Sentenza 26 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/07/2001, n. 10192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10192 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2001 |
Testo completo
IN NOME DE PO O O ITA ANO,10192 0 1 REPUBBLICA ITALIANA LALA COR DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Angelo GRIECO - Presidente R.G.N. 200/00 Cron. 22902 Dott. Francesco FELICETTI - Consigliere Rep. 3413 Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO Dott. Luigi MACIOCE Consigliere Ud. 22/03/01 Dott. Angelo SPIRITO Rel. Consigliere - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SE N TENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORF per diritti L. 000 sul ricorso proposto da: it 2.6 LUG 2001 POMPEI EUGENIA, elettivamente domiciliata in ROMA IL CANCELLIERE PIAZZA R. MALATESTA 32, presso l'avvocato BRUNO TUCCI, 1,55 1.3000 che la rappresenta e difende, giusta procura speciale per Notaio Bono Rosaria di Genova rep. n. 20746 del 29.11.1999; DF021964 - ricorrente
contro
COMUNE DI GENOVA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 5, presso l'avvocato ENRICO ROMANELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LIVIA DAPELO, giusta 2001 procura in calce al controricorso;
831 -1- controricorrente avversO la sentenza n. 2661/98 del Tribunale di GENOVA, depositata il 27/11/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/03/2001 dal Consigliere Dott. Angelo SPIRITO;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato Tucci, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Romanelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- RG. 200/2000 Svolgimento del processo Con la sentenza attualmente impugnata il Tribunale di Genova ha confermato la sen- tenza pretorile che aveva respinto il ricorso proposto dalla sig. MP contro il decreto (n. 106 del 15 maggio 1995), con cui il Comune di Genova aveva pronunciato la sua decadenza dall'alloggio di edilizia residenziale pubblica. La MP propone ricorso per la cassazione della menzionata sentenza, svolgendo cinque motivi. Risponde il Comune con controricorso. Motivi della decisione I - Con il primo motivo di ricorso la MP, nel lamentare l'omessa motivazione e la violazione dell'art. 112 c.p.c., sostiene che il giudice non s'è pronunziato sulla sua ecce- zione di tardività della domanda di risoluzione ipso iure del contratto di locazione, in quanto sollevata per la prima volta con le note di replica di I grado;
domanda, questa, nei confronti della quale la MP dichiarò prontamente di non accettare il contraddit- torio. Il motivo è inammissibile. Va preliminarmente chiarito che nei giudizi di merito l'intero dibattito s'è svolto in relazione al provvedimento di decadenza disposto dal Comune di Genova ai sensi del- l'art. 27 della legge Regione Liguria n. 10 del 1994, per avere l'assegnataria ceduto in parte l'alloggio al nucleo familiare costituto dalla figlia, dal genero e dalla figlia di questi ultimi. L'opposizione è stata mossa contro questa ordinanza e la controversia ha mantenuto i suoi ambiti intorno all'ipotesi decadenziale, senza affrontare questioni di risoluzione del contratto, eventualmente introdotte (e poi abbandonate) dal Comune in Cons. est. R.G. 200/2000 primo grado. E' per questo che oggi ricorrente non ha alcun interesse a dolersi della tardività della domanda di risoluzione ipso iure del contratto di locazione. II - Nel giudizio di merito la sig. MP ha inutilmente denunciato l'illegittimità del procedimento amministrativo per difetto di contestazione del fatto (addebitatole come causa di decadenza dall'assegnazione) da parte della P.A. e violazione del suo diritto di difesa, desunti dalla circostanza che non le furono comunicati i documenti sui quali si basava la contestazione, in tempo utile a consentirle la difesa nella competente sede amministrativa. Nel secondo motivo di ricorso (dove si lamenta la violazione dell'art. 28 della legge regionale 3 marzo 1994, n. 10) viene riaffrontato l'argomento, sostenendosi che la citata legge regionale (in virtù della quale il Comune è obbligato a concedere all'assegnatario 15 giorni per far pervenire controdeduzioni e/o atti e documenti) necessariamente pre- suppone che il controdeducente, al fine di poter esercitare in pieno il suo diritto di dife- sa, debba preventivamente poter conoscere tutti gli atti ed i documenti relativi all'istrut- toria finalizzata alla decisione del possibile provvedimento di decadenza. Nella specie, la MP, nei termini concessi dalla legge, fece pervenire al Comune la richiesta di quegli atti, senza ottenere alcuna risposta. Sicché - si deduce - il termine per le
contro
- deduzioni cominciava a decorre solo dalla comunicazione con la quale il Comune face- va pervenire all'interessata la documentazione richiesta o negava il diritto della stessa a riceverla. La mancanza di questi adempimenti avrebbe, dunque, comportato l'emanazio- ne del provvedimento di decadenza in violazione della normativa in esame. Il motivo è infondato e va respinto. Cam e Cons. Spito est. 2 R.G. 200/2000 I commi da uno a quattro dell'art. 28 (Procedimento di annullamento e di decadenza) della legge Regione Liguria n. 10 del 1994 stabiliscono che: "1. L'ente gestore o i sog- getti di cui all'art. 8, comma 5, qualora accertino l'esistenza di una delle cause di an- nullamento o di decadenza dall'assegnazione di cui all'art. 27 ne danno notizia entro dieci giorni al comune.
2. Ai fini della dichiarazione di annullamento o di decadenza il comune comunica all'assegnatario, mediante lettera raccomandata, entro venti giorni dalla notizia di cui al comma 1, i fatti che giustificano il provvedimento fissando un termine non superiore a quindici giorni per la presentazione di deduzioni scritte o di documenti.
3. Scaduto tale termine il comune entro dieci giorni richiede il parere vin- colante alla commissione di cui all'art. 13 che deve esprimerlo nei venti giorni succes- sivi.
4. Ricevuto il parere ovvero scaduto il termine di cui al comma 3 qualora trattasi di morosità il comune pronuncia l'annullamento o la decadenza entro quindici giorni assegnando un termine non superiore a trenta giorni per il rilascio dell'alloggio; sca- duto tale termine il provvedimento deve essere eseguito a cura del comune". Dall'inequivoco testo della disposizione s'evince agevolmente l'inesistenza dell'onere (preteso dalla ricorrente) a carico del Comune di trasmettere all'assegnatario la docu- mentazione sulla base della quale si fonda il provvedimento di decadenza;
al contrario, l'unico onere consiste nella fissazione, a favore dell'assegnatario, del termine non supe- riore a 15 giorni per la presentazione di deduzioni scritte o documenti. Tanto più, nella 112- specie i giudice ha accertato che l'ente, nella comunicazione inviata all'interessata in data 23 marzo 1995, l'aveva resa edotta della disponibilità ed accessibilità dei docu- menti sui quali si fondava la contestazione;
sicché, a tal punto era la MP che, nei 15 Cons Spirito est. 3 R.G. 200/2000 giorni dalla comunicazione a mezzo di raccomandata, aveva l'onere di prenderne visio- ne ed eventualmente produrre altra sua documentazione e/o deduzioni scritte. III - Il giudice ha respinto la tesi della MP tendente alla affermazione della deca- denza del potere ablatorio della P.A. per essere stato emesso il provvedimento di deca- denza oltre il termine di 15 giorni dal ricevimento del parere della commissione com- petente. In particolare, ha sostenuto che tale termine non è previsto dalla legge come perentorio e che, quindi, la P.A. può pronunciare la decadenza dall'assegnazione anche dopo il suo decorso, sempre che il tempo trascorso nelle more del procedimento dal compimento dell'ultimo atto consenta ragionevolmente di ritenere ancora validi ed efficaci gli atti che lo hanno preceduto;
salvo che l'inerzia della P.A. non possa inter- pretarsi come una rinuncia al diritto o un segno concreto della mancanza sopravvenuta di interesse della P.A. a fare valere la violazione (circostanza, quest'ultima, non verifi- catasi nella fattispecie). Con il terzo motivo di ricorso (dove si denuncia la violazione dell'art. 31 della già ci- tata disposizione normativa regionale) si sostiene che non può escludersi (come invece ha fatto il tribunale) l'esistenza di un termine di decadenza per il solo fatto che la legge non lo dichiari espressamente perentorio;
che, inoltre, nella specie non può parlarsi di inerzia della P.A., quanto di inequivoco comportamento contrario al potere di avvalersi della decadenza, alla luce di alcune circolari dell'I.A.C.P. dalle quali può desumersi che per le situazioni antecedenti al 1° marzo 1989 si era verificata una sanatoria. Con il quarto motivo (violazione dell'art. 112 c.p.c.) si sostiene che la sentenza ha pro- nunciato ultra petita allorquando ha affermato che nella specie è più corretto ed ade- rente alla realtà descrivere la fattispecie, piuttosto che come un ampliamento del nucleo Cons. Spffito est. 4 R.G. 200/2000 familiare dell'assegnataria, come l'aggiunta di un nuovo nucleo familiare a quello pree- sistente, con la sottostante intenzione dell'assegnataria di cedere parte dell'alloggio alla famiglia della figlia. A tal proposito, la MP sostiene che in tal modo il giudice non solo s'è pronunciato su un fatto non dedotto dalle parti (la decadenza era stata basata sul fatto consistente nella cessione di parte dell'alloggio al nucleo familiare della figlia dell'assegnataria), ma ha omesso di pronunciarsi sul fatto stesso posto a fondamento del provvedimento amministrativo impugnato;
peraltro, il giudice non poteva considerare come prove del fatto posto a fondamento dell'ordinanza i meri accertamenti effettuati dal Comune al di fuori del processo. Nel quinto motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 32 Cost. e 591 c.p.) si sostiene che la presenza della figlia nella casa dell'assegnataria era motivata non da una sublocazione o da una cessione parziale del contratto, bensì dalla necessità giuridica e morale che la figlia assistesse la madre gravemente malata ed invalida. I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono in parte inammissibili ed in parte infondati. La corretta affermazione del giudice secondo cui il termine si 15 giorni dalla ricezione del parere della commissione, stabilito dal sopra trascritto comma quarto dell'art. 28 della legge regionale n. 10 del 1994 per l'emissione del provvedimento di decadenza, non ha natura perentoria, trae diretto fondamento dal generale principio processuale secondo cui i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la stessa legge li dichiari espressamente perentori (art. 152 c.p.c.). La sentenza aggiunge pure che, nella specie, non è individuabile l'inerzia dell'amministrazione che sia suscettibile di inter- pretazione come rinuncia a diritto. Cons. Spino est. 5 R.G. 200/2000 E' qui che la ricorrente introduce la questione circa la circolare dell'I.A.C.P. in data 29 marzo 1989 (che avrebbe escluso il potere di sindacare e sanzionare gli ampliamenti di nucleo familiare avvenuti, come nella specie, prima del 1° marzo 1989) per parlare di un inequivoco comportamento dell'ente contrario al potere di avvalersi della decadenza. Ma a ciò il giudice risponde che, in primo luogo, la circolare non può derogare alla legge ed, in secondo luogo, l'eventuale sanatoria non può prescindere dal possesso dei requisiti legali per diventare assegnatario di tale alloggio;
requisiti che sicuramente difettano nel nucleo della figlia della MP, quale risulta proprietario di altro ap- partamento concesso in locazione nella stessa epoca in cui vi fu la riunione dei due nuclei familiari nell'appartamento di E.R.P. di cui oggi si discute. Ad abundantiam il giudice (tenendo conto del fatto che la citata sanatoria contempla i casi di "ampliamen- to" permanente del nucleo familiare) aggiunge che, nella specie, non può neppure parlarsi di un vero e proprio ampliamento, bensì dell'aggiunta di un nuovo nucleo familiare a quello preesistente dell'assegnataria sig. MP;
aggiunta che rivela la sottostante volontà della stessa di cedere parte dell'alloggio alla famiglia della figlia (così come di fatto contestato nel provvedimento di decadenza impugnato). Ecco che, alla luce di tale ricostruzione - puntualmente, logicamente e congruamente operata dalla sentenza - i tre motivi di cui si discute si palesano in parte inammissibili (laddove confondono e frazionano il ragionamento del giudice senza effettuare una critica all'iter argomentativo da lui utilizzato, ma prospettando una diversa interpreta- zione dei fatti e delle stesse parti della sentenza) ed in parte infondati (laddove reintro- ducono questioni già affrontate e correttamente risolte nel merito). Sulla base della sopra esposta ricostruzione, è agevole, infatti, rilevare che non v'è violazione di legge Cons. Spit est. Agenzia delle Entrate Uf o di Roma 2 Roma R.G. 200/2000 .08.11 Iscritto a ruot 1758 Ari. D. 19 nella parte in cui il citato termine di 15 giorni è stato dichiarato ordinatorio e non pe- rentorio (terzo motivo); che la sentenza non è incorsa nel vizio di ultra petizione laddo- ve fa riferimento ad un' aggiunta, con sottostante parziale cessione di alloggio, più che ad un ampliamento del nucleo familiare (quarto motivo); che non v'è violazione di legge neppure quando, in base ad un accertamento di fatto, è stata esclusa l'efficacia delle citate circolari (terzo motivo); che non v'è violazione né dell'art. 32 Cost., né dell'art. 591 c.p. per la semplice considerazione che gli obblighi di solidarietà familiare possono essere soddisfatti in maniera diversa dall'impossessamento di un alloggio pubblico (come tale destinato a soddisfare superiori interessi pubblici) da parte di soggetti che (come ha accertato la sentenza impugnata) non avrebbero in alcun caso il diritto di diventarne assegnatari. - Il ricorso va, dunque, respinto e la ricorrente va condannata alle spese del giudi- IV zio di cassazione, come liquidate nel dispositivo.
Per questi motivi
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessive lire 2141.000 "di cui lire due milioni per onorari 0 0 .0 difensivi. 0 5 2 456T/10000 T 9 0 1 90.000 Così deciso in Roma, il 22 marzo 2001. TOT Il Presidente ✓ Est of iec M CORTE SUPREMA NE Prime Sezione Civile IL CANCE Depositato in Cancelleria Lisa SS , 2001 Cons: Spirttere 7 МинеIL CAN CELLIERE Tom