Sentenza 16 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/04/2002, n. 5454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5454 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2002 |
Testo completo
Aula A su c gruit de offerta.05454 / 0 REPUBBLICA ITALIANA OF GATTO priazione per pub b tà In nnità-Decurtazio- n el %- nessa motivazione IN NOME DE CORTE SUPREN D CASSAZIONE . p o SEZIONE PRIMA CIVILE E posta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 6672/00. Presidente Et. Giovanni OLLA 9765/00. Dott. Ugo Cons. Rel. VITRONE Cron. 16492 Consigliere Dott. Mario ADAMO Consigliere Rep. 1230. Dott. Salvatore SALVAGO Ud. 16.1.02. CECCHERINI Consigliere Dott. AL do ha pronunciato la seguente: S E N T E N ZA sul ricorso proposto da: RO IO, UO IA, RO GI e UO FI, elettivamente domiciliati in Na- poli, Viale Calascione, n. 7, presso gli avv.ti Giorgio Scala e Carlo Branca, che li rappresentano CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE e difendono per procura a margine del ricorso;
Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE ricorrenti 55 per diritti € contro il17 APR. 200 IL CANCELLIERE COMUNE DI FRATTAMINORE, in persona del sindaco dott. Massimo Del Prete, elettivamente domiciliato in Roma, Via San Saba, n. 1, presso l'avv. Giuliano CANCELLERIA Feliciani unitamente all'avv. Maurizio Russo, che lo rappresenta e difende per procura a margine del 62 2002 controricorso;
controricorrente ricorrente incidentale avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 519 pubblicata il 3 marzo 1999; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16 gennaio 2002 dal Relatore Cons. Ugo VITRONE;
udito l'avv. Giorgio SCALA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procu- ratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA, che ha concluso per l'accoglimento del quarto motivo del ricorso principale, per il rigetto dei restanti mo- tivi e per la dichiarazione di inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso incidenta- le;
A SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 8 lu- glio 1997 IO SA, RI MO, LU Ce- saro e EN MO convenivano in giudizio di nanzi alla Corte d'Appello di Napoli il Comune di Frattaminore proponendo opposizione contro la stima dell'indennità di espropriazione liquidata in com- plessive £. 23.205.060 per un fondo di loro proprie tà destinato alla costruzione di un edificio scola- stico;
chiedevano che venisse determinata la giusta 2 indennità con condanna del Comune al deposito della differenza tra la maggiore indennità loro spettante e quella già depositata, nonché al pagamento diret- to dell'indennità di occupazione e al risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 cod. civ. Con sentenza del 13 gennaio - 3 marzo 1999 la Corte adita, discostandosi lievemente nella determi nazione del valore del suolo dal risultato cui era pervenuto il consulente tecnico d'ufficio in consi- derazione della destinazione a verde per attrezza- ture integrate della zona in cui esso ricadeva, de- terminava in £. 58.066.250 l'indennità di espro- 3 priazione e, applicata la riduzione del 40% per la mancata accettazione dell'indennità offerta, liqui- dava la somma di £. 34.839.750 in favore degli op- ponenti;
calcolava quindi l'indennità di occupazio- ne in £. 4.946.896, corrispondenti all'importo del- l'interesse legale del 5 % annuo sull'indennità di espropriazione. Contro la sentenza ricorrono per cassazione IO SA, RI MO, LU SA e Filo mena MO con quattro motivi. Resiste il Comune di Frattaminore con
contro
- ricorso contenente ricorso incidentale affidato a un solo motivo. 3 Entrambe le parti hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Va disposta preliminarmente la riunione dei ri corsi proposti contro la medesima sentenza. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell'art. 5 bis della legge 8 agosto 1992, n. 359, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., e sostengono che la sentenza impu- gnata, solo in considerazione della mancata accetta zione dell'indennità offerta in via amministrativa, avrebbe erroneamente e immotivatamente proceduto al la riduzione del 40% dell'indennità determinata in giudizio, senza tener conto del fatto che l'indenni tà offerta era di £. 23.205.060 e che la sua inade- guatezza ne aveva impedito l'accettazione. La censura merita accoglimento. E' noto infatti che la Corte costituzionale, pur escludendo ogni profilo di incostituzionalità della disciplina che stabilisce una riduzione del 40% dell'indennità spettante al proprietario espro- priato qualora egli non sia addivenuto alla cessio- ne bonaria del bene, ha rimesso al prudente apprez- zamento del giudice di merito, nei limiti di una lo gica e congrua motivazione, la valutazione della vi cenda amministrativa relativa alla determinazione 4 dell'indennità nei casi più manifesti di anomala ap plicazione della norma denunciata, al fine di evita re che la liquidazione della somma spettante all'e spropriato finisca col dipendere, per il malfunzio- namento degli organi amministrativi, da offerte pa- lesemente irrisorie e simboliche, miranti a ottene- re l'abbattimento dell'indennità a seguito della proposizione dell'opposizione alla stima. Ciò comporta che nei casi di manifesta spropor zione tra la somma offerta e quella accertata in se de contenziosa il giudice non può limitarsi ad ap- plicare la riduzione del 40% in base al mero rilie- vo della mancata accettazione dell'indennità di e- spropriazione offerta in sede amministrativa, ma de ve giustificare, con motivazione logica e adeguata, la correttezza dell'operato dell'amministrazione, a stenendosi, qualora ciò non risulti, dall'operare la riduzione di legge, che presuppone un'offerta se ria e non troppo distante dall'importo del 60% del- l'indennità giudizialmente accertata (Cass. 16 mar- zo 2001, n. 3833; 25 maggio 2001, n. 7107; 4 giugno 2001, n. 7521). Nella specie la sentenza impugnata non ha of- ferto alcuna motivazione in ordine alla congruità dell'offerta di £. 23.205.060 rispetto all'importo 5 di £. 58.066.250, accertato in sede giudiziale, e, conseguentemente, la mancata accettazione dell'in- dennità offerta dall'espropriante non può comporta- re l'applicazione automatica dei criteri di deter- minazione di cui all'art. 5 bis della legge 8 ago- sto 1992, n. 359. L'accoglimento del primo motivo di ricorso, che rimette in discussione la misura dell'indennità di espropriazione, assorbe l'esame dei due successi vi motivi con i quali si afferma che erroneamente l'indennità di occupazione sarebbe stata determina- ta con riferimento ad una percentuale dell'indenni tà di espropriazione ridotta del 40% e, in subordi- si sostiene che, in mancanza di tempestiva of-ne, ferta, anche l'indennità di occupazione avrebbe do- vuto essere determinata in una percentuale dell'in tera indennità di espropriazione. Con il quarto motivo si denuncia l'errata de- terminazione dell'indennità di occupazione a causa del vizio di motivazione ravvisabile nel contrasto tra il riferimento all'interesse legale come crite- rio di liquidazione e l'adozione di un saggio del 5% nonostante che all'epoca il tasso dell'interesse legale fosse del 10%, misura operante dal 16 dicem- bre 1990 sino al 31 dicembre 1996. 6 La censura è fondata poiché la sentenza impu- gnata, nel determinare nella misura del 5% l'indice medio di redditività del danaro, ha immotivatamente calcolato l'indennità di occupazione in misura infe riore a quella spettante per il ritardato pagamento della somma liquidata per la privazione della pro- prietà del bene, alla quale viene ordinariamente commisurato il pregiudizio patrimoniale del mancato godimento del bene destinato all'esecuzione dell'o pera pubblica. Con il ricorso incidentale il Comune di Frat- taminore si duole che la sentenza impugnata abbia prestato adesione alla valutazione unitaria del ter reno espropriato di £. 150.000/mq. effettuata dal consulente tecnico d'ufficio, operando su tale valo re, già di per sé eccessivo, una riduzione del 20% in considerazione della destinazione urbanistica dell'area, che avrebbe dovuto subire una decurtazio ne quanto meno del 30%. La censura è inammissibile poiché il Comune non considera che la riduzione operata dalla senten za impugnata per la peculiare destinazione del suo- lo corrisponde appunto al 30% del valore accertato dal consulente d'ufficio e si limita denunciare del tutto genericamente l'eccessiva valutazione del suo : lo posta a base del calcolo dell'indennità di espro priazione. In conclusione il ricorso principale merita ac coglimento nei limiti meglio innanzi specificati e conseguentemente, previa dichiarazione di inammissi bilità del ricorso incidentale, la sentenza impugna ta dev'essere cassata con rinvio della causa ad al- tro giudice il quale si conformerà al principio di diritto secondo cui la mancata accettazione dell'in dennità offerta dall'espropriante non consente l'au tomatica applicazione dei criteri di liquidazione previsti dalla legge poiché la decurtazione del 40% può essere operata solo dopo che sia rimasta accer- tata la congruità dell'offerta e, quindi, l'ingiu- Z stificato rifiuto della cessione volontaria dell'a- rea esproprianda, e provvederà a determinare l'in- dennità di occupazione con riferimento al tasso le- gale d'interesse all'epoca vigente. Al giudice di rinvio viene rimessa altresì la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il primo e il quarto motivo del ricorso principale con as- sorbimento del secondo e del terzo, dichiara inam- missibile il ricorso incidentale, cassa la sentenza 8 causa ad altra sezione della impugnata e rinvia la Corte d'Appello di Napoli, cui rimette altresì la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2002. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. Moo Vivnom dos. R PEPOSITATA IN GANGELLERİA CELLIERE 16 APR 2002 Vuzz, AN AR S Nuzzo # Oggi, 1_ CANCELLIERE uzzo Mar бизор 109T 129.11 45ST TOT. AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 1 7 MAG. 2002 A 132,11 ReR$1216 versalo NOVE L CENTOV p. 11 Dirigento Area Seryal, (euro (Dott.ssa ria Grazia DIF Responsabile Servizio Aiudiziari (Dr. M. RACCICHAIN 9