va innanzitutto rilevato come nessuna censura abbia mosso il ricorrente con riferimento al delitto di cui al capo G) (calunnia). Nessuna censura inoltre risulta formulata con riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari.
2. Come correttamente si osserva nel ricorso, la sussistenza del reato di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, artt. 11 e 130 costituisce, nel caso in esame, premessa fattuale e logica per la sussistenza del reato di bancarotta per distrazione.
3. Orbene, sostiene il ricorrente che, innanzitutto, non vi è ragione di ritenere che egli abbia ottenuto i prestiti in favore della compagnia di navigazione, piuttosto che a titolo personale. Secondo quanto si legge nel ricorso, il fatto che le ricevute fossero rilasciate su carta intestata della Di IO Lines è del tutto irrilevante. Diversamente ha opinato il TdR, che ha, innanzitutto, messo in rilievo come, attraverso il meccanismo descritto furono raccolti circa Euro 6 milioni;
in secondo luogo ha ricordato come tutti i finanziatori fossero in possesso delle ricevute, che non solo erano compilate su carta intestata della compagnia, ma risultavano firmate a nome della Di IO Lines;
gli stessi, d'altra parte, ritenevano di aver finanziato la compagnia e non certo i signori Di IO. Costoro, per parte loro, qualificavano le persone presso le quali avevano raccolto liquidità come "obbligazionisti", certo in senso tecnico, ma, senza dubbio, sintomatico delle modalità e delle ragioni per cui erano stati chiesti i prestiti. D'altra parte, un certo quantitativo del danaro così raccolto fu effettivamente versato nelle casse della società (altra parte fu oggetto di appropriazione da parte del Di IO.
3.1. Il TdR mette in evidenza come in tal maniera la società risultava debitrice nei confronti dei Di IO (perché sui loro conti correnti erano transitate le cifre poi fatte convergere nelle casse della società di navigazione) e non dei singoli finanziatori e ciò costituisce, indubbiamente una grave irregolarità contabile, con evidenti riflessi patrimoniali.
3.2. Non è dubbio che le ricevute rilasciate ai finanziatori non possono essere qualificate, in alcun modo, come titoli di credito, ma ciò non osta alla sussistenza del reato di abusiva attività di raccolta del risparmio, atteso che, per il D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 11, per raccolta del risparmio si intende l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso sia in forma di depositi, sia sotto altra forma;
laddove l'ipotesi in cui il reperimento di liquidità presso terzi non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico è indicato nel cit. D.Lgs., art. 11, commi 2 bis e 2 ter.
3.3. Non occorre dunque che il creditore veda rispecchiata la sua pretesa in un titolo di credito tecnicamente inteso.
4. La seconda censura, viceversa, è fondata, in quanto il provvedimento impugnato non chiarisce se la non immediata reperibilità di tutta la documentazione societaria e contabile sia stata dovuta ad una condotta dolosamente orientata in tal senso da parte del Di IO, il quale, come lo stesso TdR ha evidenziato, ebbe comunque a consegnare, a quanto sembra spontaneamente, parte della predetta documentazione.
5. Sul punto, dunque, s'impone l'annullamento con rinvio per nuovo esame. Nel resto il ricorso deve essere rigettato.
6. La Cancelleria provvedere alle comunicazioni di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata nel solo punto della ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di bancarotta fraudolenta documentale e rinvia al tribunale di Napoli per nuovo esame su di esso;
rigetta nel resto il ricorso e manda alla Cancelleria per le comunicazioni di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 dicembre 2012. Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2013