Sentenza 17 settembre 2008
Massime • 1
Ai fini della dichiarazione di abitualità nel reato, occorre che il giudice fornisca specifica motivazione in ordine agli elementi indicativi dell'attuale e concreta pericolosità sociale del soggetto, tali da evidenziare fino a che punto la tendenza criminosa manifestata nello specifico delitto sia radicata nella personalità di quest'ultimo mostrandone la capacità criminale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/09/2008, n. 43077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43077 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2008 |
Testo completo
Ле REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
43077 /08 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 17/09/2008
SENTENZA
N. 33741 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
PRESIDENTE Dott. AMBROSINI GIANGIULIO
1. Dott. AMATO ALFONSO CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
2. Dott. FEDERICO RAFFAELLO "I N. 014539/2008
3. Dott.MARASCA GENNARO "1
4. Dott. DUBOLINO PIETRO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
1) ON CK N. IL 02/10/1974
avverso SENTENZA del 03/03/2008 CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
FEDERICO RAFFAELLO
La Corte d'Appello di Torino con sentenza del 3.3.2008 ha confermato la sentenza del tribunale di
Torino del 2.11.2007 con la quale MO CK era stato condannato, per il reato di furto, alla pena di sei mesi di reclusione ed era stato dichiarato delinquente abituale con la conseguente applicazione della misura di sicurezza della casa di lavoro per due anni.
Ha proposto appello il difensore dell'imputato deducendo come primo motivo la mancanza della motivazione in ordine alla applicazione della recidiva reiterata;
essendo escluso qualsiasi automatismo (C.Costit. 2007 n. 192) ed essendo stato proposto uno specifico motivo di appello, la
Corte avrebbe dovuto motivare del perché la recidiva era stata ritenuta.
Come secondo motivo in relazione alla dichiarazione di abituabilità deduce la mancanza di motivazione sulla concreta pericolosità sociale del prevenuto.
Per la Corte "impressionante carriera criminosa"
Come terzo motivo deduce la mancanza di motivazione sulla ritenuta equivalenza e non prevalenza delle attenuanti generiche.
Il 12.9.2008 il difensore del ricorrente ha depositato una memoria nella quale ha ribadito il fondamento dei motivi di ricorso.
Ritiene questa Corte che siano infondati i motivi primo e terzo e che invece sia fondato il secondo motivo.
Era stata contestata la recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale ed il giudice ne ha tenuto conto nel giudizio di comparazione fra circostanze. Se è vero che la recidiva era comunque facoltativa, una volta che questa sia stata contestata sussiste per il giudice l'obbligo della motivazione solo nell'ipotesi in cui ritenga di doverla escludere.
Infondato è anche il terzo motivo;
la Corte d'Appello ha motivato il rifiuto di ritenere le attenuanti generiche solo equivalenti alla recidiva in considerazione della personalità dell'imputato considerata la sua "impressionante carriera criminosa".
In relazione al terzo motivo nella sentenza di primo grado non c'è nessuna motivazione in merito alla pericolosità del condannato perché il tribunale si è limitato ad elencare i precedenti e ad evidenziare che i reati erano della stessa indole;
nella sentenza di appello la pericolosità è stata affermata solo col richiamo alla già ricordata "impressionante carriera criminosa" e quindi con riferimento solo ai precedenti e con la sola affermazione della prognosi “decisamente positiva".
E' interpretazione di questa Corte che il solo accertamento dei precedenti e quindi delle condizioni che potrebbero portare ad una dichiarazione di abitualità, non possa essere sufficiente
わ senza una "motivata specificazione degli elementi indicativi dell'attuale e concreta pericolosità sociale del soggetto, tali da evidenziare fino a che punto la tendenza criminosa manifestata nello specifico delitto sia radicata nella personalità del soggetto stesso mostrandone la capacità criminale"
(Cass. Pen., sez. II, 8.1.1997, n. 2536).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla dichiarazione di abitualità e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'Appello di Torino, rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma il 17 settembre 2008
Il Consigliere estensore Il Presidente
AR REOL
Depositata in Cancelleria
....1.8 NOV. 2008
Roma, IL CANCELLIERE
Carmela LanzuiseLanzuise T
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