CASS
Sentenza 5 maggio 2023
Sentenza 5 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/05/2023, n. 18922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18922 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da VO NA, nata a [...] il [...], avverso l'ordinanza del 30-09-2022 del Tribunale di Santa IA PU ET;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Luigi Cuomo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 18922 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 19/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 30 settembre 2022, il Tribunale del Riesame di Santa IA PU ET confermava l'ordinanza del 19 agosto 2022, con cui il G.I.P. del Tribunale di Santa IA PU ET aveva disposto il sequestro preventivo della condotta di scarico del caseificio di cui era titolare NA VO, indagata dei reati ex art. 452 bis cod. pen. e 124-137 del d. Igs. n. 152 del 2006, accertati in Alvignano dal 18 gennaio 2022 con condotta perdurante. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale sammaritano, la VO, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico e articolato motivo, con il quale la difesa ha censurato in primo luogo la valutazione indiziarla, fondata su una motivazione apparente e di fatto assente, avendo il Tribunale fatto ricorso a elementi congetturali, slegati dal capo di imputazione. Né sarebbe stato considerato che la difesa ha prodotto una consulenza tecnica, corredata da filmati di video-ispezione, da cui si evince l'esistenza di ulteriori tubazioni nel pozzetto non riferibili al caseificio dell'indagata, non essendo onere della difesa dimostrare, come ritenuto indebitamente dal Tribunale, che anche gli scarichi passati fossero riconducibili ad altre attività casearie. Quanto al capo B, si osserva inoltre che il Tribunale sarebbe incorso in un errore macroscopico, perché l'AUA cui fanno riferimento i giudici è quella relativa ad altro stabilimento produttivo della medesima azienda sito in Alvignano alla località Villa Ortensia, mentre la condotta in sequestro si trova presso la sede operativa sita ad Alvignano alla via Miglio n. 25, regolarmente autorizzato allo scarico con altra AUA del 3 marzo 2021, antecedente ai fatti contestati. In ordine al periculum in mora, si osserva che la motivazione dell'ordinanza impugnata sarebbe assolutamente illogica, avendo il Tribunale ritenuto necessario far permanere il vincolo reale, pur dando atto della cessazione dell'attività del caseificio presso lo stabilimento di via Miglio n. 25. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. 1. In via preliminare, occorre richiamare la costante affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656), secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza 2 e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. Non può invece essere dedotta l'illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di cui alla lett. E) dell'art. 606 cod. proc. pen. (in tal senso, cfr. Sez. Un. n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710). 2. Tanto premesso, deve ritenersi che nel caso di specie, rispetto alla valutazione del fumus commisi delicti, non sia configurabile né una violazione di legge, né un'apparenza di motivazione, avendo il Tribunale del Riesame adeguatamente illustrato le ragioni poste a fondamento della propria decisione. In proposito, sono stati innanzitutto richiamati gli esiti delle attività investigative dei Carabinieri Forestali di Caserta e dell'Arpac, che, nel corso di diversi sopralluoghi compiuti tra il 2020 e il 2022, hanno accertato lo sversamento di siero da latte, senza alcuna depurazione preventiva, derivante da una condotta di scarico del caseificio VO s.r.I., essendo emerso, in particolare, che la condotta di scarico era collegata a una vasca di ripartizione del caseificio, in cui confluivano i reflui costituiti dalle acque di lavorazione dello stabilimento di trasformazione e le acque di prima pioggia di dilavamento del piazzale. Peraltro, con le analisi effettuate il 10 agosto 2021, è stato appurato l'elevato inquinamento del corso d'acqua, causato dai predetti scarichi, che, come emerso nei sopralluoghi del 18 gennaio e del 15 marzo 2022, sono proseguiti anche dopo che la ricorrente NA VO è subentrata al padre Massimo, deceduto il 17 novembre 2021, nella legale rappresentanza del caseificio, per cui è stato ragionevolmente ritenuto dai giudici dell'impugnazione cautelare che la VO abbia proseguito l'attività di illecito sversamento dei reflui dell'attività casearia già intrapresa prima che ella assumesse la rappresentanza della società, desumendosi dalla massiccia fuoriuscita di reflui di colore biancastro già a gennaio 2022, ovvero prima del rilascio dell'A.U.A., avvenuto il 4 febbraio 2022, che lo sversamento delle acque reflue era già avvenuto senza autorizzazione. Nel confrontarsi con le deduzioni difensive, i giudici dell'impugnazione cautelare hanno poi rimarcato l'inidoneità della consulenza della difesa a scalfire il fumus del reato contestato, atteso che con essa non è stata dimostrata la presenza di scarichi illeciti provenienti da tubazioni diverse da quelle riconducibili al caseificio, non essendo di per sé l'esistenza di altre tubazioni incompatibile con la fuoriuscita dei liquidi dalla condotta di scarico dell'azienda della VO, per come evidenziata dai qualificati accertamenti dell'Arpac e dei CC Forestali, compiuti con prove di continuità idraulica e con riprese video e fotografiche. Orbene, in quanto sorretto da considerazioni razionali e saldamente ancorate alle risultanze investigative, il percorso motivazionale dell'ordinanza impugnata, come sottolineato anche dal Procuratore generale, risulta immune da censure, non presentando profili di incoerenza argomentativa, non potendosi sottacere 3 che le censure difensive, al di là della natura essenzialmente fattuale di taluni dei temi sollevati, si muovono nell'orbita non tanto della violazione di legge, ma piuttosto della manifesta illogicità o della erroneità della motivazione, profilo questo che, come detto, non è deducibile con il ricorso per cassazione proposto contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio. 3 . Anche rispetto al giudizio inerente il periculum in mora non si ravvisano criticità, avendo il Tribunale del Riesame dato atto che l'attività del caseificio VO s.r.l. in Alvignano alla via Miglio 25 risulta essere cessata in quanto trasferita ad altra sede, precisando tuttavia che il sequestro ha però avuto ad oggetto tutta la condotta di scarico attraverso la quale i reflui derivanti dalla attività produttiva si immettono nel Rio Tella, ivi compreso il pozzetto nel quale si immettono le diverse tubazioni, che si trova nel percorso che confluisce nel fiume, per cui proprio la scoperta di altre tubazioni che si immettono nel pozzetto comune, che è ricompreso nel sequestro, rendeva necessaria la permanenza del vincolo reale, ciò al fine di scongiurare il rischio che possano continuare scarichi illeciti nel Rio, dovendosi verificare se vi sia uno scarico in atto autonomo o che si collega abusivamente a quello della VO. Orbene, in presenza di un apparato argomentativo non manifestamente illogico, anche in tal caso non vi è spazio per l'accoglimento delle doglianze difensive, che prospettano differenti valutazioni di merito non consentite in questa sede. 4. In conclusione, stante la manifesta infondatezza delle doglianze sollevate, il ricorso proposto nell'interesse della VO deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/01/2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Luigi Cuomo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 18922 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 19/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 30 settembre 2022, il Tribunale del Riesame di Santa IA PU ET confermava l'ordinanza del 19 agosto 2022, con cui il G.I.P. del Tribunale di Santa IA PU ET aveva disposto il sequestro preventivo della condotta di scarico del caseificio di cui era titolare NA VO, indagata dei reati ex art. 452 bis cod. pen. e 124-137 del d. Igs. n. 152 del 2006, accertati in Alvignano dal 18 gennaio 2022 con condotta perdurante. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale sammaritano, la VO, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico e articolato motivo, con il quale la difesa ha censurato in primo luogo la valutazione indiziarla, fondata su una motivazione apparente e di fatto assente, avendo il Tribunale fatto ricorso a elementi congetturali, slegati dal capo di imputazione. Né sarebbe stato considerato che la difesa ha prodotto una consulenza tecnica, corredata da filmati di video-ispezione, da cui si evince l'esistenza di ulteriori tubazioni nel pozzetto non riferibili al caseificio dell'indagata, non essendo onere della difesa dimostrare, come ritenuto indebitamente dal Tribunale, che anche gli scarichi passati fossero riconducibili ad altre attività casearie. Quanto al capo B, si osserva inoltre che il Tribunale sarebbe incorso in un errore macroscopico, perché l'AUA cui fanno riferimento i giudici è quella relativa ad altro stabilimento produttivo della medesima azienda sito in Alvignano alla località Villa Ortensia, mentre la condotta in sequestro si trova presso la sede operativa sita ad Alvignano alla via Miglio n. 25, regolarmente autorizzato allo scarico con altra AUA del 3 marzo 2021, antecedente ai fatti contestati. In ordine al periculum in mora, si osserva che la motivazione dell'ordinanza impugnata sarebbe assolutamente illogica, avendo il Tribunale ritenuto necessario far permanere il vincolo reale, pur dando atto della cessazione dell'attività del caseificio presso lo stabilimento di via Miglio n. 25. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. 1. In via preliminare, occorre richiamare la costante affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656), secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza 2 e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. Non può invece essere dedotta l'illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di cui alla lett. E) dell'art. 606 cod. proc. pen. (in tal senso, cfr. Sez. Un. n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710). 2. Tanto premesso, deve ritenersi che nel caso di specie, rispetto alla valutazione del fumus commisi delicti, non sia configurabile né una violazione di legge, né un'apparenza di motivazione, avendo il Tribunale del Riesame adeguatamente illustrato le ragioni poste a fondamento della propria decisione. In proposito, sono stati innanzitutto richiamati gli esiti delle attività investigative dei Carabinieri Forestali di Caserta e dell'Arpac, che, nel corso di diversi sopralluoghi compiuti tra il 2020 e il 2022, hanno accertato lo sversamento di siero da latte, senza alcuna depurazione preventiva, derivante da una condotta di scarico del caseificio VO s.r.I., essendo emerso, in particolare, che la condotta di scarico era collegata a una vasca di ripartizione del caseificio, in cui confluivano i reflui costituiti dalle acque di lavorazione dello stabilimento di trasformazione e le acque di prima pioggia di dilavamento del piazzale. Peraltro, con le analisi effettuate il 10 agosto 2021, è stato appurato l'elevato inquinamento del corso d'acqua, causato dai predetti scarichi, che, come emerso nei sopralluoghi del 18 gennaio e del 15 marzo 2022, sono proseguiti anche dopo che la ricorrente NA VO è subentrata al padre Massimo, deceduto il 17 novembre 2021, nella legale rappresentanza del caseificio, per cui è stato ragionevolmente ritenuto dai giudici dell'impugnazione cautelare che la VO abbia proseguito l'attività di illecito sversamento dei reflui dell'attività casearia già intrapresa prima che ella assumesse la rappresentanza della società, desumendosi dalla massiccia fuoriuscita di reflui di colore biancastro già a gennaio 2022, ovvero prima del rilascio dell'A.U.A., avvenuto il 4 febbraio 2022, che lo sversamento delle acque reflue era già avvenuto senza autorizzazione. Nel confrontarsi con le deduzioni difensive, i giudici dell'impugnazione cautelare hanno poi rimarcato l'inidoneità della consulenza della difesa a scalfire il fumus del reato contestato, atteso che con essa non è stata dimostrata la presenza di scarichi illeciti provenienti da tubazioni diverse da quelle riconducibili al caseificio, non essendo di per sé l'esistenza di altre tubazioni incompatibile con la fuoriuscita dei liquidi dalla condotta di scarico dell'azienda della VO, per come evidenziata dai qualificati accertamenti dell'Arpac e dei CC Forestali, compiuti con prove di continuità idraulica e con riprese video e fotografiche. Orbene, in quanto sorretto da considerazioni razionali e saldamente ancorate alle risultanze investigative, il percorso motivazionale dell'ordinanza impugnata, come sottolineato anche dal Procuratore generale, risulta immune da censure, non presentando profili di incoerenza argomentativa, non potendosi sottacere 3 che le censure difensive, al di là della natura essenzialmente fattuale di taluni dei temi sollevati, si muovono nell'orbita non tanto della violazione di legge, ma piuttosto della manifesta illogicità o della erroneità della motivazione, profilo questo che, come detto, non è deducibile con il ricorso per cassazione proposto contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio. 3 . Anche rispetto al giudizio inerente il periculum in mora non si ravvisano criticità, avendo il Tribunale del Riesame dato atto che l'attività del caseificio VO s.r.l. in Alvignano alla via Miglio 25 risulta essere cessata in quanto trasferita ad altra sede, precisando tuttavia che il sequestro ha però avuto ad oggetto tutta la condotta di scarico attraverso la quale i reflui derivanti dalla attività produttiva si immettono nel Rio Tella, ivi compreso il pozzetto nel quale si immettono le diverse tubazioni, che si trova nel percorso che confluisce nel fiume, per cui proprio la scoperta di altre tubazioni che si immettono nel pozzetto comune, che è ricompreso nel sequestro, rendeva necessaria la permanenza del vincolo reale, ciò al fine di scongiurare il rischio che possano continuare scarichi illeciti nel Rio, dovendosi verificare se vi sia uno scarico in atto autonomo o che si collega abusivamente a quello della VO. Orbene, in presenza di un apparato argomentativo non manifestamente illogico, anche in tal caso non vi è spazio per l'accoglimento delle doglianze difensive, che prospettano differenti valutazioni di merito non consentite in questa sede. 4. In conclusione, stante la manifesta infondatezza delle doglianze sollevate, il ricorso proposto nell'interesse della VO deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/01/2023