Sentenza 4 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/06/2001, n. 7556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7556 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Gius 7556 Oggetto SEZIONE LAVOI Lavoro Composta dagli Ill is ti: Presidente R.G.N. 11472/00 Consigliere Cron.17352 Dott. Fernand LUPI Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Rep. Consigliere Ud.11/04/01 Dott. Giovanni MAZZARELLA - Rel. Consigliere Dott. Paolo STILE ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAN UFFICIO COP SENTENZA Richiesta copia stu IL SOLE 24 ORE dal Sig. sul ricorso proposto da: per diritti 461U, 2001 AG EA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IL CANCELLIE A. FUSINIERI 48, presso lo studio dell'avvocato LUCA ARMENANTE, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIO CRETELLA, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
SACIF SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PAISIELLO 27, presso lo studio dell'avvocato NICOLA rappresentato e difeso dagli avvocati ANGELOMAROTTA, ORICCHIO, giusta delega in 2001 SANSONE, MARIA ROSARIA 1795 atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 1199/00 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 11/03/00 R.G.N. 42468/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/04/01 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito l'Avvocato CRETELLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, depositato in alle data 14 febbraio 1990, ND TT esponeva di aver lavorato dipendenze della SACIF S.p.A. dal febbraio 1989 presso il cantiere di IS- Sapri e di essere stato collocato in CIG nell'ottobre 1989. Aggiungeva di essere stato assegnato in data 15 gennaio 1990, al termine del periodo di CIG, presso il cantiere di Buccino, in cui i lavori erano già in fase di esaurimento, e di essere stato, quindi, licenziato con lettera del 23 gennaio 1990. Chiedeva dichiararsi illegittimo il licenziamento in quanto privo di giustificato motivo oggettivo, ai sensi delll'art.3 della legge n.604/1966, e condannarsi la società alla reintegra nel posto di lavoro nonché al risarcimento dei danni. Si costituiva la società, deducendo la sussistenza di grave crisi lavorativa e finanziaria, che aveva condotto al licenziamento di ben ventisei dipendenti nel M biennio 1989-90. In tale prospettiva evidenziava l'impossibilità di utilmente collocare il dipendente in diversa posizione lavorativa, posto che nei cantieri ancora attivi si richiedeva il possesso di requisiti di professionalità non ravvisabili nel ruolo rivestito dal ricorrente. Espletata attività istruttoria, con sentenza del 17 dicembre 1996 il Pretore dichiarava illegittimo il licenziamento, condannando la società alla reintegra nel posto di lavoro ed al risarcimento dei danni nella misura di cinque mensilità. Avverso tale decisione proponeva appello la SACIF s.r.l., richiamandosi alle prospettazioni formulate in primo grado in ordine alla sussistenza del giustificato motivo oggettivo di licenziamento e chiedendo il rigetto delle pretese azionate. Si costituiva il TT concludendo per il rigetto del gravame. Con sentenza del 15 dicembre-11 marzo 2000, l'adito Tribunale di Napoli, in accoglimento dell'appello, rigettava la domanda proposta dal lavoratore con il ricorso introduttivo, compensando fra le parti le spese tutte di lite. 1 1 Osservava il Tribunale, a fondamento della sua decisione, che, trattandosi, nella specie, di licenziamento intimato ai sensi dell'art.3 della legge n.604 del 1966, occorreva dimostrare e la società aveva ottemperato al relativo onere- l'obiettiva crisi economica che aveva determinato una contrazione della forza-lavoro, l'obiettiva impossibilità per il datore di lavoro di impiego del lavoratore nelle unità ancora operanti, ed infine la mancata assunzione, in periodo successivo al licenziamento, di ulteriore personale avente la medesima qualifica rivestita dal lavoratore espulso. Per la cassazione di tale sentenza ricorre il TT con tre motivi. Resiste la SACIF S.r.l. con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt.81 e 111 c.p.c. (art.360 n.3 c.p.c.), deduce la nullità della sentenza M impugnata, per essere stato l'appello proposto da soggetto carente di legittimazione attiva. Evidenzia in proposito il TT che, mentre il giudizio di primo grado si era svolto tra esso ricorrente e la SACIF S.p.A., con sede in Napoli alla via Verdi n.35, il cui amministratore unico era l'ing. Sergio Rossi, l'appello risultava proposto da altra società, la SACIF S.r.l., avente sede in Vallo della Lucania alla via A. Rubino n.17, il cui legale rappresentante risultava essere l'ing. Giovanni Veneri. Conseguenza di tale discrasia era la carenza di legittimazione della SACIF S.r.l. a proporre appello e, quindi, la nullità della impugnata sentenza. Il motivo è infondato. Come questa Corte ha già avuto modo di precisare (cfr., ex plurimis, Cass.4 novembre 1998 n.11077), la trasformazione di una società da uno ad altro dei tipi previsti dalla legge, ancorché dotato di personalità giuridica, non si traduce 2 nell'estinzione di un soggetto e correlativa creazione di un altro soggetto, in luogo di quello precedente, ma configura una vicenda meramente evolutiva e modificativa del medesimo soggetto, la quale non incide sui rapporti sostanziali e processuali che ad esso fanno capo. Pertanto la società a r.l., in cui si è trasformata la originaria s.p.a., può impugnare, in tale sua nuova veste, la decisione emessa nei confronti della s.p.a. D'altro canto, questa stessa Corte ha chiarito, in relazione ad analoghe situazioni che la diversità di tipo e di denominazione sociale non dispensa peraltro la società risultante dalla trasformazione dall'onere non dissimile da quello gravante sul - successore, a titolo particolare oppure universale, che impugni una sentenza resa nei confronti del proprio dante causa di provare, in caso di contestazione della - controparte, la propria legittimazione ad impugnare la sentenza resa nei confronti della società preesistente, dimostrando di identificarsi con la stessa in relazione alla trasformazione (Cass.25 marzo 1992 n.3713). Sennonché, nel caso in esame, in sede di appello alcuna contestazione in proposito risulta essere stata mossa nella memoria di costituzione dal TT alla società appellante, onde alcun onere quest'ultima era tenuta ad assolvere in ordine alla sua legittimazione ad impugnare;
e poiché la questione concerne la concreta titolarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio e, quindi, attiene al "merito", essa si sottrae al sindacato di legittimità. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 157 e 437 n.2 c.p.c. nonché dell'art.24 Cost., dolendosi che, pur avendo la società depositato, solo in sede d'appello, documenti posti dal Tribunale a base della sua decisione, e pur avendoli impugnati, il Giudice a quo li aveva presi in considerazione senza mai pronunciarsi sulla loro ammissibilità. Anche tale censura non può essere condivisa. 3 Invero, come ripetutamente affermato da questa Corte (Cass. 4 maggio 2000 n.5596; Cass.25 gennaio 2000 n.817) nel rito del lavoro la produzione in grado di appello di nuovi documenti si sottrae al divieto sancito dal secondo comma dell'art. 437 c.p.c. che concerne solamente le c.d. prove costituende, per le - quali, in generale, è previsto un giudizio di ammissibilità e un procedimento di assunzione - integrando i documenti le c.d. prove costituite, la cui acquisizione non contrasta con le esigenze di concentrazione ed immediatezza che caratterizzano il rito del lavoro. Occorre tuttavia, a pena di decadenza, che detti documenti siano specificamente indicati nel ricorso dell'appellante o nella memoria difensiva dell'appellato e depositati contestualmente a questi, a norma degli artt.414 e 416 c.p.c., richiamati dagli artt. 434 e 436 dello stesso codice - il che vale ad escludere la dedotta violazione del diritto di difesa ex art.24 Cost.-, restando in tal caso i documenti sottratti ad una preventiva valutazione M d'indispensabilità e soggetti solo al normale giudizio di rilevanza in sede di decisione della causa. Tenuto conto di questi principi, deve ritenersi, per un verso, che correttamente il Tribunale abbia ritenuto di prendere gli stessi -tempestivamente indicati nell'atto di appello e depositati, come è pacifico- in considerazione e, per altro verso, che alcun rilievo abbia attribuito alla loro impugnazione, da parte dell'appellato, che in questa sede omette di riferire i motivi della contestazione. Con il terzo motivo il ricorrente, invocando gli artt. 116 e 132 n.4 c.p.c. e l'art.3 della legge n.304 del 1966, denuncia illogica e contraddittoria motivazione (art.360 n.5 c.p.c.), avendo il Tribunale di Napoli erroneamente ritenuto provato l'impossibilità, da parte della società, di utilizzare il lavoratore nelle fasi di lavoro successive a quelle proprie di pertinenza nonché la mancata successiva assunzione di personale avente la medesima qualifica di quello licenziato. Al contrario, dall'istruttoria -ad avviso del TT- era emerso che presso il cantiere di provenienza, dal quale esso ricorrente era stato espulso nel gennaio 1990, i lavori erano proseguiti fino al maggio 1990, ed inoltre che su tutti cantieri la SACIF S.p.A. impiegava operai del posto e, perciò, assunti dopo di lui, che lavorava per la società da 1983. In ogni caso -prosegue il ricorrente- era risultato provato che, sia in relazione ai lavori dati in subappalto dalla SACIF S.p.A., sia per quelli gestiti direttamente da quest'ultima, sul cantiere di IS (dal gennaio al maggio 1990) avevano continuato ad operare lavoratori generici della società per dare assistenza agli operai specializzati. Il motivo non può trovare accoglimento. Invero, il Tribunale, sulla base delle deposizioni raccolte in primo grado, ha ritenuto che, all'epoca del licenziamento del lavoratore (gennaio 1990), risultava aperto il cantiere di IS (di provenienza del TT) presso cui doveva ritenersi inconfigurabile una possibilità di reinserimento del lavoratore, posto che il cantiere era rimasto in attività in vista dell'esecuzione di lavori di finitura, richiedenti l'ausilio di personale specializzato (il ricorrente rivestiva, invece, la qualifica di operaio generico); ed inoltre che gli ulteriori cantieri operanti (quello di Catanzaro e quello di Napoli) erano in palese fase di ultimazione, laddove quello di LI, pur in attività, aveva il personale completo. Ha soggiunto che, parimenti, alla stregua della medesima istruttoria testimoniale nonché della documentazione allegata agli atti doveva ritenersi acclarata la circostanza della mancata assunzione, in periodo successivo al licenziamento, di ulteriore personale avente la medesima qualifica rivestita dal TT. -Orbene, come questa Corte ha avuto più volte modo di affermare (cfr., in particolare, tra le tante, Cass. sez. un.27 dicembre 1997 n.13045)- il vizio di motivazione non può consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello auspicato dalle parti, perché spetta solo al giudice del 5 merito di individuare le fonti del proprio convincimento ed all'uopo valutarne le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvi i casi tassativamente previsti dall'ordinamento. Ne consegue che il giudice di merito è libero di formarsi il proprio convincimento utilizzando gli elementi probatori che ritiene rilevanti per la decisione, senza necessità di prendere in considerazione tutte le risultanze processuali e di confutare ogni argomentazione prospettata dalle parti, essendo sufficiente che indichi gli elementi sui quali fonda il suo convincimento, dovendosi ritenere per implicito disattesi tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene specificamente non menzionati, siano incompatibili con la decisione adottata. In questa prospettiva, pertanto, il controllo del giudice di legittimità sulla motivazione del giudice del merito non deve tradursi in un riesame del fatto o in una ripetizione del giudizio di fatto, non tendendo il giudizio di cassazione a stabilire se gli elementi di prova confermano, in modo sufficiente, l'esistenza dei fatti posti a fondamento della decisione. Il controllo, dunque, non ha per oggetto le prove, ma solo il ragionamento giustificativo. Esso ripercorre l'argomentazione svolta nella motivazione dal giudice del merito a sostegno della decisione assunta e ne valuta la correttezza e la sufficienza. Nel giudizio di cassazione, quindi, anche sotto il profilo della mancanza, insufficienza o contraddittorietà della motivazione il riesame nel merito è inammissibile (Cass. 9 maggio 1991 n. 5196). Alla luce di tale principio deve escludersi il lamentato vizio di motivazione della sentenza del Tribunale di Napoli. Il ricorso va, quindi, rigettato. 6 Ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio. Roma, 11 aprile 2001. I Preside Il Consigliere est. Debst I D , A O 0 S 0 1 S 3 . A 5 T T O E , R . Cell. A 1 A ' S N 3 L E L ན P 3 ཚ S E 7 ས I D - མ N 8 - N ཀུ 1 N O 1 IL CANCELLIERE A A S ན D E Depositato in Cancelleria ག E G 4GIU. 2001 G O I E R T L oggi,. T T I S I R A IL CANCELLIEREANGELIERE I G L E D L Phill R E O D _ : 7