Sentenza 22 marzo 2001
Massime • 1
Non integra il reato di peculato di cui all'art. 314 cod. pen. la condotta del pubblico ufficiale il quale utilizzi beni appartenenti alla P.A. privi in sè di rilevanza economica e quindi inidonei a costituire l'oggetto materiale dell'appropriazione. (In applicazione di tale principio, la Corte ha escluso la configurabilità del peculato in ipotesi di utilizzazione dei modelli prestampati per i libretti di idoneità sanitaria, al fine di commettere il delitto di falsità materiale in atto pubblico).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/03/2001, n. 21867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21867 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RENATO FULGENZI - Presidente - del 22/03/2001
1. Dott. ORESTE CIAMPA - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GIAN GIULIO AMBROSINI - Consigliere - N. 461
3. Dott. ANTONIO S. AGRÒ - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. ARTURO CORTESE - Consigliere - N. 46548/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
IO TO n. 13. 12. 1948
avverso la sentenza la sentenza emessa il giorno 20.06.2000 dalla Corte di appello di Napoli;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Arturo Cortese;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NI Frasso, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore di parte civile, avv. P. Miele, che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
FATTO
Con sentenza emessa il giorno 20.06.2000 la Corte di appello di Napoli confermava, fra l'altro, la condanna alla pena di tre anni e quattro mesi di reclusione, inflitta a IO TO per i reati di cui:
a) - agli artt. 81 cpv. e 314 cp., perché in esecuzione del medesimo disegno criminoso si appropriava di tre moduli di libretto di idoneità sanitaria, di cui aveva la disponibilità quale dipendente della U.S.L. n. 44;
b) - agli artt. 81 c.p.v., 110 e 476 cp., perché in esecuzione del medesimo disegno criminoso contraffaceva i predetti moduli, facendo risultare che erano stati compiut i necessari accertamenti sanitari e apponendo le false firme dei funzionari responsabili, così formando falsi libretti sanitari a nome di BR NI, VE RI e OR IN;
c) - agli artt. 81 cpv., 110 e 468 cp., perché in esecuzione del medesimo disegno criminoso, nelle stesse circostanze di cui al capo precedente, contraffaceva il sigillo della USL 44, apponendolo su detti libretti contraffatti.
Propone ricorso il prevenuto, deducendo, col primo motivo, che le argomentazioni poste a fondamento della dichiarazione di responsabilità non trovano riscontro nelle emergenze dibattimentali, dato che nessuno dei coimputati commercianti ha riferito di aver mai conosciuto lo IO, e che a suo carico sono state mosse accuse solo dal IS, che, in sede di indagini preliminari, lo indicava come persona che forniva certificati di idoneità sanitaria falsi, elencando una serie di nomi di commercianti che se ne erano avvantaggiati, fra i quali, però, stranamente, non risulta neanche uno dei nomi dei coimputati del presente giudizio.
Col secondo motivo il ricorrente impugna la negata concessione delle circostanze attenuanti generiche (con eventuale concessione della interdizione temporanea in luogo di quella perpetua), lamentando una notevole disparità di trattamento rispetto a casi analoghi.
DIRITTO
Le censure sollevate in ricorso non sono fondate.
La responsabilità del prevenuto è stata invero logicamente del IS (la cui elencazione dei commercianti coinvolti nella vicenda non può certo considerarsi esaustiva), riscontrate da quelle del CC e del BR, nonché dalla rilevata autenticità dei moduli usati, non facilmente apprensibili da soggetti estranei all'Ufficio ove operava l'imputato.
Ciò chiarito, deve però d'ufficio, a sensi dell'art. 129 c.p.p., rilevarsi che nella condotta posta in essere dallo IO, come contestata nel capo di imputazione, non è configurabile il delitto di peculato di cui all'art. 314 c.p.. Allorquando, invero, come nel caso di specie, vengano, per la formazione di atti pubblici falsi (nella specie: tre libretti di idoneità sanitaria), utilizzati, e correlativamente sottratti alla P.A., i moduli all'uopo necessari, privi in sè di valore economico intrinseco, gli stessi assumono rilievo, sotto il profilo penalistico, solo come meri strumenti per la commissione del delitto di cui all'art. 476 c.p., e non possono, in ragione della nullità del loro valore, assurgere anche a oggetto giuridicamente rilevante della fattispecie appropriativa integratrice del delitto di peculato (cfr. sul punto Cass. 07.06.2000, Baldassarre). L'impugnata sentenza deve, pertanto, essere annullata senza rinvio in ordine al reato di peculato.
Segue (con ovvio assorbimento del secondo motivo di ricorso) il rinvio al giudice di merito per la determinazione della pena per i residui reati (già considerati satelliti, ex c.p.v. art. 81 c.p., del delitto di cui all'art. 314 c.p.).
P.Q.M.
Visti gli artt. 615, 620 e 623 c.p.p., annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di IO TO limitatamente al reato di peculato perché il fatto non sussiste. Annulla la stessa sentenza limitatamente alla determinazione della pena per i residui reati e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 22 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2001