Sentenza 16 dicembre 2008
Massime • 1
Ai fini del rigetto di istanza di liberazione anticipata, è legittima la valutazione del contenuto di un rapporto disciplinare, pur se viziato da nullità per omessa contestazione dell'infrazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/12/2008, n. 13013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13013 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 16/12/2008
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 3592
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - N. 028941/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OC IC N. IL 30/03/1980;
avverso ORDINANZA del 18/06/2008 TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAVALLO ALDO;
lette le conclusioni del P.G., il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
OSSERVA
1. BE EL ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale è stata respinta la richiesta di liberazione anticipata da lui proposta, limitatamente al semestre di detenzione dal 13.12.2005 al 12.6.2006, in considerazione del comportamento trasgressivo (reiterato passaggio di generi alimentari) tenuto dal detenuto, quale desumibile da un rapporto disciplinare in atti, ritenuto indicativo della mancata adesione del condannato, nel periodo di cui trattasi, alle finalità del trattamento rieducativo. Deduce il ricorrente che la pretesa infrazione disciplinare non gli era stata mai contestata, precludendo così la possibilità di proporre reclamo avanti al magistrato di sorveglianza ai sensi della L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 69 e che la stessa direzione del Carcere aveva ritenuto di non procedere disciplinarmente nei suoi confronti, sicché del tutto illegittimamente tale asserito "rilievo disciplinare" era stato valorizzato dal Tribunale per negare il beneficio della liberazione anticipata.
2. L'impugnazione proposta dal BE EL è inammissibile perché basata su motivi manifestamente infondati.
Ed invero, come già affermato da questa Corte con riferimento ad una fattispecie non dissimile "il Tribunale di sorveglianza può tenere conto ai fini del rigetto dell'istanza di liberazione anticipata, del contenuto di un rapporto disciplinare anche se viziato da nullità per omessa contestazione dell'infrazione, in quanto, per la concessione della detrazione di pena, le infrazioni commesse non rilevano per le loro conseguenze sanzionatole, ma esclusivamente come dato fattuale, indicativo della mancata adesione del condannato alle finalità del trattamento rieducativo (così Sez. 1^, Sentenza n. 16986 del 28/11/2002, Rv. 224792, ric. Fedele). In particolare in una precedente decisione di questa Corte è stato evidenziato che "la omessa comunicazione al detenuto dell'invio di un rapporto disciplinare che lo riguarda e delle sanzioni disciplinari inflitte dall'autorità penitenziaria è lesiva del suo diritto a proporre reclamo avanti al magistrato di sorveglianza ai sensi della L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 69 ma non preclude al Tribunale di sorveglianza la possibilità di tenere conto di quanto riferito nei rapporti nel rigettare l'istanza di liberazione anticipata". Alla stregua di tali principi, nessun profilo di legittimità è quindi ravvisabile nel provvedimento impugnato.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende, congruamente determinabile in Euro 500,00, (cinquecento) ai sensi dell'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 500,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2009