Sentenza 22 settembre 1998
Massime • 1
La decisione del giudice di merito che abbia applicato in sentenza il condono al di fuori dei casi consentiti dalla legge può essere emendata in sede di cognizione solo attraverso il giudizio di impugnazione, attivabile dal P.M. che abbia proposto gravame. Ne consegue che, una volta che la decisione sia passata in giudicato, non è possibile, in sede di esecuzione, procedere alla revoca del beneficio in base alla constatazione dell'erronea decisione del giudice, ostandovi l'intangibilità del giudicato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/09/1998, n. 4467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4467 |
| Data del deposito : | 22 settembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. Pirozzi Enzo Presidente del 22.9.1998
1. Dott. Macrì Giovanni Consigliere SENTENZA
2. " NA MI " N. 4467
3. " De Nardo PE " REGISTRO GENERALE
4. " RO LI " N. 03494/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da AP AN, nato il [...] avverso ordinanza della Corte di Appello di Bari in data 4.11.1997. Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. G. De Nardo. Letta la requisitoria scritta dal Pubblico Ministero nella persona del P.G. dott. B. Ranieri che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata;
osserva:
1. La Corte di Appello di Bari con ordinanza del 4 novembre 1997, quale giudice dell'esecuzione, revocava ex art. 674 c.p.p., l'indulto concesso ad AP AN dalla stessa Corte di Appello, ex DPR 394/90, con sentenza del 5 marzo 1996, passata in giudicato il
18.10.96.
Avverso l'ordinanza di revoca ha proposto ricorso per cassazione l'AP rilevando, in via principale, che la Corte di Appello di Bari aveva concesso l'indulto nonostante risultasse dagli atti una condanna inflitta all'AP dal Tribunale di Napoli con sentenza 17.12.91 alla pena di anni 4, mesi 10 di reclusione per un reato commesso il 5.1.91.
Poiché trattavasi di una condizione ostativa alla concessione dell'indulto già esistente all'atto del (suo) riconoscimento del beneficio e di cui la Corte, tuttavia, non aveva tenuto conto, secondo il ricorrente si era formato il giudicato e, di conseguenza, l'ordinanza di revoca del condono doveva essere annullata. Il ricorrente, deduceva anche la nullità dell'ordinanza impugnata per violazione dell'art. 486 c.p.p. per impedimento del difensore a presenziare all'udienza camerale nella quale veniva disposta la revoca dell'indulto.
Riproponeva, infine, la questione di legittimità costituzionale relativa alla asserita incompatibilità del giudice che abbia deciso nel corso del giudizio a valutare la stessa questione in sede esecutiva.
2. Il ricorso è fondato quanto al motivo principale.
Invero, come correttamente osservato dal P.G. nelle sue conclusioni scritte, la decisione del giudice di merito che in sentenza abbia applicato il condono al di fuori dei casi consentiti dalla legge può essere emendata in sede di cognizione solo tramite il giudizio di impugnazione attivabile dal P.M. che abbia proposto gravame. Di conseguenza, una volta che la decisione sia passata in giudicato, non è possibile in sede di esecuzione procedere alla revoca del beneficio in base alla constatazione dell'erronea decisione del giudice, ostandovi l'intangibilità del giudicato. L'ordinanza impugnata va, quindi, annullata senza rinvio. Le rimanenti questioni dedotte nei motivi di ricorso possono ritenersi assorbite.
P.Q.M.
visto l'art. 620 c.p.p. annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 1998