Sentenza 27 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/02/2001, n. 2911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2911 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOM EL POPOLO ITALIANO0 29 1 L LA CORTE SU IEMA CASSAZIONE Oggetto ifore dawn old SEZIONE SECONDA CIVILE respo professle Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Rafaele CORONA R.G.N. 15412/98 Cron.5969 Consigliere Dott. Ugo RIGGIO Rep. 922 Consigliere Dott. Antonino ELEFANTE - Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO Ud. 21/09/00 IACUBINO - Rel. Consigliere Dott. Matteo ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. per diritti L. Bo∞ UC TITO, RO ET, elettivamente 27 FEB. 2001 IL CANCELLIERE presso lodomiciliati in ROMA VIA DI CAMPO MARZIO 69, dell'avvocato D'ALESSANDRO VINICIO, che listudio BARTOLINI GIUSEPPE, difende unitamente all'avvocato giusta delega in atti;
- ricorrenti
contro
ZI IT IO, elettivamente domiciliato in ROMA PZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio LIRE 3000 CANCELLERIAdell'avvocato FERRETTI ALDO, che lo difende unitamente all'avvocato MONETTI MARINA, giusta delega in atti;
2000 - controricorrente 1473 CG073547 -1- avverso la sentenza n. 144/98 della Corte d'Appello di ANCONA, depositata il 27/04/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/09/00 dal Consigliere Dott. Matteo IACUBINO;
udito l'Avvocato FERRETTI Aldo difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione innanzi al Tribunale di Pesaro del 17 marzo 1988 MU TI e LI IE, premesso che l'Avv. UZ Italo Giorgio, al quale si erano rivolti per recuperare i loro crediti nei confronti della fallita società Pettenella S.n.c., nel predisporre le loro rispettive domande di insinuazione al passivo del detto fallimento, aveva omesso di indicare che i crediti erano privilegiati, per cui in sede di riparto nessuna somma era stata assegnata per i (insinuati, invece, comeloro crediti convenivano in giudizio detto chirografari), professionista perché, accertatane la responsabilità professionale, venisse condannato al risarcimento dei danni in favore del MU in £. 27.700.000 e in favore del LI in £. 2.300.000, somme queste che avrebbero dovuto essere riscosse nell'ambito della procedura concorsuale, con rivalutazione interessi e spese. Instauratosi il contraddittorio, il convenuto contestava nel rito e nel merito le pretese di parte avversa e chiedeva il rigetto della domanda unitamente alla condanna degli attori al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali per lite temeraria. I l Tribunale con sentenza in data 7 luglio 1994, respingeva sia la domanda degli attori che la domanda del convenuto e compensava le spese. Avverso tale decisione proponevano appello avanti la Corte anconetana MU e LI con atto di citazione notificato il 21 giugno 1995; si ritualmente il UZ chiedendo lacostituiva reiezione dell'appello e la condanna degli appellanti al rimborso delle spese del doppio grado di giudizio. Con sentenza depositata il 27.4.98 la Corte d'appello adita ha rigettato i due appelli principali e ha condannato il MU ed il LI, in solido, alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio. Sul gravame del LI ha rilevato che non incideva, la sua impugnazione, sul punto deciso dal Tribunale - circa la carenza di prova sulla esistenza stessa del rapporto professionale con l'avvocato convenuto. In ordine alla posizione dell'altro appellante ha osservato la Corte di merito che, a fronte della contestazione avanzata dal professionista sin dalla comparsa di risposta in prime cure "di esser mai stato messo a conoscenza di fatti che avrebbero potuto determinare una diversa stesura degli atti" di insinuazione al passivo del fallimento, il MU nemmeno in appello "ha mai fornito qualsiasi prova circa la qualità (privilegiata) del suo credito" (pag. 5 sentenza impugnata). Avverso tale decisione e per la sua cassazione ricorrono, con unico atto, sia il MU che il LI, articolando, a ministero dello stesso difensore, un motivo ciascuno d'impugnazione. Resiste con controricorso l'avv. UZ. MOTIVI DELLA DECISIONE 1 Sostiene il LI, con il mezzo di ricorso (ancorato al vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c.), che a torto la Corte del merito aveva ritenuto che il giudice di primo grado avesse escluso l'esistenza del suo rapporto con il professionista. In realtà il Tribunale si era limitato ad affermare che mancava la prova. Sennonché dalle stesse ammissioni fatte in sede di interrogatorio dal convenuto in prime cure si evinceva che quel rapporto si era instaurato sia col MU che con esso LI. Era poi dovere del professionista accertarsi della natura del credito oggetto del mandato. - Il motivo è infondato e va rigettato. 1.1 5 La Corte anconetana ha rettamente ritenuto inammissibile l'appello del LI, posto che non censurava la decisione di primo grado circa la carenza di prova sul conferimento dell'incarico da parte del LI all'avv. UZ. Divenuta cosa giudicata tale affermazione peraltro in fatto ogni ulteriore disamina, quale ancora riproposta col ricorso, resta assorbita. Né il ricorrente evidenzia con quale proposizione ha nell'atto di appello impugnato il - -punto pregiudiziale di merito ritenuto invece fuori dal "devolutum" dal giudice di II grado (v. atto di appello 1 - 21 giugno 1995). Con il suo motivo di ricorso, 2 denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1176 e 2236 c. civ., il MU sostiene che costituiva preciso dovere del legale, nel momento in cui accettava l'incarico e raccoglieva la documentazione del credito che gli veniva offerta, assumere informazioni presso gli stessi committenti privilegiata meno del circa la natura tanto più che da quella documentazione credito, emergeva che esso MU era titolare di impresa artigiana. 2.1 - La censura non può essere accolta. 6 Poiché si domanda il risarcimento del danno da fatto illecito, la responsabilità del professionista suppone la contemporanea esistenza di due elementi: uno oggettivo, configurato dal danno, e l'altro soggettivo consistente nella colpa (negligenza). Orbene, non esiste agli atti prova alcuna in ordine all'elemento obiettivo. In punto di fatto il giudice di merito, cui solo compete l'esame delle prove e la loro valutazione, ha ritenuto che il MU non aveva fornito alcuna prova circa la qualità del suo credito (pag. 5) la cui mancata valutazione in sede fallimentare avrebbe cagionato il danno. Tale presupposto di fatto, che costituisce il responsabilità fondamento dell'azione di professionale UZ,proposta contro l'avv. doveva esser oggetto di specifica prova nel giudizio di merito. Al riguardo peraltro confondendo il momento probatorio giudiziale con quello ante-giudizio del conferimento dell'incarico al legale il ricorrente null'altro adduce che l'esistenza di documentazione da cui risultava la sua qualità di artigiano. Tale riferimento, nemmeno individuato (non è precisata, come dovuto per 7 rendere autosufficiente il ricorso, la fascicolazione e la pagina processuale) è assolutamente inadeguato in sé а costituire prova che il suo credito, oggetto dell'incarico per l'insinuazione al passivo di un fallimento, fosse imputabile a prestazioni artigianali. In difetto di prova giudiziale sul presupposto 40000 di fatto a fondamento della domanda, non si può 290000 giudicare della colpa del professionista e della sua negligenza nell'esame della documentazione offertagli ovvero nell'assumere le informazioni del caso dallo stesso cliente. 3 Per le svolte considerazioni il ricorso di entrambi i ricorrenti va rigettato. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese di questo giudizio tra le parti. ! (lire P.T.M. ן ט La Corte rigetta il ricorso. Dichiara compensate tra le parti le spese di questo giudizio. Così deciso in Roma il 21 settembre 2000. lazomu I Gary est. p IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA Ro IL CANCELAME -- Ham