Sentenza 1 febbraio 1999
Massime • 1
Nel caso in cui il dipendente di uno Stato straniero agisca in giudizio davanti al giudice italiano esclusivamente per ottenere differenze retributive cui sostiene di avere diritto in relazione alle mansioni svolte, la relativa controversia non si sottrae alla giurisdizione del giudice italiano.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 01/02/1999, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio IANNOTTA - Presidente di Sezione -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Massimo GENGHINI - Consigliere -
Dott. Vincenzo CARBONE - Consigliere -
Dott. Antonio VELLA - Consigliere -
Dott. Erminio RAVAGNANI - Consigliere -
Dott. Giovanni PAOLINI - Consigliere -
Dott. Ettore GIANNANTONIO - Consigliere -
Dott. Roberto Michele TRIOLA - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CONSOLATO GENERALE DELL'EQUADOR in persona del rappresentante pro - tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUDOVISI 16, presso lo studio dell'avvocato PIERLUIGI ZAPPALÀ, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;
- ricorrente -
contro
AR FR, elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell'avvocato ENZO MORRICO, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 117039/95 del Pretore di ROMA;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/10/98 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore, Generale Dott. Alessandro CARNEVALI che ha concluso per il rigetto;
affermazione della giurisdizione del giudice italiano.
Svolgimento del processo
Con ricorso notificato il 10 maggio 1996 AN HE conveniva davanti al a Pretore di Roma, in funzione di giudice del lavoro, il Consolato Generale dell'Ecuador, chiedendo la condanna dello stesso al pagamento delle differenze retributive cui sosteneva avere diritto in relazione ad un pregresso rapporto di lavoro. Il Consolato ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, con un unico motivo, illustrato da memoria, al quale resiste con controricorso AN HE.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo del ricorso il Consolato Generale dell'Ecuador deduce il difetto di giurisdizione del giudice italiano, in considerazione della natura fiduciaria delle mansioni svolte da AN HE, quale addetto alla vigilanza notturna. Il ricorso è infondato.
Secondo la più recente giurisprudenza di questa S.C., infatti, sussiste la giurisdizione del giudice italiano se adito dal dipendente di uno Stato estero esclusivamente per ottenere differenze retributive cui sostiene avere diritto in relazione alle mansioni svolte (sent. 20 ottobre 1995 n. 10392),il che è quanto si è verificato nella specie.
Va, pertanto, affermata la giurisdizione del giudice italiano. Il ricorrente va condannato al pagamento delle spese della presente fase di giudizio, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte dichiara la giurisdizione del giudice italiano;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese della presente fase di giudizio, che liquida nella complessiva somma di lire 2.528.000 # di cui lire 2.500.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 8 ottobre 1998
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 1999