CASS
Sentenza 8 aprile 2026
Sentenza 8 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/04/2026, n. 12941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12941 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NO AN nato ad [...] il [...] avverso l'ordinanza del 09/07/2025 della CORTE D'ASSISE DI GROSSETO Udita la relazione svolta dal Consigliere Egle PI;
Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale della Corte di cassazione, ON LS, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO Con ordinanza del 9 luglio 2025 la Corte di Assise di Grosseto in sede di esecuzione ha dichiarato inammissibile la duplice richiesta di incidente probatorio in relazione alla sentenza pronunziata dalla Corte di Assise di Grosseto, confermata dalla Corte di Assise di appello di Firenze e irrevocabile in data 14 marzo 2008 con la quale EN CO era condannato alla pena dell’ergastolo per l’omicidio di AU CO. L’ordinanza è stata pronunziata a seguito di annullamento con rinvio di questa Corte (Sez.5 dell’8/10/2024 n.2138) dell’ordinanza con la quale la medesima istanza era stata presentata alla Corte di appello di Genova ai fini della istanza di revisione, annullamento con rinvio dinanzi al giudice competente individuato non nella Corte di appello, ma nel giudice dell’esecuzione. 2. Avverso la decisione della Corte di Assise in funzione di giudice dell’esecuzione ha proposto ricorso EN, attraverso il difensore di fiducia, Penale Sent. Sez. 5 Num. 12941 Anno 2026 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: PILLA EGLE Data Udienza: 09/01/2026 2 articolando i motivi di censura di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in relazione all’ art. 627 comma 3 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Secondo la difesa, la Corte ha contraddetto il principio di diritto fissato nel giudizio rescindente secondo cui è possibile richiedere l’espletamento di un incidente probatorio per assumere prove da utilizzare a sostegno di una eventuale istanza di revisione. Ha infatti contraddittoriamente ritenuto che la possibilità del ricorso all’incidente probatorio è limitata ai soli casi contemplati dagli artt. 391- bis comma 11, 391- decies commi 2,3,4 cod. proc. pen., dovendosi escludere le richieste di esperimento giudiziale. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in ordine agli artt. 190,219 327 bis comma 2, 391 bis commi 10 e 11, 392 comma 1 lett. f) cod. proc. pen., artt.3,24,111,117 Cost., art.6 CEDU. In subordine questione di legittimità costituzionale dell’art.391 novies o dell’art.392 comma 1 lett, F) cod. proc. pen. per contrasto con gli artt.3,24,111,117 Cost., art. 6 CEDU laddove non si prevede espressamente la possibilità di avanzare istanza di incidente probatorio ai fini di cui all’art.327 bis comma 2 cod. proc. pen. 2.2.1. L’art.391 bis comma 11 cod. proc. pen. è norma di portata generale e riveste un ruolo suppletivo alternativo rispetto al precedente comma 10. La possibilità di richiedere l’incidente probatorio - invece che l’audizione del teste da parte del PM ai sensi del comma 10 - non esclude che possa richiedersi l’incidente probatorio per assumere anche altro genere di prova, non esistendo un divieto generalizzato di assumere in tali casi prove nelle forme dell’incidente probatorio. Il criterio di necessarietà, che informa l’accesso all’incidente probatorio da parte del difensore a fronte di un soggetto che in sede di indagini difensive può avvalersi della facoltà di non rispondere, può riguardare anche la richiesta di esperimento giudiziale laddove la formazione della prova tipica è preclusa dalla irriproducibilità tecnica del mezzo di prova e dalla sua irripetibilità funzionale, da intendersi quest’ultima quale non rinviabilità, mancando una fase processuale cui rinviarlo essendo l’incidente probatorio propedeutico alla richiesta di revisione. Siffatto atto non può essere richiesto in sede di revisione non essendo consentita la cd. revisione esplorativa e dovendo essere il difensore a svolgere 3 indagini in autonomia e a formare se necessario la prova in altra sede che non può che non essere quella dell’incidente probatorio. Non è a disposizione del difensore un atto di indagine omologo all’esperimento giudiziale senza le dovute autorizzazioni dell’autorità giudiziaria, come quello di accedere in luoghi privati ed esplodere colpi di pistola con un’arma sottoposta a sequestro. In tali casi, infatti, sono necessarie autorizzazioni del giudice. 2.2.2. Dunque, secondo una lettura costituzionalmente orientata: -è riconosciuto un generale diritto di investigazione privata al fine di promuovere un eventuale giudizio di revisione;
-è richiesta la generale facoltà durante le indagini difensive di richiedere l’assunzione della prova nelle forme dell’incidente probatorio;
- sono disciplinati, in particolare, alcuni atti che richiedono l’intervento dell’autorità giudiziaria;
-la facoltà di richiedere l’incidente probatorio è subordinata anche e soprattutto al requisito della necessarietà dell’intervento giurisdizionale. Siffatto percorso è obbligato pena la illegittimità costituzionale delle norme richiamate per contrasto con gli artt. 3,24,111,117 Cost. altrimenti limitandosi irragionevolmente l’accesso alla prova in contraddittorio laddove non sia di tipo dichiarativo o qualora non sia esperibile materialmente con omologo atto di parte. La questione di costituzionalità presenta il requisito della rilevanza dal momento che la richiesta di incidente probatorio riguarda un’attività- l’esperimento giudiziale - che necessita dell’intervento dell’autorità giudiziaria. Risulta anche non manifestamente infondata sia per evitare una illegittima disparità di accesso alla prova e sia sotto il profilo della ragionevolezza per evitare una ingiustificata diversità di disciplina di alcuni mezzi di prova rispetto ad altri. 2.3. Con il terzo motivo è stato dedotto vizio di motivazione quanto alla ritenuta “non indifferibilità” dell’esperimento giudiziale perché i beni non sarebbero soggetti a deperimento. Contrariamente a quanto ritenuto nel provvedimento impugnato, rispetto ad una futura richiesta di revisione l’orizzonte normativo attiene alla sola idoneità dei nuovi elementi e non alla deperibilità della fonte di prova. 2.4. Con il quarto motivo è stata dedotta l’abnormità funzionale del provvedimento adottato ed impugnato. Il provvedimento per come adottato ha generato uno stallo processuale insuperabile che impedisce l’esercizio del pieno diritto di difesa. 4 CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1.Il primo motivo di ricorso risulta manifestamente infondato non confrontandosi con i contenuti del provvedimento impugnato e con la giurisprudenza di questa Corte. Il principio di diritto affermato dalla sentenza rescindente n. 2138/2025 di questa Sezione aveva ad oggetto esclusivamente la questione preliminare concernente l'individuazione del giudice competente a decidere sulla richiesta formulata dalla difesa, lasciando del tutto impregiudicata la valutazione sull’ammissibilità della stessa. La sentenza ha unicamente confermato l’indicazione costante di questa Corte secondo cui, laddove le indagini difensive effettuate in funzione di un'eventuale richiesta di revisione della sentenza di condanna richiedano un intervento dell'autorità giudiziaria, la competenza è del giudice dell'esecuzione (Sez. 4, n. 21543 del 21/03/2024, Dalal, Rv. 286445). Ne consegue che spetta al giudice del rescissorio la decisione su ogni questione, logicamente successiva, concernente l’ammissibilità delle richieste di incidente probatorio presentate dalla difesa. 2. Il secondo e il terzo motivo sono inammissibili per carenza di interesse. Questa Corte con due sentenze di questa Sezione (Sez.5, n.1519 del 23/11/2020 dep.2021, EN, non mass.; n.46498 del 22/09/2023, EN, non mass.) ha dichiarato la inammissibilità dei ricorsi rispettivamente proposti avverso le ordinanze della Corte di appello di Genova del 21/10/2019 e del 19/12/2022 con le quali la Corte territoriale aveva rigettato e dichiarato inammissibile l’istanza di revisione presentata da EN CO avverso la sentenza del 6 marzo 2006 della Corte di assise di Grosseto irrevocabile in data 14 marzo 2008 in relazione all’omicidio di CO AU. 2.1. Nella prima sentenza (n.1519/21) la richiesta di revisione riguardava l’esperimento giudiziale tendente a verificare il tempo necessario a IA IA per compiere il tragitto da Via Gramsci ove lavorava e da dove si era allontanata poco dopo le 13,30 dell’8 marzo 2004 per giungere alla scuola materna del figlio;
nonché l’esperimento giudiziale sulla percettibilità degli spari da parte della teste CH. La sentenza di questa Corte nel dichiarare inammissibile il ricorso, condivideva le valutazioni della Corte di appello. 2.2. Nella seconda sentenza (n.46498/23) la richiesta di revisione riguardava nuovamente l’esperimento giudiziale tendente a verificare il tempo 5 necessario a IA IA per compiere il tragitto da Via Gramsci ove lavorava e da dove si era allontanata poco dopo le 13,30 dell’8 marzo 2004per giungere alla scuola materna del figlio;
nonché l’esperimento giudiziale sulla percettibilità degli spari da parte della teste CH. La seconda sentenza di questa Corte nel dichiarare inammissibile il ricorso, richiamava espressamente la precedente pronunzia (n.1519/21) e condivideva le valutazioni della Corte di appello. 2.3. Con il presente ricorso la difesa intende veicolare attraverso lo strumento dell’incidente probatorio l’assunzione di prove che in ben due giudizi di revisione sono state ritenute inidonee a fondare un nuovo giudizio (p.5 sent. n46498/23). “[..] nella parte in cui si esclude la novità della prova per la identità dei temi di prova oggetto dei pregressi accertamenti e di quelli ora proposti come nuovi [..].” 3. Appare evidente come non sussiste alcun interesse concreto a verificare la percorribilità della strada dell’incidente probatorio che sarebbe finalizzato ad introdurre le prove in un giudizio di revisione, prove in relazione alle quali per ben due volte questa Corte si è espressa in punto di inammissibilità. 4.Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 09/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente Egle PI RO TE
Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale della Corte di cassazione, ON LS, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO Con ordinanza del 9 luglio 2025 la Corte di Assise di Grosseto in sede di esecuzione ha dichiarato inammissibile la duplice richiesta di incidente probatorio in relazione alla sentenza pronunziata dalla Corte di Assise di Grosseto, confermata dalla Corte di Assise di appello di Firenze e irrevocabile in data 14 marzo 2008 con la quale EN CO era condannato alla pena dell’ergastolo per l’omicidio di AU CO. L’ordinanza è stata pronunziata a seguito di annullamento con rinvio di questa Corte (Sez.5 dell’8/10/2024 n.2138) dell’ordinanza con la quale la medesima istanza era stata presentata alla Corte di appello di Genova ai fini della istanza di revisione, annullamento con rinvio dinanzi al giudice competente individuato non nella Corte di appello, ma nel giudice dell’esecuzione. 2. Avverso la decisione della Corte di Assise in funzione di giudice dell’esecuzione ha proposto ricorso EN, attraverso il difensore di fiducia, Penale Sent. Sez. 5 Num. 12941 Anno 2026 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: PILLA EGLE Data Udienza: 09/01/2026 2 articolando i motivi di censura di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in relazione all’ art. 627 comma 3 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Secondo la difesa, la Corte ha contraddetto il principio di diritto fissato nel giudizio rescindente secondo cui è possibile richiedere l’espletamento di un incidente probatorio per assumere prove da utilizzare a sostegno di una eventuale istanza di revisione. Ha infatti contraddittoriamente ritenuto che la possibilità del ricorso all’incidente probatorio è limitata ai soli casi contemplati dagli artt. 391- bis comma 11, 391- decies commi 2,3,4 cod. proc. pen., dovendosi escludere le richieste di esperimento giudiziale. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in ordine agli artt. 190,219 327 bis comma 2, 391 bis commi 10 e 11, 392 comma 1 lett. f) cod. proc. pen., artt.3,24,111,117 Cost., art.6 CEDU. In subordine questione di legittimità costituzionale dell’art.391 novies o dell’art.392 comma 1 lett, F) cod. proc. pen. per contrasto con gli artt.3,24,111,117 Cost., art. 6 CEDU laddove non si prevede espressamente la possibilità di avanzare istanza di incidente probatorio ai fini di cui all’art.327 bis comma 2 cod. proc. pen. 2.2.1. L’art.391 bis comma 11 cod. proc. pen. è norma di portata generale e riveste un ruolo suppletivo alternativo rispetto al precedente comma 10. La possibilità di richiedere l’incidente probatorio - invece che l’audizione del teste da parte del PM ai sensi del comma 10 - non esclude che possa richiedersi l’incidente probatorio per assumere anche altro genere di prova, non esistendo un divieto generalizzato di assumere in tali casi prove nelle forme dell’incidente probatorio. Il criterio di necessarietà, che informa l’accesso all’incidente probatorio da parte del difensore a fronte di un soggetto che in sede di indagini difensive può avvalersi della facoltà di non rispondere, può riguardare anche la richiesta di esperimento giudiziale laddove la formazione della prova tipica è preclusa dalla irriproducibilità tecnica del mezzo di prova e dalla sua irripetibilità funzionale, da intendersi quest’ultima quale non rinviabilità, mancando una fase processuale cui rinviarlo essendo l’incidente probatorio propedeutico alla richiesta di revisione. Siffatto atto non può essere richiesto in sede di revisione non essendo consentita la cd. revisione esplorativa e dovendo essere il difensore a svolgere 3 indagini in autonomia e a formare se necessario la prova in altra sede che non può che non essere quella dell’incidente probatorio. Non è a disposizione del difensore un atto di indagine omologo all’esperimento giudiziale senza le dovute autorizzazioni dell’autorità giudiziaria, come quello di accedere in luoghi privati ed esplodere colpi di pistola con un’arma sottoposta a sequestro. In tali casi, infatti, sono necessarie autorizzazioni del giudice. 2.2.2. Dunque, secondo una lettura costituzionalmente orientata: -è riconosciuto un generale diritto di investigazione privata al fine di promuovere un eventuale giudizio di revisione;
-è richiesta la generale facoltà durante le indagini difensive di richiedere l’assunzione della prova nelle forme dell’incidente probatorio;
- sono disciplinati, in particolare, alcuni atti che richiedono l’intervento dell’autorità giudiziaria;
-la facoltà di richiedere l’incidente probatorio è subordinata anche e soprattutto al requisito della necessarietà dell’intervento giurisdizionale. Siffatto percorso è obbligato pena la illegittimità costituzionale delle norme richiamate per contrasto con gli artt. 3,24,111,117 Cost. altrimenti limitandosi irragionevolmente l’accesso alla prova in contraddittorio laddove non sia di tipo dichiarativo o qualora non sia esperibile materialmente con omologo atto di parte. La questione di costituzionalità presenta il requisito della rilevanza dal momento che la richiesta di incidente probatorio riguarda un’attività- l’esperimento giudiziale - che necessita dell’intervento dell’autorità giudiziaria. Risulta anche non manifestamente infondata sia per evitare una illegittima disparità di accesso alla prova e sia sotto il profilo della ragionevolezza per evitare una ingiustificata diversità di disciplina di alcuni mezzi di prova rispetto ad altri. 2.3. Con il terzo motivo è stato dedotto vizio di motivazione quanto alla ritenuta “non indifferibilità” dell’esperimento giudiziale perché i beni non sarebbero soggetti a deperimento. Contrariamente a quanto ritenuto nel provvedimento impugnato, rispetto ad una futura richiesta di revisione l’orizzonte normativo attiene alla sola idoneità dei nuovi elementi e non alla deperibilità della fonte di prova. 2.4. Con il quarto motivo è stata dedotta l’abnormità funzionale del provvedimento adottato ed impugnato. Il provvedimento per come adottato ha generato uno stallo processuale insuperabile che impedisce l’esercizio del pieno diritto di difesa. 4 CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1.Il primo motivo di ricorso risulta manifestamente infondato non confrontandosi con i contenuti del provvedimento impugnato e con la giurisprudenza di questa Corte. Il principio di diritto affermato dalla sentenza rescindente n. 2138/2025 di questa Sezione aveva ad oggetto esclusivamente la questione preliminare concernente l'individuazione del giudice competente a decidere sulla richiesta formulata dalla difesa, lasciando del tutto impregiudicata la valutazione sull’ammissibilità della stessa. La sentenza ha unicamente confermato l’indicazione costante di questa Corte secondo cui, laddove le indagini difensive effettuate in funzione di un'eventuale richiesta di revisione della sentenza di condanna richiedano un intervento dell'autorità giudiziaria, la competenza è del giudice dell'esecuzione (Sez. 4, n. 21543 del 21/03/2024, Dalal, Rv. 286445). Ne consegue che spetta al giudice del rescissorio la decisione su ogni questione, logicamente successiva, concernente l’ammissibilità delle richieste di incidente probatorio presentate dalla difesa. 2. Il secondo e il terzo motivo sono inammissibili per carenza di interesse. Questa Corte con due sentenze di questa Sezione (Sez.5, n.1519 del 23/11/2020 dep.2021, EN, non mass.; n.46498 del 22/09/2023, EN, non mass.) ha dichiarato la inammissibilità dei ricorsi rispettivamente proposti avverso le ordinanze della Corte di appello di Genova del 21/10/2019 e del 19/12/2022 con le quali la Corte territoriale aveva rigettato e dichiarato inammissibile l’istanza di revisione presentata da EN CO avverso la sentenza del 6 marzo 2006 della Corte di assise di Grosseto irrevocabile in data 14 marzo 2008 in relazione all’omicidio di CO AU. 2.1. Nella prima sentenza (n.1519/21) la richiesta di revisione riguardava l’esperimento giudiziale tendente a verificare il tempo necessario a IA IA per compiere il tragitto da Via Gramsci ove lavorava e da dove si era allontanata poco dopo le 13,30 dell’8 marzo 2004 per giungere alla scuola materna del figlio;
nonché l’esperimento giudiziale sulla percettibilità degli spari da parte della teste CH. La sentenza di questa Corte nel dichiarare inammissibile il ricorso, condivideva le valutazioni della Corte di appello. 2.2. Nella seconda sentenza (n.46498/23) la richiesta di revisione riguardava nuovamente l’esperimento giudiziale tendente a verificare il tempo 5 necessario a IA IA per compiere il tragitto da Via Gramsci ove lavorava e da dove si era allontanata poco dopo le 13,30 dell’8 marzo 2004per giungere alla scuola materna del figlio;
nonché l’esperimento giudiziale sulla percettibilità degli spari da parte della teste CH. La seconda sentenza di questa Corte nel dichiarare inammissibile il ricorso, richiamava espressamente la precedente pronunzia (n.1519/21) e condivideva le valutazioni della Corte di appello. 2.3. Con il presente ricorso la difesa intende veicolare attraverso lo strumento dell’incidente probatorio l’assunzione di prove che in ben due giudizi di revisione sono state ritenute inidonee a fondare un nuovo giudizio (p.5 sent. n46498/23). “[..] nella parte in cui si esclude la novità della prova per la identità dei temi di prova oggetto dei pregressi accertamenti e di quelli ora proposti come nuovi [..].” 3. Appare evidente come non sussiste alcun interesse concreto a verificare la percorribilità della strada dell’incidente probatorio che sarebbe finalizzato ad introdurre le prove in un giudizio di revisione, prove in relazione alle quali per ben due volte questa Corte si è espressa in punto di inammissibilità. 4.Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 09/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente Egle PI RO TE