Sentenza 29 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/01/2002, n. 1112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1112 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2002 |
Testo completo
02 AULA "A"ULA 461 LTANA R UB LIC oggetto IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LAVORO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente Dott. Alberto SPANO' Consigliere R.G.N.09161/99 Dott. Donato FIGURELLI Consigliere Dott. Giovanni MAZZARELLA Rel. Consigliere Cron. 2805 Dott. Guido VIDIRI Consigliere ha pronunciato la seguente Rep. SE NT E NZA sul ricorso proposto UD. 07.11.2001 da IA CON G NF rapp.to e difeso dagli avv.ti Antonio Giordano e Roberto Ciociola, presso il quale ultimo elett.te domicilia in Roma, via Bertoloni, n. 27, giusta procura speciale a margine del ricorso, ricorrente
contro
RETE FERROVIARI A I TALIANA s.p.a. 4263 già Ferrovie dello Stato s.p.a., in persona del suo procuratore e rapp.te, avv. Giancarlo Alvino, in virtù di procura rilasciata dall'Amminitratore Delegato della società dr. Giancarlo Civoli per notar Paolo Castellini del 23 febbraio 1999, rep. n. 56911, rapp.to e difeso dal prof. avv. Renato Scognamiglio, presso il quale elett.te domicilia in Roma, Corso Vittorio Emanuele II°, n. 326, giusta procura speciale a margine del controricorso, controricorrente per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Torino n. R.G. n. 00111/97, non 21.04/11.05.1998, 02318/1998 del notificata. della causa svolta nella pubblica Udita la relazione udienza del 07 novembre 2001 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
Uditi gli avv.ti Roberto Ciociola, per ON AN, e Claudio Scognamiglio, per delega del prof. avv. Renato Scognamiglio, per la Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., già Ferrovie dello Stato s.p.a.; Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napoletano, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza n. 01153/96 del 18 gennaio/10 febbraio 1996 il Pretore di Torino rigettava la domanda proposta da ON AN contro la Ferrovie dello Stato s.p.a. (in appresso Ferrovie), oggi Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., 2 q diretta al riconoscimento in suo favore della superiore qualifica di Capo Deposito Sovrintendente, livello VII¨°, area quadri, quale piazzalista ALE del Deposito Locomotive Torino Smistamento, in luogo di quella di Capo Deposito Superiore, livello VII°, area IV^ tecnici qualificati, e alle conseguente differenze retributive. Il Tribunale di Torino rigettava l'appello del ON;
spese del grado a suo carico. Osservava il Tribunale: pacifiche e incontestate le mansioni del ON, già la sua prospettazione della particolare importanza di due delle mansioni espletate era indicativa, atteso che per l'inquadramento in qualifica superiore non era sufficiente lo svolgimento di attività in qualche modo assimilabili alle mansioni rivendicate, essendo invece necessario, se non proprio tutti i compiti da queste ultime previste, comunque una assegnazione piena alle maggiori mansioni con l'assunzione di quella responsabilità e l'esercizio di quella autonomia tipiche della qualifica rivendicata;
in realtà, anche dette due attività erano riconducibili alla qualifica ufficialmente riconosciuta;
quanto alla prima, circa le decisioni relative all'effettuazione degli interventi manutentivi e di sostituzione mezzi, non solo essa rientrava nei compiti di gestione tecnico-amministrativa e di programmazione delle risorse strumentali di impianto e in quello di accertamento 3 小 tecnico sui mezzi di trazione, ma non era neanche espletata in piena autonomia, potendo intervenire altri nella decisione di inviare ○ meno, e quando, il mezzo all'intervento di manutenzione;
quanto all'attività concernente il ripristino della circolazione in caso di avarie о altre cause di perturbamento del traffico, anch'essa di competenza del Capo Deposito Superiore dell'area tecnici qualificati, il riferimento alla analoga autonomia nel ripristino alla circolazione interrotta da parte del Dirigente Centrale Trazione dell'area quadri, risentiva di unCoordinamento equivoco di fondo attinente piuttosto a una differenza di ordine eminentemente pratico non incidente sulla natura delle mansioni svolte;
infatti, per i mezzi а trazione elettrica circolanti su tutto il territorio nazionale, solo il eventualeDirigente Centrale poteva disporre della sostituzione perché esso solo а conoscenza della loro dislocazione e non anche il ZA Trazione Elettrica, per quelli, invece, leggeri a trazione elettrica o diesel, il ZA LE e TD era a conoscenza del dislocamento dei mezzi e quindi quali di essi disponibili, per cui poteva, a differenza del ZA TE, intervenire direttamente;
irrilevante era la circostanza che il posto occupato dal ON era risultato successivamente oggetto di valorizzazione, in quanto essa non aveva effetto retroattivo. 4 Ricorre per cassazione avversO la predetta sentenza ON AN con due motivi di censura. La Ferrovie dello Stato s.p.a., oggi Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., si è costituita con controricorso, illustrato anche da memoria ex art. 378 c.p.c.. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso ON AN denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2103 c.c., e 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.: il Tribunale non aveva valutato correttamente ed integralmente il contenuto di testimonianze agli atti, e non aveva effettuato alcuna comparazione tra l'attività in concreto svolta e le declaratorie contrattuali del 26 luglio 1991. Con il secondo motivo di ricorso ON AN denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2103 C.C., e 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c. per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione: il Tribunale non aveva effettuato una completa analisi delle prove testimonialı e non aveva considerato deposizioni in atti, effettuando così comparazioni del tutto erronee;
da tali testimonianze risultavano, in effetti, le connotazioni di responsabilità e autonomie tipiche della qualifica rivendicata. ع 5 د I due motivi, da trattarsi congiuntamente per eviderte connessione fra essi e anche parziale sovrapposizione dei principi sui quali si fondano, sono infondati. A parte la proposizione nei detti motivi, nei termini sopra indicati, di una mera, e inammissibile, rivisitazione nel merito della intera controversia, in realtà la motivazione del Tribunale muove proprio dall'esame analitico delle mansioni in concreto svolte dal ON, soffermandosi anche sulle modalità di espletamento di esse, e rilevando che di tutte tali mansioni il ricorrente poneva l'accento in particolare su quelle relative, nell'ambito dell'impianto, all'esecuzione degli interventi manutentivi о alla sostituzione dei mezzi, e, all'esterno di esso, al ripristino della circolazione nel caso di avarie о altre cause di perturbamento del traffico ferroviario. Rilevando, ancora, che, per ammissione dello stesso ricorrente nell'atto di appello, il ON in realtà svolgeva attività che "almeno per una parte" era assimilabile а quelle della qualifica rivendicata, così spontaneamente già negando l'adibizione piena alle attività della medesima qualifica, il Tribunale accertava che in realtà neanche in dette due mansioni erano riscontrabili le connotazioni proprie della qualifica superiore;
affermava, infatti, nello specifico, che "le decisioni relative all'effettuazione delle riparazioni correttive rientrano senza dubbio nei compiti di gestione 2 tecnico-amministrativa e di programmazione delle risorse strumentali di impianto, nonché nei compiti di accertamento tecnico sui mezzi di trazione" e che "il piazzalista ALE non operava neanche in una posizione di assoluta preminenza", essendo risultato dalle prove testimoniali che anche altri capo-officina), assumendosi le relative(capo-rimessa e responsabilità, avevano voce nelle decisioni di fermare meno il mezzo e avviarlo alla riparazione. Quanto agli interventi del piazzalista ALE nei casi di avarie ai mezzi ○ di qualsiasi altra causa di interruzione del servizio rileva il Tribunale l'equivoco di fondo nel confronto con il piazzalista TE in punto intervento diretto del primo, a differenza del secondo, per il ripristino della circolazione interrotta, atteso che il piazzalista ALE e/o TD era a conoscenza della dislocazione dei mezzi e quindi quale di essi disponibile per l'occasione, a differenza di quello TE che, non a conoscenza della dislocazione dei mezzi a trazione elettrica, doveva necessariamente rivolgersi all'unico agente che ne era а conoscenza per l'avvio del mezzo in sostituzione, il che, ad avviso del giudice di appello, aveva un risvolto eminentemente pratico senza alcuna incidenza sulla natura delle mansioni svolte. Orbene, di tutto quanto, nulla si argomenta nei due motivi di ricorso sopra sintetizzati, atteso che in essi si propongono solo diverse e più appaganti per il dipendente, ma 7 inammissibili in questa sede, riletture degli atti di causa, con particolare riferimento alle prove testimoniali, delle quali si riportano solo brani ridotti, comunque insufficienti ed inidonei ad apprezzarne il contenuto nel suo complesso, e alle valutazioni di esse da parte del giudice di merito, senza che contemporaneamente fossero rilevati momenti di incongruenze e/o motivi di irrazionalità. A ben vedere il tenore delle censure è sufficiente rilevare come in ricorso si prospetta che il giudice di merito sarebbe ་" incorso in evidente difetto di motivazione, in quanto, dopo aver accertato" le modalità di espletamento delle mansioni da parte del dipendente come dai brani della sentenza impugnata che, nell'espletamento di tale riportati, "ha ritenuto attività non è ravvisabile quella autonomia e responsabilità proprie del profilo professionale rivendicato”, e quindi, all'evidenza, senza proporre avverso tale motivazione alcuna censura ai sensi dell'art. 360 c.p.c.. Il ricorso, pertanto, va rigettato, e, per il principio della soccombenza, il ON va condannato al rimborso in favore della società resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso;
condanna ON AN al rimborso in favore della Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., già Ferrovie dello Stato s.p.a., delle spese del giudizio di cassazione in lire 38.000 (euro 1963), oltre a lire 2.904.405 (euro 1.500/00) per onorari. Così deciso in Roma il 10 ottobre 2001. Il Consigliere est. Giovanni Mazzarella Il Presidente Lioveran Mapparelle Giuseppe fanniruberto Phillже 3 I 0 A 1 3 D S 5 , S . ILOA T A O . R T L Decosi , N L A ' A O L S 3 B L E 7 I E P - S D D 8 - I Phillie I A 1 N S T 1 G N S E O O E S P A I G M D A I G E E , A O L O T D T R I E A T R T S L I I L N D G E E E S D O R E 9