Sentenza 30 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/05/2002, n. 7949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7949 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA 17949 02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO L E SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Compos agli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Le REALE Presidente R.G.N. 19659/99 Dott ALTIERI - Consigliere Cron. 21868 Dott E Dott. Mario CICALA - Consigliere Rep. Dott. Nino FICO Rel. Consigliere Ud. 18/01/02 Dott. Achille MELONCELLI Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: LD TO RE, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR 10, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO ANGELINI, che lo difende unitamente FRANCESCO PETILLO, giusta procura a all'avvocato margine;
ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE UFF REGISTRO ROMA;
intimato avverso la sentenza n. 281/98 della Commissione tributaria regionale di ROMA, depositata il 02/12/98; 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 164 -1- udienza del 18/01/02 dal Consigliere Dott. Nino FICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Motivi della decisione Con atto del 5.6.1986 DA AB e ER RE LD hanno venduto un appartamento ed un locale a piano terra siti in Ardea e l'Ufficio del Registro di Roma, ritenendo che i beni avessero un valore venale superiore ai corrispettivi pattuiti, ha provveduto alla rettifica. La AB e il LD hanno impugnato l'avviso di accertamento e la Commissione Tributaria di primo grado di Roma, in parziale accoglimento del ricorso, ha ridotto il valore accertato del locale terraneo. Ha proposto appello il LD e la Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha ridotto del 15% i valori determinati dal primo giudice. Avverso quest'ultima decisione ha proposto ricorso per cassazione il LD affidandolo a tre motivi. L'intimato Ministero delle Finanze non ha resistito con controricorso. Motivi della decisione Col primo motivo (omessa motivazione su un punto decisivo della controversia) il ricorrente ha dedotto che la Commissione Tributaria Regionale ha omesso di esaminare l'eccezione, già proposta e disattesa in primo grado e riproposta in appello, di nullità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione, in quanto risultante da moduli prestampati e facente riferimento esclusivo ai valori di altri immobili della zona. La censura è infondata. Il vizio di omessa motivazione della sentenza, denunciabile in cassazione ai sensi dell'art.360 n.5 c.p.c., ricorre quando il giudice abbia completamente omesso di esaminare una questione proposta la cui risoluzione, ove fosse stata presa in considerazione, avrebbe potuto condurre, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, ad una decisione diversa da quella adottata. Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, l'accertamento in rettifica dei valori dichiarati dal contribuente, è affetto da invalidità, per carenza di motivazione, ove difetti degli elementi indispensabili per renderlo idoneo a svolgere la funzione cui è destinato, di consentire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa;
ove difetti, cioè, di quel contenuto minimo necessario alla individuazione della pretesa impositiva e dei criteri in concreto seguiti nella rettifica medesima. Ne consegue che siffatta invalidità per vizio di motivazione, con il conseguente dovere per il giudice tributario di emettere una pronuncia di annullamento dell'atto impugnato, non è ravvisabile quando il maggior valore sia stato determinato con riferimento al valore che si assume accertato per immobili similari e si sia fatto uso di formule predisposte a stampa, salvo poi restando, in sede contenziosa, l'onere dell'amministrazione di fornire la dimostrazione della pretesa impositiva, ossia di provare gli elementi di fatto giustificativi del "quantum”. Col terzo motivo (violazione e falsa applicazione dell'art. 7 del D.Lgs. n.546 del 1992) il ricorrente ha dedotto che il giudice di appello non ha disposto l'accesso richiesto, volto a verificare le condizioni degli immobili. Anche tale censura è infondata. A parte che un sopralluogo sarebbe stato del tutto ultroneo, atteso che, come è detto in sentenza, l'assunto del contribuente, dello stato grezzo degli immobili e dell'assenza di opere di urbanizzazione, non era stato contestato dall'Ufficio, quando, come nella specie, un provvedimento del giudice costituisce esplicazione di un potere discrezionale, il mancato esercizio di tale potere non integra violazione della norma che lo prevede. Col secondo motivo (illogicità e contraddittorietà della motivazione) il ricorrente ha dedotto che la Commissione Tributaria Regionale, pur ritenendo che “l'aumento cospicuo di valore accertato avrebbe necessitato di informazioni più dettagliate del generico riferimento ai valori di altri immobili della zona", non ne ha tratto le necessarie logiche conseguenze, operando una immotivata irrilevante riduzione del valore stesso. La censura è fondata. Manca, infatti, qualsiasi nesso di coerenza tra l'unica argomentazione posta a fondamento della decisione (mancato assolvimento, da parte dell'ufficio finanziario, dell'onere di fornire la dimostrazione del preteso maggior valore degli immobili compravenduti) e la decisione stessa. Nella sussistenza del vizio denunciato, e in relazione ad esso, va cassata la sentenza impugnata e la causa va rinviata anche per le spese di questo giudizio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio.
p.q.m.
la Corte accoglie il secondo motivo e rigetta gli altri;
cassa in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese ad altra sezione della Commissione E Tributaria Regionale del Lazio. U Q U O Roma, 18.01.2002 Y The rice il cons: est. il presidente Tuale IL CANCELLIERE C ANCELLIE Arnaldo Casano ANGELLERIA DEPOS 30 MAG. 2002. Oggi Amajoo Casero