Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/06/2026, n. 21144
CASS
Sentenza 9 giugno 2026

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  • Rigettato
    omesso interrogatorio preventivo

    Il Tribunale ha rigettato l'eccezione di nullità per omesso interrogatorio preventivo, valutando come indicative del prospettato pericolo di fuga una serie di condotte tenute dal ricorrente dopo l'esecuzione del decreto di esibizione documentale. Particolarmente rilevante è stata ritenuta la circostanza che, a seguito della convocazione come persona informata sui fatti della nipote di un suo collaboratore, ha concordato con quest'ultimo la versione che la donna avrebbe dovuto fornire agli inquirenti, convenendo che avrebbe dovuto dire che l'intervento di mastoplastica subito era stato effettuato gratuitamente, in segno di riconoscenza. Tale accordo si collocava in una fase in cui il ricorrente, che era appena venuto a conoscenza dell'esistenza di un'indagine a suo carico, non sapeva quali fossero i reati per cui era stato iscritto nel registro degli indagati e, sospettando che potesse trattarsi di violazioni di natura finanziaria, ha adottato accorgimenti strumentali a impedire l'acquisizione a suo carico di elementi probatori concernenti tale ipotesi delittuosa.

  • Rigettato
    difetto della qualifica soggettiva per i reati di concussione, induzione indebita e corruzione

    I reati contestati sono accomunati dalla correlazione tra l'esercizio di poteri pubblici e il conseguimento di somme a titolo di sponsorizzazione del congresso S.I.C.P.R.E., distinguendosi per le diverse modalità con cui il ricorrente si è interfacciato con i rappresentanti delle società coinvolte. La difesa ha dedotto che non è stata operata la doverosa distinzione tra l'agire pubblicistico del ricorrente, nella sua qualità di direttore dell'U.O.C. di chirurgia plastica dell'azienda ospedaliera messinese, e il suo agire privatistico in veste di organizzatore del congresso. La condotta di costrizione e quella di induzione sono accomunate dall'abuso della qualità o dei poteri dell'agente pubblico. L'abuso, inteso come strumentalizzazione della qualità o delle attribuzioni ad essa inerenti, è lo strumento attraverso cui si realizza l'induzione o la costrizione. Nelle due fattispecie criminose, l'elemento centrale della condotta non è rappresentato soltanto dalla costrizione o dall'induzione, quanto piuttosto dall'abuso che incide sullo stato psicologico del privato, provocando la dazione o la promessa dell'indebito.

  • Rigettato
    mancanza gravi indizi di concussione

    Il Tribunale per il riesame ha ritenuto sussistenti gravi indizi del delitto di concussione, poiché dalle indagini tecniche emerge che il ricorrente ha abusato di poteri pubblicistici prospettando un male ingiusto (consistente nella mancata apertura del conto deposito), così costringendo i rappresentanti della società aggiudicataria a incrementare di oltre 10.000 euro l'offerta di sponsorizzazione al congresso S.I.C.P.R.E. A nulla rileva che il contratto di appalto fosse già stato concluso, in quanto la minaccia del ricorrente non riguardava la fase di aggiudicazione ma quella esecutiva, nell'ambito della quale l'apertura del conto deposito era la condizione indispensabile per il pagamento dei lotti oggetto di aggiudicazione. Il Tribunale ha ritenuto sussistenti gravi indizi del delitto di concussione, poiché dalle indagini tecniche emerge che il ricorrente ha abusato di poteri pubblicistici prospettando un male ingiusto (consistente nella mancata apertura del conto deposito), così costringendo i rappresentanti della società aggiudicataria a incrementare di oltre 10.000 euro l'offerta di sponsorizzazione al congresso S.I.C.P.R.E.

  • Rigettato
    difetto gravi indizi di induzione indebita

    La strumentalizzazione della funzione pubblica è desunta da conversazioni intercorse con le proprie collaboratrici, nel corso delle quali il ricorrente, dopo aver ricevuto la proposta di 1.000 euro per la sponsorizzazione del congresso, ha esternato in modo esplicito il proposito di non ordinare più nulla alla società per la propria U.O.C. Egli aveva, infatti, un ruolo centrale nella individuazione dei prodotti medicali di cui l'unità operativa complessa necessitava, nella precisazione delle loro caratteristiche e nella quantificazione del relativo fabbisogno. Dalle conversazioni riportate emerge che, nel corso del tempo, aveva accordato preferenza alla HI rispetto ad aziende concorrenti, predisponendo anche ordinativi di prodotti superflui o, comunque, eccedenti rispetto al reale fabbisogno. Di qui la sua delusione di fronte alla offerta di 1.000 euro di contribuzione. Il suo disappunto è stato espresso al legale rappresentante della società da parte di AO ON; il legale rappresentante e la moglie si sono recati personalmente nell'ufficio del ricorrente e hanno cercato in tutti i modi di trovare una soluzione per assecondare le pretese del ricorrente; alla fine è stato raggiunto l'accordo, per cui HI ha pagato l'iscrizione al congresso di taluni specializzandi. L'obiezione della difesa secondo cui il costo dell'iscrizione è di soli 732 euro è stata superata dai giudici di merito valorizzando coerentemente le dichiarazioni dell'amministratore unico della società, secondo cui quest'ultima non aveva alcun interesse rispetto al congresso, per cui la prestazione erogata non aveva altra causa giustificatrice se non quella di aderire alle pressioni del ricorrente per mantenere la posizione privilegiata negli ordinativi di prodotti destinati all'unità organizzativa complessa di chirurgia plastica.

  • Rigettato
    difetto gravi indizi di induzione indebita

    Dall'ordinanza impugnata emerge che, nel corso di un incontro con i referenti delle due società, il ricorrente ha formulato chiaramente la richiesta di un'adeguata contribuzione anche da parte di TE e che, successivamente, AO ON ha veicolato le pressioni del ricorrente prospettando l'eventualità concreta che non venissero più ordinati i loro prodotti medicali, preferendo quelli simili di altre aziende. Le conversazioni riportate sono state ritenute chiaramente indicative del fatto che AO ON, quale nuncius, ha espressamente chiesto un contributo "a due cifre", tanto che la controparte ha aumentato la sponsorizzazione fino a 10.000 euro. Del tutto correttamente l'ordinanza impugnata ha pertanto rilevato che, anche in questo caso, a fronte delle pressioni del ricorrente, le società distributrici hanno accettato di effettuare la dazione per mantenere un vantaggio indebito, consistente nella conservazione della posizione di privilegio rispetto alle aziende concorrenti anche mediante ordinativi eccedenti il reale fabbisogno dell'U.O.C.

  • Rigettato
    mancanza gravi indizi di corruzione

    Secondo l'ordinanza impugnata dai dialoghi intercettati emergono gravi indizi dell'accordo tra il ricorrente e i rappresentanti della società Biomedica s.r.l. avente ad oggetto la corresponsione di un grosso contributo per il congresso da parte di questi ultimi, quale controprestazione per la predisposizione, da parte del ricorrente, di un importante ordinativo del prodotto PELNAC, distribuito da Biomedica s.r.l. Lo sviluppo cronologico e il contenuto delle conversazioni sono stati ritenuti sintomatici del fatto che le due prestazioni erano corrispettive e che il ricorrente e i rappresentanti di Biomedica s.r.l. erano in posizione paritaria. Sul punto le doglianze contente nel ricorso sono generiche e non si confrontano con le argomentazioni del Tribunale per il riesame.

  • Altro
    difetto motivazione su contributo causale e elemento psicologico

    Sebbene l'ordinanza risulti adeguatamente motivata con riferimento alla posizione della dott.ssa Fazio, essa non affronta il profilo concernente il contributo causale offerto dal ricorrente nella realizzazione del fatto di reato. In particolare, il provvedimento omette di chiarire quali condotte specifiche, causalmente rilevanti e consapevolmente orientate alla commissione dell'illecito, sarebbero state poste in essere dal medesimo, limitandosi a richiamare elementi descrittivi privi di un effettivo approfondimento sul piano soggettivo e partecipativo. Parimenti carente risulta, inoltre, l'analisi in ordine all'elemento psicologico, non essendo adeguatamente esaminato il tema della consapevolezza, in capo al ricorrente, della natura del rapporto intercorrente tra la collega e l'azienda ospedaliera. L'ordinanza, infatti, non esplicita sulla base di quali elementi concreti possa ritenersi che egli fosse pienamente a conoscenza del regime giuridico che disciplinava tale rapporto. In assenza di un approfondimento specifico su tali aspetti, la motivazione è illogica sotto il profilo sia oggettivo sia soggettivo della partecipazione al reato.

  • Altro
    difetto motivazione su pericolo di reiterazione e inquinamento probatorio

    La motivazione è logicamente viziata, poiché la mera prosecuzione dell'attività medico-chirurgica presso strutture convenzionate non consente automaticamente di ritenere sussistente il concreto pericolo di reiterazione delle specifiche condotte contestate, né implica, di per sé, il mantenimento di poteri incidenti sulle procedure di approvvigionamento o sulla gestione degli appalti di forniture sanitarie. Nel caso in esame, il potere di incidere sulle procedure di scelta dei dispositivi medicali e sull'esecuzione degli appalti di forniture era connesso non alla qualifica di medico-chirurgo quanto piuttosto alla posizione apicale rivestita nell'U.O.C. di chirurgia plastica dell'azienda ospedaliera. Era, dunque, l'esercizio di funzioni organizzative, gestionali e decisionali interne alla struttura pubblica a consentire un'incidenza concreta sui processi di selezione e acquisizione dei materiali sanitari. Ne consegue che l'argomentazione sviluppata nell'ordinanza impugnata deve ritenersi carente sotto il profilo della verifica dell'effettiva persistenza, in capo al ricorrente, di poteri analoghi a quelli che avrebbero reso possibile la commissione dei fatti contestati. L'ordinanza impugnata si limita, infatti, ad affermare in termini generali la permanenza della qualifica pubblicistica, senza chiarire se le future attività professionali prospettate siano effettivamente accompagnate da funzioni idonee a consentire un'influenza sulle procedure di acquisto, sulle scelte dei dispositivi medicali o sui quantitativi da impiegare. Sul punto si impone, pertanto, un necessario supplemento motivazionale. Il Tribunale, in sede di rinvio, dovrà accertare in concreto quali saranno le funzioni effettivamente esercitate dal ricorrente nell'ambito dell'eventuale futura attività professionale e verificare se tali attribuzioni siano concretamente idonee a conferirgli la facoltà di incidere, direttamente o indirettamente, sulla selezione dei prodotti medicali da utilizzare, sulle relative forniture e sui quantitativi impiegati, così da poter ritenere attuale e concreto il pericolo di reiterazione di reati della medesima specie. Inoltre, il Tribunale per il riesame, si è limitato sostanzialmente a riprodurre le medesime argomentazioni originariamente poste a fondamento dell'omissione dell'interrogatorio preventivo, senza procedere a una distinta valutazione dell'attualità del pericolo cautelare; dall'altro, ha omesso di confrontarsi con la mutata situazione di fatto e, in particolare, con la cessazione delle funzioni ospedaliere e universitarie del ricorrente e con il suo collocamento in quiescenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/06/2026, n. 21144
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21144
    Data del deposito : 9 giugno 2026

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