CASS
Sentenza 9 giugno 2026
Sentenza 9 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/06/2026, n. 21144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21144 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: GN D'ES CO, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 24/12/2025 del Tribunale di Messina visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Federica Tondin;
udite le richieste del Pubblico Ministero, Tomaso Epidendio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito gli Avvocati Vincenzo Nico D'Ascola e Salvatore Silvestro, difensori di GN D'ES CO, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Messina ha respinto l'istanza di riesame proposta da CO GN D'ES avverso l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari gli aveva applicato la misura cautelare degli arresti donniciliari in relazione ai reati di concussione (capo n. 1), induzione indebita (capi n. 2 e n. 4), corruzione (capo n. 3), truffa aggravata (capo n. 12), commessi con abuso della qualità e dei poteri di direttore dell'unità operativa complessa (U.O.C.) di chirurgia plastica dell'ospedale di Messina. 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 21144 Anno 2026 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: TONDIN FEDERICA Data Udienza: 20/04/2026 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di CO GN D'ES, deducendo i motivi di annullamento di seguito sintetizzati. 2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 291, comma 1-quater, e 292, comma 3-bis, cod. proc. pen., in quanto la misura è stata emessa senza previo interrogatorio del ricorrente, sull'erroneo presupposto della sussistenza di un concreto e attuale pericolo di inquinamento probatorio. Nella prospettazione difensiva non sono indicative di tale pericolo né la vicenda relativa all'infortunio sul lavoro di un dipendente della "Caronte Tourist", che, se correttamente esaminata, avrebbe dovuto, piuttosto, portare a opposte conclusioni, né la presunta adozione di contromisure per frustrare l'attività di intercettazione. Sotto questo secondo profilo, si rileva che le indagini erano concluse in data antecedente al deposito della richiesta di applicazione della misura cautelare (09/07/2025) e che il ricorrente ha cessato di svolgere funzioni ospedaliere e universitarie il 03/07/2025 ed è stato collocato a riposo a decorrere dal 01/08/2025, mentre, dal 13/10/2024, non far più parte del comitato direttivo della Società Italiana di Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica (S.I.C.P.R.E.). 2.2. Violazione di legge in riferimento agli artt. 317, 318, 319-quater e 640, comma 2 n. 1, cod. pen. per difetto della qualifica soggettiva, in quanto, quando si è interfacciato con gli sponsor del congresso il ricorrente non stava esercitando funzioni pubbliche, per cui l'intera vicenda sarebbe sorta e si sarebbe esaurita in ambito privatistico. Il motivo è declinato in modo specifico per i singoli capi di imputazione, nei termini di seguito riportati. 2.2.1. In riferimento alla concussione in danno della referente della società NT, aggiudicataria dell'appalto per la fornitura di protesi all'azienda ospedaliera, contestata al capo n. 1, la difesa rileva la mancanza di gravi indizi: a) dell'abuso di poteri pubblicistici, non desumibile dall'unica intercettazione telefonica intercorsa tra il ricorrente e la dott.ssa Elena Toscano, che si è sempre relazionata con AO ON, amministratore delegato della società Cluster, pro vider del congresso;
b) del male ingiusto prospettato, in quanto lo sblocco del conto deposito, che avrebbe consentito il pagamento delle prestazioni dell'aggiudicataria, non rientrava tra i poteri del ricorrente;
del resto, il rapporto tra l'azienda ospedaliera e l'operatore privato si era già esaurito con l'aggiudicazione formale della fornitura e il suo esito non poteva in alcun modo essere condizionato dal successivo mancato sblocco del conto deposito;
c) della costrizione, in quanto le conversazioni intercettate documentano una semplice trattativa privatistica intercorsa tra AO ON e la dott.ssa Elena Toscano, volta a definire l'entità del contributo della società NT al congresso S.I.C.P.R.E. 2_ 2.2.2. In relazione al reato di cui all'art. 319-quater cod. pen., consistito nell'indurre i rappresentanti della società HI, di AM SE & c., a corrispondere una somma di denaro, formalmente destinata all'iscrizione di specializzandi al congresso ma, di fatto, qualificabile come utilità indebita richiesta dal ricorrente in cambio della continuità dei rapporti economici con l'azienda ospedaliera, contestato al capo n. 2, difetterebbero gravi indizi: a) dell'abuso induttivo, come confermato dal fatto che l'iniziale proposta di contribuzione economica al congresso non ha mai subito alcuna variazione in aumento e, anzi, è stata addirittura ridotta;
b) del vantaggio indebito della società, con la quale il ricorrente non avrebbe potuto interrompere alcuna fornitura, posto che era già stata ultimata la gara con l'aggiudicazione. Del resto, la prospettazione di interrompere i rapporti commerciali con singoli fornitori non avrebbe potuto assumere i caratteri di una minaccia dotata di serietà, perché detta interruzione non rientrava nei poteri del ricorrente, richiedendo una procedura amministrativa estranea alla sua sfera di competenza. Non vi sarebbe, inoltre, alcun elemento da cui desumere che le colorite esternazioni del ricorrente nelle conversazioni con le proprie collaboratrici siano mai state direttamente o indirettamente veicolate ai rappresentanti della HI. 2.2.3. In relazione al reato di cui all'art. 319-quater cod. pen., consistito nell'indurre i referenti di TE a versare una maggiore somma per la sponsorizzazione del congresso prospettando, in caso contrario, la perdita del monopolio per i prodotti KCI, contestato al capo n. 4, si rileva che il ricorrente non agiva in veste pubblicistica ma quale presidente del congresso, che non ha prospettato alcun danno ingiusto e che non ha esercitato alcun condizionamento della volontà della controparte, la quale ha erogato una somma di denaro priva di genesi illecita e slegata da alcun concreto tornaconto indebito. 2.2.4 In riferimento al delitto di corruzione contestato al capo n. 3 si deduce la mancanza di prova in ordine all'accordo corruttivo e si sottolinea che, in ogni caso, non può certamente ritenersi illecita la prestazione di Biomedica Italia s.r.I., consistita nell'erogazione di un contributo economico al congresso, e che non è emerso che l'ordinativo del prodotto commerciato da tale società costituisse il prezzo della corruzione. 2.2.5. In relazione al delitto di truffa aggravata contestato al capo n. 12 si rileva che il ricorrente era pienamente abilitato a effettuare visite e interventi chirurgici al di fuori dell'ambiente ospedaliero e che non risulta dall'ordinanza impugnata la sua consapevolezza della tipologia di regime di impegno lavorativo della dottoressa Fazio. Difetta, in ogni caso, la prova indiziaria dello svolgimento da parte di quest'ultima di interventi chirurgici o di altre attività inibite dal vincolo di esclusiva che la legava all'azienda ospedaliera. 2.3. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alle esigenze cautelari. Difetterebbero sia il pericolo di inquinamento probatorio che il concreto e attuale pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quelli per cui si procede, tenuto conto che il ricorrente ha cessato di svolgere attività ospedaliera e universitaria il 03/07/2025, è stato collocato a riposo dal 01/08/2025 e, dal 13/10/2024, non fa più parte del comitato direttivo della S.I.C.P.R.E. Sul punto la motivazione dell'ordinanza impugnata sarebbe meramente apparente e apparente sarebbe anche la valutazione della idoneità di misure cautelari meno afflittive. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. L'art. 291, comma 1-quater cod. proc. pen., introdotto con I. 9 agosto 2024, n. 114, prevede che, prima dell'emissione di misura cautelare, il giudice procede all'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini preliminari, salvo che sussista taluna delle esigenze cautelar' di cui all'arti, 274, comma 1, lett. a) e b), oppure l'esigenza cautelare di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), in relazione ai delitti ivi indicati. Il successivo art. 292, comma 3-bis, sanziona con la nullità l'omissione dell'interrogatorio, nei casi in cui è previsto. Il ricorrente contesta che, nel caso in esame, sussistesse l'esigenza cautelare di cui all'art. 274, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. e, conseguentemente, deduce che l'ordinanza applicativa di misura cautelare doveva essere preceduta da interrogatorio. Sul punto va precisato che l'insussistenza (e, correlativamente, la sussistenza) delle esigenze cautelar' di cui all'art. 274 cod. proc. pen. è rilevabile in cassazione solo se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge ovvero nella mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Principio che deve ritenersi applicabile anche con riferimento alla motivazione relativa alla necessità, o meno, dell'interrogatorio preventivo per la sussistenza del pericolo di fuga, di inquinamento probatorio, e di reiterazione dei reati nei casi indicati, atteso l'espresso riferimento operato dall'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. all'art. 274 cod. proc. pen. (così Sez. 5, n. 40709 del 17/09/2025, PMT/Cambareri, Rv. 289036 - 02). Il Tribunale per il riesame ha rigettato l'eccezione di nullità dell'ordinanza genetica per omesso interrogatorio preventivo, valutando come indicative del prospettato pericolo di fuga una serie di condotte tenute dal ricorrente dopo rf l'esecuzione, in data 28/01/2025, del decreto di esibizione documentale emesso dalla Procura della Repubblica. Particolarmente rilevante, sotto tale profilo, è stata ritenuta la circostanza che, a seguito della convocazione come persona informata sui fatti della nipote di un suo collaboratore, ha concordato con quest'ultimo la versione che la donna avrebbe dovuto fornire agli inquirenti, convenendo che avrebbe dovuto dire che l'intervento di mastoplastica subito era stato effettuato gratuitamente, in segno di riconoscenza. L'ordinanza impugnata ha correttamente rilevato che tale accordo si collocava in una fase in cui il ricorrente, che era appena venuto a conoscenza dell'esistenza di un'indagine a suo carico, non sapeva quali fossero i reati per cui era stato iscritto nel registro degli indagati e, sospettando che potesse trattarsi di violazioni di natura finanziaria, ha adottato accorgimenti strumentali a impedire l'acquisizione a suo carico di elementi probatori concernenti tale ipotesi delittuosa. 2. Il secondo motivo di ricorso è infondato. Secondo l'ordinanza impugnata, i reati contestati sono accomunati dalla correlazione tra l'esercizio di poteri pubblici e il conseguimento di somme a titolo di sponsorizzazione del congresso S.I.C.P.R.E., distinguendosi per le diverse modalità con cui il ricorrente si è interfacciato con i rappresentanti delle società coinvolte. La difesa ha dedotto che non è stata operata la doverosa distinzione tra l'agire pubblicistico del ricorrente, nella sua qualità di direttore dell'U.O.C. di chirurgia plastica dell'azienda ospedaliera messinese, e il suo agire privatistico in veste di organizzatore del congresso. 2.1. Come precisato dalle Sezioni unite (sentenza n. 12228 del 24/10/2013, Maldera, Rv. 258474) la condotta di costrizione e quella di induzione richiamate rispettivamente dall'art. 317 cod. pen. e dall'art. 319-quater cod. pen. sono accomunate, oltre che da uno stesso evento (dazione o promessa dell'indebito), da una medesima modalità di realizzazione: l'abuso della qualità o dei poteri dell'agente pubblico. L'abuso, inteso come strumentalizzazione della qualità o delle attribuzioni ad essa inerenti, è lo strumento attraverso cui si realizza l'induzione o la costrizione. Nelle due fattispecie criminose, cioè, l'elemento centrale della condotta non è rappresentato soltanto dalla costrizione o dall'induzione, quanto piuttosto dall'abuso che incide sullo stato psicologico del privato, provocando la dazione o la promessa dell'indebito. «L'abuso della qualità - c.d. abuso soggettivo - consiste nell'uso indebito della posizione personale rivestita dal pubblico funzionario e, quindi, nella strumentalizzazione da parte di costui non di una sua attribuzione specifica, bensì della propria qualifica soggettiva - senza alcuna correlazione con atti dell'ufficio o del servizio - così da fare sorgere nel privato rappresentazioni costrittive o induttive di prestazioni non dovute [...] L'abuso dei poteri - c.d. abuso oggettivo - consiste invece nella strumentalizzazione da parte del pubblico agente dei poteri a lui conferiti, nel senso che questi sono esercitati in modo distorto, vale a dire per uno scopo oggettivamente diverso da quello per cui sono stati conferiti e in violazione delle regole giuridiche di legalità, imparzialità e buon andamento dell'attività amministrativa» (Sez. U Maldera cit.). 2.2. Ciò premesso, vanno analizzate le doglianze riferite ai singoli motivi di ricorso. In ordine alla concussione di cui al capo n. 1, l'ordinanza impugnata ha rilevato che il ricorrente ha strumentalizzato la sua qualità di direttore dell'U.O.C. di chirurgia plastica dell'azienda ospedaliera di Messina per conseguire più ampie e generose sponsorizzazioni al convegno della S.I.C.P.R.E. del 10-12 ottobre 2024 (evento privato della società di cui il ricorrente era presidente e organizzatore). A fronte della richiesta della referente nazionale della società aggiudicataria dell'appalto per la fornitura di prodotti medicali alla U.O.C. di cui era direttore, dott.ssa Elena Toscano, di procedere all'apertura del conto deposito -che costituiva il presupposto per il pagamento delle protesi oggetto di aggiudicazione-, il ricorrente ha subordinato la sua attivazione in tal senso alla corresponsione di una congrua somma a titolo di sponsorizzazione del Congresso che stava organizzando (cfr. telefonate, dal contenuto univoco, riportate a pagina 11 dell'ordinanza impugnata). La stretta correlazione tra l'esercizio dei poteri pubblicistici concernenti l'approvvigionamento e il pagamento di prodotti medicali per l'U.O.C. di chirurgia plastica e l'entità dei contributi offerti al congresso è stata dedotta da una serie di conversazioni telefoniche, tra cui quella del 13 maggio 2024, in cui il ricorrente ha espressamente affermato «io non faccio nessun.... conto deposito se loro non mi danno questo bene di.... diverso ok?» (pag. 8 ordinanza impugnata). Dopo una prima interlocuzione, i contatti della dott.ssa Toscano sono proseguiti con AO ON, considerato mero nuncius delle pretese del ricorrente. Nelle settimane successive alle conversazioni intercettate, la società aggiudicataria ha aumentato la sponsorizzazione al congresso SI.C.P.R.E. da 11.000 euro a 23.000 euro. La circostanza che l'incremento costituisca il frutto dell'intimidazione si evince da altra conversazione del 25 settembre 2024 (pag. 12 ordinanza impugnata). In conclusione il Tribunale per il riesame ha ritenuto sussistenti gravi indizi del delitto di concussione, poiché dalle indagini tecniche emerge che il ricorrente ha abusato di poteri pubblicistici prospettando un male ingiusto (consistente nella mancata apertura del conto deposito), così costringendo i rappresentanti della società aggiudicataria a incrementare di oltre 10.000 euro l'offerta di sponsorizzazione al congresso S.I.C.P.R.E. A nulla rileva che il contratto di appalto fosse già stato concluso, in quanto la minaccia del ricorrente non riguardava la fase di aggiudicazione ma quella esecutiva, nell'ambito della quale l'apertura del conto deposito era la condizione indispensabile per il pagamento dei lotti oggetto di aggiudicazione. . . Secondo quanto rilevato dal Tribunale, la titolarità in capo al ricorrente di specifici poteri in merito all'apertura del conto di deposito si evince chiaramente da altre conversazioni intercorse con l'ufficio Provveditorato dell'azienda ospedaliera, con cui chiedeva e otteneva istruzioni su come concretamente attivarlo. Contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, poi, il ricorrente ha mutato il proprio atteggiamento dopo aver appreso dell'aumento della somma offerta a titolo di sponsorizzazione, attivandosi per sbloccare il conto deposito. 2.3. In relazione al capo n. 2 l'ordinanza impugnata, inoltre, rileva che, a differenza di quanto accaduto nei rapporti con la NT (capo n. 1), l'abuso non ha avuto effetto costrittivo ma induttivo, in quanto la società HI ha operato una valutazione di convenienza, aderendo alle richieste del ricorrente per evitare il danno economico derivante dalla rottura del rapporto con l'azienda ospedaliera e la perdita dell'esclusiva. La strumentalizzazione della funzione pubblica è desunta da conversazioni intercorse con le proprie collaboratrici (pagg. 8 e 9 dell'ordinanza), nel corso delle quali il ricorrente, dopo aver ricevuto la proposta di 1.000 euro per la sponsorizzazione del congresso, ha esternato in modo esplicito il proposito di non ordinare più nulla alla società per la propria U.O.C. Egli aveva, infatti, un ruolo centrale nella individuazione dei prodotti medicali di cui l'unità operativa complessa necessitava, nella precisazione delle loro caratteristiche e nella quantificazione del relativo fabbisogno. Dalle conversazioni riportate emerge che, nel corso del tempo, aveva accordato preferenza alla HI rispetto ad aziende concorrenti, predisponendo anche ordinativi di prodotti superflui o, comunque, eccedenti rispetto al reale fabbisogno. Di qui la sua delusione di fronte alla offerta di 1.000 euro di contribuzione. Il suo disappunto è stato espresso al legale rappresentante della società da parte di AO ON;
il legale rappresentante e la moglie si sono recati personalmente nell'ufficio del ricorrente e hanno cercato in tutti i modi di trovare una soluzione per assecondare le pretese del ricorrente;
alla fine è stato raggiunto l'accordo, per cui HI ha pagato l'iscrizione al congresso di taluni specializzandi. L'obiezione della difesa secondo cui il costo dell'iscrizione è di soli 732 euro (inferiore rispetto a quello della sponsorizzazione inizialmente offerta) è stata superata dai giudici di merito valorizzando coerentemente le dichiarazioni dell'amministratore unico della società, secondo cui quest'ultima non aveva alcun interesse rispetto al congresso, per cui la prestazione erogata non aveva altra causa giustificatrice se non quella di aderire alle pressioni del ricorrente per mantenere la posizione privilegiata negli ordinativi di prodotti destinati all'unità organizzativa complessa di chirurgia plastica. Tale motivazione, logica e immune da vizi, non è efficacemente scalfita dalle censure dedotte con il ricorso. 2.4. Al capo n. 4 viene contestato il reato di cui all'art. 319-quater cod. pen., in relazione alla sponsorizzazione del congresso da parte della società TE s.r.I., che aveva deciso di non finanziare l'evento in quanto l'azienda madre VE aveva già offerto un contributo. Dall'ordinanza impugnata emerge che, nel corso di un incontro con i referenti delle due società, il ricorrente ha formulato chiaramente la richiesta di un'adeguata contribuzione anche da parte di TE e che, successivamente, AO ON ha veicolato le pressioni del ricorrente prospettando l'eventualità concreta che non venissero più ordinati i loro prodotti medicali, preferendo quelli simili di altre aziende. Le conversazioni riportate sono state ritenute chiaramente indicative del fatto che AO ON, quale nuncius, ha espressamente chiesto un contributo "a due cifre", tanto che la controparte ha aumentato la sponsorizzazione fino a 10.000 euro. Del tutto correttamente l'ordinanza impugnata ha pertanto rilevato che, anche in questo caso, a fronte delle pressioni del ricorrente, le società distributrici hanno accettato di effettuare la dazione per mantenere un vantaggio indebito, consistente nella conservazione della posizione di privilegio rispetto alle aziende concorrenti anche mediante ordinativi eccedenti il reale fabbisogno dell'U.O.C. 2.5. Al capo n. 3 viene contestato il delitto di corruzione. L'art. 318 cod. pen., con previsione di carattere generale, sanziona l'accordo con il quale il pubblico ufficiale (o l'incaricato di pubblico servizio, in virtù del rinvio contenuto al successivo art. 320 cod. pen.) accetta di ricevere denaro o altra utilità per il compimento di un atto del suo ufficio;
si tratta, quindi, di un contratto sinallagmatico a causa illecita tra corrotto e corruttore, che si consuma o con l'accordo o con la ricezione del denaro o altra utilità. La difesa contesta la sussistenza di gravi indizi in ordine all'accordo corruttivo e alla circostanza che la sponsorizzazione del congresso costituisse una controprestazione. Tali rilievi non colgono nel segno. Secondo l'ordinanza impugnata dai dialoghi intercettati emergono gravi indizi dell'accordo tra il ricorrente e i rappresentanti della società Biomedica s.r.l. avente ad oggetto la corresponsione di un grosso contributo per il congresso da parte di questi ultimi, quale controprestazione per la predisposizione, da parte del ricorrente, di un importante ordinativo del prodotto PELNAC, distribuito da Biomedica s.r.l. Lo sviluppo cronologico e il contenuto delle conversazioni sono stati ritenuti sintomatici del fatto che le due prestazioni erano corrispettive e che il ricorrente e i rappresentanti di Biomedica s.r.l. erano in posizione paritaria. Sul punto le doglianze contente nel ricorso sono generiche e non si confrontano con le argomentazioni del Tribunale per il riesame. 3. Fondato, invece, è il profilo del secondo motivo di ricorso relativo al capo n. 12, in cui si contesta al ricorrente il delitto di truffa aggravata in concorso con la collega NT Fazio, che svolgeva prestazioni extra moenia pur essendo legata da un rapporto di esclusività con il servizio sanitario nazionale e pur percependo la relativa indennità. La truffa sarebbe consistita nel raggirare l'azienda in ordine al rispetto delle prescrizioni che regolano la disciplina dell'attività intra moenia e nel percepire un compenso per l'esclusiva non rispettata. Configura, infatti, il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato la condotta del medico ospedaliero, autorizzato all'espletamento di attività sanitaria intra moenia, il quale ometta di comunicare all'ente pubblico lo svolgimento di attività presso una struttura privata, così da indurre la struttura ospedaliera a corrispondergli lo stipendio maggiorato dell'indennità di esclusiva (sul punto Sez. 5, n. 15887, del 09/01/2025 Rv. 287979 - 04). Secondo l'ordinanza impugnata la dott.ssa Fazio non era autorizzata all'attività extramoenia e, nonostante ciò, ha posto in essere attività medica retribuita presso una struttura esterna insieme al ricorrente, partecipando anche a interventi chirurgici. Sebbene l'ordinanza risulti adeguatamente motivata con riferimento alla posizione della dott.ssa Fazio, essa non affronta il profilo concernente il contributo causale offerto dal ricorrente nella realizzazione del fatto di reato. In particolare, il provvedimento omette di chiarire quali condotte specifiche, causalmente rilevanti e consapevolmente orientate alla commissione dell'illecito, sarebbero state poste in essere dal medesimo, limitandosi a richiamare elementi descrittivi privi di un effettivo approfondimento sul piano soggettivo e pa rteci pativo. Parimenti carente risulta, inoltre, l'analisi in ordine all'elemento psicologico, non essendo adeguatamente esaminato il tema della consapevolezza, in capo al ricorrente, della natura del rapporto intercorrente tra la collega e l'azienda ospedaliera. L'ordinanza, infatti, non esplicita sulla base di quali elementi concreti possa ritenersi che egli fosse pienamente a conoscenza del regime giuridico che disciplinava tale rapporto. In assenza di un approfondimento specifico su tali aspetti, la motivazione è illogica sotto il profilo sia oggettivo sia soggettivo della partecipazione al reato. Sul punto, dunque, l'ordinanza impugnata va annullata per nuovo giudizio. 4. Il terzo motivo di ricorso, relativo alle esigenze cautelari, è fondato. 4.1. Il ricorrente ha cessato di svolgere attività ospedaliera e universitaria il 03/07/2025, è stato collocato a riposo dal 01/08/2025 e, dal 13/10/2024, non fa più parte del comitato direttivo della S.I.C.P.R.E. Tali circostanze, ad avviso della difesa, assumono rilievo decisivo ai fini della valutazione circa l'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie. L'ordinanza impugnata, tuttavia, ha ritenuto che tali elementi non siano sufficienti a escludere la permanenza del rischio cautelare, osservando che dalle conversazioni intercettate emerge l'intenzione del ricorrente di continuare a svolgere attività chirurgica dopo il collocamento a riposo, anche presso strutture private accreditate con il servizio sanitario nazionale. Da tale presupposto il Tribunale ha desunto che il ricorrente continuerebbe comunque a rivestire la qualifica di pubblico ufficiale. Sul punto viene richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui assume tale qualifica il medico operante presso una clinica convenzionata con il servizio sanitario nazionale, poiché egli concorre alla formazione e manifestazione della volontà della pubblica amministrazione nell'ambito dell'assistenza sanitaria pubblica, esercitando poteri autoritativi e certificativi (Sez. 6, n. 28952 del 17 settembre 2020, Rv. 279686-01). La motivazione, tuttavia, è logicamente viziata, poiché la mera prosecuzione dell'attività medico-chirurgica presso strutture convenzionate non consente automaticamente di ritenere sussistente il concreto pericolo di reiterazione delle specifiche condotte contestate, né implica, di per sé, il mantenimento di poteri incidenti sulle procedure di approvvigionamento o sulla gestione degli appalti di forniture sanitarie. Nel caso in esame, il potere di incidere sulle procedure di scelta dei dispositivi medicali e sull'esecuzione degli appalti di forniture era connesso non alla qualifica di medico-chirurgo quanto piuttosto alla posizione apicale rivestita nell'U.O.C. di chirurgia plastica dell'azienda ospedaliera. Era, dunque, l'esercizio di funzioni organizzative, gestionali e decisionali interne alla struttura pubblica a consentire un'incidenza concreta sui processi di selezione e acquisizione dei materiali sanitari. Ne consegue che l'argomentazione sviluppata nell'ordinanza impugnata deve ritenersi carente sotto il profilo della verifica dell'effettiva persistenza, in capo al ricorrente, di poteri analoghi a quelli che avrebbero reso possibile la commissione dei fatti contestati. L'ordinanza impugnata si limita, infatti, ad affermare in termini generali la permanenza della qualifica pubblicistica, senza chiarire se le future attività professionali prospettate siano effettivamente accompagnate da funzioni idonee a consentire un'influenza sulle procedure di acquisto, sulle scelte dei dispositivi medicali o sui quantitativi da impiegare. Sul punto si impone, pertanto, un necessario supplemento motivazionale. Il Tribunale, in sede di rinvio, dovrà accertare in concreto quali saranno le funzioni effettivamente esercitate dal ricorrente nell'ambito dell'eventuale futura attività professionale e verificare se tali attribuzioni siano concretamente idonee a conferirgli la facoltà di incidere, direttamente o indirettamente, sulla selezione dei prodotti medicali da utilizzare, sulle relative forniture e sui quantitativi impiegati, così da poter ritenere attuale e concreto il pericolo di reiterazione di reati della medesima specie. 4.2. Quanto all'ulteriore esigenza cautelare di cui all'art. 274, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. va precisato quanto segue. A seguito delle modifiche introdotte dalla I. n. 114 del 2024, il pericolo di inquinamento probatorio assume un duplice rilievo, in quanto se, da un lato, esso continua a costituire una delle esigenze cautelari tipiche previste dall'art. 274 cit., idonea a giustificare l'applicazione di una misura coercitiva, laddove sussista il concreto e attuale rischio che l'indagato possa alterare, disperdere, occultare o influenzare le fonti di prova ovvero incidere sulla genuinità dell'accertamento processuale, dall'altro lato, il medesimo pericolo assume anche una distinta funzione processuale, in quanto rappresenta il presupposto per la deroga al previo interrogatorio dell'indagato, consentendo l'adozione della misura cautelare "a sorpresa". Nella prima prospettiva, il giudice è chiamato a formulare una valutazione prognostica, diretta a verificare la probabilità che, in futuro, l'indagato possa porre in essere condotte suscettibili di compromettere l'acquisizione di prove o la genuinità delle stesse. .7(1 Nella seconda prospettiva, la valutazione del giudice non è finalizzata tanto ad accertare un rischio futuro di compromissione della prova, quanto piuttosto a verificare la fondatezza della prospettazione del pubblico ministero secondo cui l'anticipata discovery derivante dall'interrogatorio preventivo potrebbe, nell'immediatezza, pregiudicare le indagini in corso, frustrando l'acquisizione della prova o alterandone la genuinità. Le due valutazioni, pur accomunate dal riferimento al medesimo bene giuridico — la salvaguardia dell'integrità dell'accertamento probatorio — rispondono dunque a logiche differenti e operano su piani distinti. La valutazione posta a fondamento dell'applicazione della misura cautelare presenta natura tipicamente prognostica e richiede un giudizio sul pericolo attuale e concreto di future interferenze sull'acquisizione probatoria. Diversamente, la valutazione funzionale all'omissione dell'interrogatorio ha carattere essenzialmente preventivo e strumentale, essendo diretta a evitare che la conoscenza degli elementi investigativi da parte dell'indagato possa compromettere, nell'immediato, l'efficacia dell'azione investigativa, rendendo pertanto necessario il ricorso a un provvedimento "a sorpresa". Ne consegue che il giudice del riesame, chiamato a valutare l'esistenza dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274, comma 1, lett. a), cit., non può limitarsi a richiamare le medesime ragioni che avevano inizialmente giustificato l'omissione dell'interrogatorio preventivo, ma deve procedere a un nuovo apprezzamento della concreta attualità del rischio di inquinamento probatorio alla luce dell'evoluzione della situazione fattuale. Tale esigenza valutativa assume particolare rilievo nei casi in cui, tra il momento genetico dell'adozione della misura e quello del riesame, siano intervenuti mutamenti significativi del contesto di riferimento. Nel caso di specie, assume evidente rilievo il sopravvenuto collocamento a riposo del ricorrente, circostanza che il Tribunale avrebbe dovuto esaminare specificamente al fine di verificare se residuassero ancora concrete possibilità di interferenza con l'acquisizione o la genuinità della prova. Sotto tale profilo, la motivazione dell'ordinanza impugnata manca di adeguata base giustificativa. Il Tribunale per il riesame, infatti, da un lato, si è limitato sostanzialmente a riprodurre le medesime argomentazioni originariamente poste a fondamento dell'omissione dell'interrogatorio preventivo, senza procedere a una distinta valutazione dell'attualità del pericolo cautelare;
dall'altro, ha omesso di confrontarsi con la mutata situazione di fatto e, in particolare, con la cessazione delle funzioni ospedaliere e universitarie del ricorrente e con il suo collocamento in quiescenza. Pertanto l'ordinanza impugnata va annullata per nuovo giudizio sul punto. 5. In conclusione l'ordinanza impugnata va annullata per nuovo giudizio in relazione alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza sul capo n. 12 e alle esigenze cautelari, secondo quanto affermato al riguardo nel par. 4.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Messina, competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. Così deciso il 20/04/2026.
udita la relazione svolta dal Consigliere Federica Tondin;
udite le richieste del Pubblico Ministero, Tomaso Epidendio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito gli Avvocati Vincenzo Nico D'Ascola e Salvatore Silvestro, difensori di GN D'ES CO, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Messina ha respinto l'istanza di riesame proposta da CO GN D'ES avverso l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari gli aveva applicato la misura cautelare degli arresti donniciliari in relazione ai reati di concussione (capo n. 1), induzione indebita (capi n. 2 e n. 4), corruzione (capo n. 3), truffa aggravata (capo n. 12), commessi con abuso della qualità e dei poteri di direttore dell'unità operativa complessa (U.O.C.) di chirurgia plastica dell'ospedale di Messina. 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 21144 Anno 2026 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: TONDIN FEDERICA Data Udienza: 20/04/2026 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di CO GN D'ES, deducendo i motivi di annullamento di seguito sintetizzati. 2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 291, comma 1-quater, e 292, comma 3-bis, cod. proc. pen., in quanto la misura è stata emessa senza previo interrogatorio del ricorrente, sull'erroneo presupposto della sussistenza di un concreto e attuale pericolo di inquinamento probatorio. Nella prospettazione difensiva non sono indicative di tale pericolo né la vicenda relativa all'infortunio sul lavoro di un dipendente della "Caronte Tourist", che, se correttamente esaminata, avrebbe dovuto, piuttosto, portare a opposte conclusioni, né la presunta adozione di contromisure per frustrare l'attività di intercettazione. Sotto questo secondo profilo, si rileva che le indagini erano concluse in data antecedente al deposito della richiesta di applicazione della misura cautelare (09/07/2025) e che il ricorrente ha cessato di svolgere funzioni ospedaliere e universitarie il 03/07/2025 ed è stato collocato a riposo a decorrere dal 01/08/2025, mentre, dal 13/10/2024, non far più parte del comitato direttivo della Società Italiana di Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica (S.I.C.P.R.E.). 2.2. Violazione di legge in riferimento agli artt. 317, 318, 319-quater e 640, comma 2 n. 1, cod. pen. per difetto della qualifica soggettiva, in quanto, quando si è interfacciato con gli sponsor del congresso il ricorrente non stava esercitando funzioni pubbliche, per cui l'intera vicenda sarebbe sorta e si sarebbe esaurita in ambito privatistico. Il motivo è declinato in modo specifico per i singoli capi di imputazione, nei termini di seguito riportati. 2.2.1. In riferimento alla concussione in danno della referente della società NT, aggiudicataria dell'appalto per la fornitura di protesi all'azienda ospedaliera, contestata al capo n. 1, la difesa rileva la mancanza di gravi indizi: a) dell'abuso di poteri pubblicistici, non desumibile dall'unica intercettazione telefonica intercorsa tra il ricorrente e la dott.ssa Elena Toscano, che si è sempre relazionata con AO ON, amministratore delegato della società Cluster, pro vider del congresso;
b) del male ingiusto prospettato, in quanto lo sblocco del conto deposito, che avrebbe consentito il pagamento delle prestazioni dell'aggiudicataria, non rientrava tra i poteri del ricorrente;
del resto, il rapporto tra l'azienda ospedaliera e l'operatore privato si era già esaurito con l'aggiudicazione formale della fornitura e il suo esito non poteva in alcun modo essere condizionato dal successivo mancato sblocco del conto deposito;
c) della costrizione, in quanto le conversazioni intercettate documentano una semplice trattativa privatistica intercorsa tra AO ON e la dott.ssa Elena Toscano, volta a definire l'entità del contributo della società NT al congresso S.I.C.P.R.E. 2_ 2.2.2. In relazione al reato di cui all'art. 319-quater cod. pen., consistito nell'indurre i rappresentanti della società HI, di AM SE & c., a corrispondere una somma di denaro, formalmente destinata all'iscrizione di specializzandi al congresso ma, di fatto, qualificabile come utilità indebita richiesta dal ricorrente in cambio della continuità dei rapporti economici con l'azienda ospedaliera, contestato al capo n. 2, difetterebbero gravi indizi: a) dell'abuso induttivo, come confermato dal fatto che l'iniziale proposta di contribuzione economica al congresso non ha mai subito alcuna variazione in aumento e, anzi, è stata addirittura ridotta;
b) del vantaggio indebito della società, con la quale il ricorrente non avrebbe potuto interrompere alcuna fornitura, posto che era già stata ultimata la gara con l'aggiudicazione. Del resto, la prospettazione di interrompere i rapporti commerciali con singoli fornitori non avrebbe potuto assumere i caratteri di una minaccia dotata di serietà, perché detta interruzione non rientrava nei poteri del ricorrente, richiedendo una procedura amministrativa estranea alla sua sfera di competenza. Non vi sarebbe, inoltre, alcun elemento da cui desumere che le colorite esternazioni del ricorrente nelle conversazioni con le proprie collaboratrici siano mai state direttamente o indirettamente veicolate ai rappresentanti della HI. 2.2.3. In relazione al reato di cui all'art. 319-quater cod. pen., consistito nell'indurre i referenti di TE a versare una maggiore somma per la sponsorizzazione del congresso prospettando, in caso contrario, la perdita del monopolio per i prodotti KCI, contestato al capo n. 4, si rileva che il ricorrente non agiva in veste pubblicistica ma quale presidente del congresso, che non ha prospettato alcun danno ingiusto e che non ha esercitato alcun condizionamento della volontà della controparte, la quale ha erogato una somma di denaro priva di genesi illecita e slegata da alcun concreto tornaconto indebito. 2.2.4 In riferimento al delitto di corruzione contestato al capo n. 3 si deduce la mancanza di prova in ordine all'accordo corruttivo e si sottolinea che, in ogni caso, non può certamente ritenersi illecita la prestazione di Biomedica Italia s.r.I., consistita nell'erogazione di un contributo economico al congresso, e che non è emerso che l'ordinativo del prodotto commerciato da tale società costituisse il prezzo della corruzione. 2.2.5. In relazione al delitto di truffa aggravata contestato al capo n. 12 si rileva che il ricorrente era pienamente abilitato a effettuare visite e interventi chirurgici al di fuori dell'ambiente ospedaliero e che non risulta dall'ordinanza impugnata la sua consapevolezza della tipologia di regime di impegno lavorativo della dottoressa Fazio. Difetta, in ogni caso, la prova indiziaria dello svolgimento da parte di quest'ultima di interventi chirurgici o di altre attività inibite dal vincolo di esclusiva che la legava all'azienda ospedaliera. 2.3. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alle esigenze cautelari. Difetterebbero sia il pericolo di inquinamento probatorio che il concreto e attuale pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quelli per cui si procede, tenuto conto che il ricorrente ha cessato di svolgere attività ospedaliera e universitaria il 03/07/2025, è stato collocato a riposo dal 01/08/2025 e, dal 13/10/2024, non fa più parte del comitato direttivo della S.I.C.P.R.E. Sul punto la motivazione dell'ordinanza impugnata sarebbe meramente apparente e apparente sarebbe anche la valutazione della idoneità di misure cautelari meno afflittive. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. L'art. 291, comma 1-quater cod. proc. pen., introdotto con I. 9 agosto 2024, n. 114, prevede che, prima dell'emissione di misura cautelare, il giudice procede all'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini preliminari, salvo che sussista taluna delle esigenze cautelar' di cui all'arti, 274, comma 1, lett. a) e b), oppure l'esigenza cautelare di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), in relazione ai delitti ivi indicati. Il successivo art. 292, comma 3-bis, sanziona con la nullità l'omissione dell'interrogatorio, nei casi in cui è previsto. Il ricorrente contesta che, nel caso in esame, sussistesse l'esigenza cautelare di cui all'art. 274, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. e, conseguentemente, deduce che l'ordinanza applicativa di misura cautelare doveva essere preceduta da interrogatorio. Sul punto va precisato che l'insussistenza (e, correlativamente, la sussistenza) delle esigenze cautelar' di cui all'art. 274 cod. proc. pen. è rilevabile in cassazione solo se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge ovvero nella mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Principio che deve ritenersi applicabile anche con riferimento alla motivazione relativa alla necessità, o meno, dell'interrogatorio preventivo per la sussistenza del pericolo di fuga, di inquinamento probatorio, e di reiterazione dei reati nei casi indicati, atteso l'espresso riferimento operato dall'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. all'art. 274 cod. proc. pen. (così Sez. 5, n. 40709 del 17/09/2025, PMT/Cambareri, Rv. 289036 - 02). Il Tribunale per il riesame ha rigettato l'eccezione di nullità dell'ordinanza genetica per omesso interrogatorio preventivo, valutando come indicative del prospettato pericolo di fuga una serie di condotte tenute dal ricorrente dopo rf l'esecuzione, in data 28/01/2025, del decreto di esibizione documentale emesso dalla Procura della Repubblica. Particolarmente rilevante, sotto tale profilo, è stata ritenuta la circostanza che, a seguito della convocazione come persona informata sui fatti della nipote di un suo collaboratore, ha concordato con quest'ultimo la versione che la donna avrebbe dovuto fornire agli inquirenti, convenendo che avrebbe dovuto dire che l'intervento di mastoplastica subito era stato effettuato gratuitamente, in segno di riconoscenza. L'ordinanza impugnata ha correttamente rilevato che tale accordo si collocava in una fase in cui il ricorrente, che era appena venuto a conoscenza dell'esistenza di un'indagine a suo carico, non sapeva quali fossero i reati per cui era stato iscritto nel registro degli indagati e, sospettando che potesse trattarsi di violazioni di natura finanziaria, ha adottato accorgimenti strumentali a impedire l'acquisizione a suo carico di elementi probatori concernenti tale ipotesi delittuosa. 2. Il secondo motivo di ricorso è infondato. Secondo l'ordinanza impugnata, i reati contestati sono accomunati dalla correlazione tra l'esercizio di poteri pubblici e il conseguimento di somme a titolo di sponsorizzazione del congresso S.I.C.P.R.E., distinguendosi per le diverse modalità con cui il ricorrente si è interfacciato con i rappresentanti delle società coinvolte. La difesa ha dedotto che non è stata operata la doverosa distinzione tra l'agire pubblicistico del ricorrente, nella sua qualità di direttore dell'U.O.C. di chirurgia plastica dell'azienda ospedaliera messinese, e il suo agire privatistico in veste di organizzatore del congresso. 2.1. Come precisato dalle Sezioni unite (sentenza n. 12228 del 24/10/2013, Maldera, Rv. 258474) la condotta di costrizione e quella di induzione richiamate rispettivamente dall'art. 317 cod. pen. e dall'art. 319-quater cod. pen. sono accomunate, oltre che da uno stesso evento (dazione o promessa dell'indebito), da una medesima modalità di realizzazione: l'abuso della qualità o dei poteri dell'agente pubblico. L'abuso, inteso come strumentalizzazione della qualità o delle attribuzioni ad essa inerenti, è lo strumento attraverso cui si realizza l'induzione o la costrizione. Nelle due fattispecie criminose, cioè, l'elemento centrale della condotta non è rappresentato soltanto dalla costrizione o dall'induzione, quanto piuttosto dall'abuso che incide sullo stato psicologico del privato, provocando la dazione o la promessa dell'indebito. «L'abuso della qualità - c.d. abuso soggettivo - consiste nell'uso indebito della posizione personale rivestita dal pubblico funzionario e, quindi, nella strumentalizzazione da parte di costui non di una sua attribuzione specifica, bensì della propria qualifica soggettiva - senza alcuna correlazione con atti dell'ufficio o del servizio - così da fare sorgere nel privato rappresentazioni costrittive o induttive di prestazioni non dovute [...] L'abuso dei poteri - c.d. abuso oggettivo - consiste invece nella strumentalizzazione da parte del pubblico agente dei poteri a lui conferiti, nel senso che questi sono esercitati in modo distorto, vale a dire per uno scopo oggettivamente diverso da quello per cui sono stati conferiti e in violazione delle regole giuridiche di legalità, imparzialità e buon andamento dell'attività amministrativa» (Sez. U Maldera cit.). 2.2. Ciò premesso, vanno analizzate le doglianze riferite ai singoli motivi di ricorso. In ordine alla concussione di cui al capo n. 1, l'ordinanza impugnata ha rilevato che il ricorrente ha strumentalizzato la sua qualità di direttore dell'U.O.C. di chirurgia plastica dell'azienda ospedaliera di Messina per conseguire più ampie e generose sponsorizzazioni al convegno della S.I.C.P.R.E. del 10-12 ottobre 2024 (evento privato della società di cui il ricorrente era presidente e organizzatore). A fronte della richiesta della referente nazionale della società aggiudicataria dell'appalto per la fornitura di prodotti medicali alla U.O.C. di cui era direttore, dott.ssa Elena Toscano, di procedere all'apertura del conto deposito -che costituiva il presupposto per il pagamento delle protesi oggetto di aggiudicazione-, il ricorrente ha subordinato la sua attivazione in tal senso alla corresponsione di una congrua somma a titolo di sponsorizzazione del Congresso che stava organizzando (cfr. telefonate, dal contenuto univoco, riportate a pagina 11 dell'ordinanza impugnata). La stretta correlazione tra l'esercizio dei poteri pubblicistici concernenti l'approvvigionamento e il pagamento di prodotti medicali per l'U.O.C. di chirurgia plastica e l'entità dei contributi offerti al congresso è stata dedotta da una serie di conversazioni telefoniche, tra cui quella del 13 maggio 2024, in cui il ricorrente ha espressamente affermato «io non faccio nessun.... conto deposito se loro non mi danno questo bene di.... diverso ok?» (pag. 8 ordinanza impugnata). Dopo una prima interlocuzione, i contatti della dott.ssa Toscano sono proseguiti con AO ON, considerato mero nuncius delle pretese del ricorrente. Nelle settimane successive alle conversazioni intercettate, la società aggiudicataria ha aumentato la sponsorizzazione al congresso SI.C.P.R.E. da 11.000 euro a 23.000 euro. La circostanza che l'incremento costituisca il frutto dell'intimidazione si evince da altra conversazione del 25 settembre 2024 (pag. 12 ordinanza impugnata). In conclusione il Tribunale per il riesame ha ritenuto sussistenti gravi indizi del delitto di concussione, poiché dalle indagini tecniche emerge che il ricorrente ha abusato di poteri pubblicistici prospettando un male ingiusto (consistente nella mancata apertura del conto deposito), così costringendo i rappresentanti della società aggiudicataria a incrementare di oltre 10.000 euro l'offerta di sponsorizzazione al congresso S.I.C.P.R.E. A nulla rileva che il contratto di appalto fosse già stato concluso, in quanto la minaccia del ricorrente non riguardava la fase di aggiudicazione ma quella esecutiva, nell'ambito della quale l'apertura del conto deposito era la condizione indispensabile per il pagamento dei lotti oggetto di aggiudicazione. . . Secondo quanto rilevato dal Tribunale, la titolarità in capo al ricorrente di specifici poteri in merito all'apertura del conto di deposito si evince chiaramente da altre conversazioni intercorse con l'ufficio Provveditorato dell'azienda ospedaliera, con cui chiedeva e otteneva istruzioni su come concretamente attivarlo. Contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, poi, il ricorrente ha mutato il proprio atteggiamento dopo aver appreso dell'aumento della somma offerta a titolo di sponsorizzazione, attivandosi per sbloccare il conto deposito. 2.3. In relazione al capo n. 2 l'ordinanza impugnata, inoltre, rileva che, a differenza di quanto accaduto nei rapporti con la NT (capo n. 1), l'abuso non ha avuto effetto costrittivo ma induttivo, in quanto la società HI ha operato una valutazione di convenienza, aderendo alle richieste del ricorrente per evitare il danno economico derivante dalla rottura del rapporto con l'azienda ospedaliera e la perdita dell'esclusiva. La strumentalizzazione della funzione pubblica è desunta da conversazioni intercorse con le proprie collaboratrici (pagg. 8 e 9 dell'ordinanza), nel corso delle quali il ricorrente, dopo aver ricevuto la proposta di 1.000 euro per la sponsorizzazione del congresso, ha esternato in modo esplicito il proposito di non ordinare più nulla alla società per la propria U.O.C. Egli aveva, infatti, un ruolo centrale nella individuazione dei prodotti medicali di cui l'unità operativa complessa necessitava, nella precisazione delle loro caratteristiche e nella quantificazione del relativo fabbisogno. Dalle conversazioni riportate emerge che, nel corso del tempo, aveva accordato preferenza alla HI rispetto ad aziende concorrenti, predisponendo anche ordinativi di prodotti superflui o, comunque, eccedenti rispetto al reale fabbisogno. Di qui la sua delusione di fronte alla offerta di 1.000 euro di contribuzione. Il suo disappunto è stato espresso al legale rappresentante della società da parte di AO ON;
il legale rappresentante e la moglie si sono recati personalmente nell'ufficio del ricorrente e hanno cercato in tutti i modi di trovare una soluzione per assecondare le pretese del ricorrente;
alla fine è stato raggiunto l'accordo, per cui HI ha pagato l'iscrizione al congresso di taluni specializzandi. L'obiezione della difesa secondo cui il costo dell'iscrizione è di soli 732 euro (inferiore rispetto a quello della sponsorizzazione inizialmente offerta) è stata superata dai giudici di merito valorizzando coerentemente le dichiarazioni dell'amministratore unico della società, secondo cui quest'ultima non aveva alcun interesse rispetto al congresso, per cui la prestazione erogata non aveva altra causa giustificatrice se non quella di aderire alle pressioni del ricorrente per mantenere la posizione privilegiata negli ordinativi di prodotti destinati all'unità organizzativa complessa di chirurgia plastica. Tale motivazione, logica e immune da vizi, non è efficacemente scalfita dalle censure dedotte con il ricorso. 2.4. Al capo n. 4 viene contestato il reato di cui all'art. 319-quater cod. pen., in relazione alla sponsorizzazione del congresso da parte della società TE s.r.I., che aveva deciso di non finanziare l'evento in quanto l'azienda madre VE aveva già offerto un contributo. Dall'ordinanza impugnata emerge che, nel corso di un incontro con i referenti delle due società, il ricorrente ha formulato chiaramente la richiesta di un'adeguata contribuzione anche da parte di TE e che, successivamente, AO ON ha veicolato le pressioni del ricorrente prospettando l'eventualità concreta che non venissero più ordinati i loro prodotti medicali, preferendo quelli simili di altre aziende. Le conversazioni riportate sono state ritenute chiaramente indicative del fatto che AO ON, quale nuncius, ha espressamente chiesto un contributo "a due cifre", tanto che la controparte ha aumentato la sponsorizzazione fino a 10.000 euro. Del tutto correttamente l'ordinanza impugnata ha pertanto rilevato che, anche in questo caso, a fronte delle pressioni del ricorrente, le società distributrici hanno accettato di effettuare la dazione per mantenere un vantaggio indebito, consistente nella conservazione della posizione di privilegio rispetto alle aziende concorrenti anche mediante ordinativi eccedenti il reale fabbisogno dell'U.O.C. 2.5. Al capo n. 3 viene contestato il delitto di corruzione. L'art. 318 cod. pen., con previsione di carattere generale, sanziona l'accordo con il quale il pubblico ufficiale (o l'incaricato di pubblico servizio, in virtù del rinvio contenuto al successivo art. 320 cod. pen.) accetta di ricevere denaro o altra utilità per il compimento di un atto del suo ufficio;
si tratta, quindi, di un contratto sinallagmatico a causa illecita tra corrotto e corruttore, che si consuma o con l'accordo o con la ricezione del denaro o altra utilità. La difesa contesta la sussistenza di gravi indizi in ordine all'accordo corruttivo e alla circostanza che la sponsorizzazione del congresso costituisse una controprestazione. Tali rilievi non colgono nel segno. Secondo l'ordinanza impugnata dai dialoghi intercettati emergono gravi indizi dell'accordo tra il ricorrente e i rappresentanti della società Biomedica s.r.l. avente ad oggetto la corresponsione di un grosso contributo per il congresso da parte di questi ultimi, quale controprestazione per la predisposizione, da parte del ricorrente, di un importante ordinativo del prodotto PELNAC, distribuito da Biomedica s.r.l. Lo sviluppo cronologico e il contenuto delle conversazioni sono stati ritenuti sintomatici del fatto che le due prestazioni erano corrispettive e che il ricorrente e i rappresentanti di Biomedica s.r.l. erano in posizione paritaria. Sul punto le doglianze contente nel ricorso sono generiche e non si confrontano con le argomentazioni del Tribunale per il riesame. 3. Fondato, invece, è il profilo del secondo motivo di ricorso relativo al capo n. 12, in cui si contesta al ricorrente il delitto di truffa aggravata in concorso con la collega NT Fazio, che svolgeva prestazioni extra moenia pur essendo legata da un rapporto di esclusività con il servizio sanitario nazionale e pur percependo la relativa indennità. La truffa sarebbe consistita nel raggirare l'azienda in ordine al rispetto delle prescrizioni che regolano la disciplina dell'attività intra moenia e nel percepire un compenso per l'esclusiva non rispettata. Configura, infatti, il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato la condotta del medico ospedaliero, autorizzato all'espletamento di attività sanitaria intra moenia, il quale ometta di comunicare all'ente pubblico lo svolgimento di attività presso una struttura privata, così da indurre la struttura ospedaliera a corrispondergli lo stipendio maggiorato dell'indennità di esclusiva (sul punto Sez. 5, n. 15887, del 09/01/2025 Rv. 287979 - 04). Secondo l'ordinanza impugnata la dott.ssa Fazio non era autorizzata all'attività extramoenia e, nonostante ciò, ha posto in essere attività medica retribuita presso una struttura esterna insieme al ricorrente, partecipando anche a interventi chirurgici. Sebbene l'ordinanza risulti adeguatamente motivata con riferimento alla posizione della dott.ssa Fazio, essa non affronta il profilo concernente il contributo causale offerto dal ricorrente nella realizzazione del fatto di reato. In particolare, il provvedimento omette di chiarire quali condotte specifiche, causalmente rilevanti e consapevolmente orientate alla commissione dell'illecito, sarebbero state poste in essere dal medesimo, limitandosi a richiamare elementi descrittivi privi di un effettivo approfondimento sul piano soggettivo e pa rteci pativo. Parimenti carente risulta, inoltre, l'analisi in ordine all'elemento psicologico, non essendo adeguatamente esaminato il tema della consapevolezza, in capo al ricorrente, della natura del rapporto intercorrente tra la collega e l'azienda ospedaliera. L'ordinanza, infatti, non esplicita sulla base di quali elementi concreti possa ritenersi che egli fosse pienamente a conoscenza del regime giuridico che disciplinava tale rapporto. In assenza di un approfondimento specifico su tali aspetti, la motivazione è illogica sotto il profilo sia oggettivo sia soggettivo della partecipazione al reato. Sul punto, dunque, l'ordinanza impugnata va annullata per nuovo giudizio. 4. Il terzo motivo di ricorso, relativo alle esigenze cautelari, è fondato. 4.1. Il ricorrente ha cessato di svolgere attività ospedaliera e universitaria il 03/07/2025, è stato collocato a riposo dal 01/08/2025 e, dal 13/10/2024, non fa più parte del comitato direttivo della S.I.C.P.R.E. Tali circostanze, ad avviso della difesa, assumono rilievo decisivo ai fini della valutazione circa l'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie. L'ordinanza impugnata, tuttavia, ha ritenuto che tali elementi non siano sufficienti a escludere la permanenza del rischio cautelare, osservando che dalle conversazioni intercettate emerge l'intenzione del ricorrente di continuare a svolgere attività chirurgica dopo il collocamento a riposo, anche presso strutture private accreditate con il servizio sanitario nazionale. Da tale presupposto il Tribunale ha desunto che il ricorrente continuerebbe comunque a rivestire la qualifica di pubblico ufficiale. Sul punto viene richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui assume tale qualifica il medico operante presso una clinica convenzionata con il servizio sanitario nazionale, poiché egli concorre alla formazione e manifestazione della volontà della pubblica amministrazione nell'ambito dell'assistenza sanitaria pubblica, esercitando poteri autoritativi e certificativi (Sez. 6, n. 28952 del 17 settembre 2020, Rv. 279686-01). La motivazione, tuttavia, è logicamente viziata, poiché la mera prosecuzione dell'attività medico-chirurgica presso strutture convenzionate non consente automaticamente di ritenere sussistente il concreto pericolo di reiterazione delle specifiche condotte contestate, né implica, di per sé, il mantenimento di poteri incidenti sulle procedure di approvvigionamento o sulla gestione degli appalti di forniture sanitarie. Nel caso in esame, il potere di incidere sulle procedure di scelta dei dispositivi medicali e sull'esecuzione degli appalti di forniture era connesso non alla qualifica di medico-chirurgo quanto piuttosto alla posizione apicale rivestita nell'U.O.C. di chirurgia plastica dell'azienda ospedaliera. Era, dunque, l'esercizio di funzioni organizzative, gestionali e decisionali interne alla struttura pubblica a consentire un'incidenza concreta sui processi di selezione e acquisizione dei materiali sanitari. Ne consegue che l'argomentazione sviluppata nell'ordinanza impugnata deve ritenersi carente sotto il profilo della verifica dell'effettiva persistenza, in capo al ricorrente, di poteri analoghi a quelli che avrebbero reso possibile la commissione dei fatti contestati. L'ordinanza impugnata si limita, infatti, ad affermare in termini generali la permanenza della qualifica pubblicistica, senza chiarire se le future attività professionali prospettate siano effettivamente accompagnate da funzioni idonee a consentire un'influenza sulle procedure di acquisto, sulle scelte dei dispositivi medicali o sui quantitativi da impiegare. Sul punto si impone, pertanto, un necessario supplemento motivazionale. Il Tribunale, in sede di rinvio, dovrà accertare in concreto quali saranno le funzioni effettivamente esercitate dal ricorrente nell'ambito dell'eventuale futura attività professionale e verificare se tali attribuzioni siano concretamente idonee a conferirgli la facoltà di incidere, direttamente o indirettamente, sulla selezione dei prodotti medicali da utilizzare, sulle relative forniture e sui quantitativi impiegati, così da poter ritenere attuale e concreto il pericolo di reiterazione di reati della medesima specie. 4.2. Quanto all'ulteriore esigenza cautelare di cui all'art. 274, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. va precisato quanto segue. A seguito delle modifiche introdotte dalla I. n. 114 del 2024, il pericolo di inquinamento probatorio assume un duplice rilievo, in quanto se, da un lato, esso continua a costituire una delle esigenze cautelari tipiche previste dall'art. 274 cit., idonea a giustificare l'applicazione di una misura coercitiva, laddove sussista il concreto e attuale rischio che l'indagato possa alterare, disperdere, occultare o influenzare le fonti di prova ovvero incidere sulla genuinità dell'accertamento processuale, dall'altro lato, il medesimo pericolo assume anche una distinta funzione processuale, in quanto rappresenta il presupposto per la deroga al previo interrogatorio dell'indagato, consentendo l'adozione della misura cautelare "a sorpresa". Nella prima prospettiva, il giudice è chiamato a formulare una valutazione prognostica, diretta a verificare la probabilità che, in futuro, l'indagato possa porre in essere condotte suscettibili di compromettere l'acquisizione di prove o la genuinità delle stesse. .7(1 Nella seconda prospettiva, la valutazione del giudice non è finalizzata tanto ad accertare un rischio futuro di compromissione della prova, quanto piuttosto a verificare la fondatezza della prospettazione del pubblico ministero secondo cui l'anticipata discovery derivante dall'interrogatorio preventivo potrebbe, nell'immediatezza, pregiudicare le indagini in corso, frustrando l'acquisizione della prova o alterandone la genuinità. Le due valutazioni, pur accomunate dal riferimento al medesimo bene giuridico — la salvaguardia dell'integrità dell'accertamento probatorio — rispondono dunque a logiche differenti e operano su piani distinti. La valutazione posta a fondamento dell'applicazione della misura cautelare presenta natura tipicamente prognostica e richiede un giudizio sul pericolo attuale e concreto di future interferenze sull'acquisizione probatoria. Diversamente, la valutazione funzionale all'omissione dell'interrogatorio ha carattere essenzialmente preventivo e strumentale, essendo diretta a evitare che la conoscenza degli elementi investigativi da parte dell'indagato possa compromettere, nell'immediato, l'efficacia dell'azione investigativa, rendendo pertanto necessario il ricorso a un provvedimento "a sorpresa". Ne consegue che il giudice del riesame, chiamato a valutare l'esistenza dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274, comma 1, lett. a), cit., non può limitarsi a richiamare le medesime ragioni che avevano inizialmente giustificato l'omissione dell'interrogatorio preventivo, ma deve procedere a un nuovo apprezzamento della concreta attualità del rischio di inquinamento probatorio alla luce dell'evoluzione della situazione fattuale. Tale esigenza valutativa assume particolare rilievo nei casi in cui, tra il momento genetico dell'adozione della misura e quello del riesame, siano intervenuti mutamenti significativi del contesto di riferimento. Nel caso di specie, assume evidente rilievo il sopravvenuto collocamento a riposo del ricorrente, circostanza che il Tribunale avrebbe dovuto esaminare specificamente al fine di verificare se residuassero ancora concrete possibilità di interferenza con l'acquisizione o la genuinità della prova. Sotto tale profilo, la motivazione dell'ordinanza impugnata manca di adeguata base giustificativa. Il Tribunale per il riesame, infatti, da un lato, si è limitato sostanzialmente a riprodurre le medesime argomentazioni originariamente poste a fondamento dell'omissione dell'interrogatorio preventivo, senza procedere a una distinta valutazione dell'attualità del pericolo cautelare;
dall'altro, ha omesso di confrontarsi con la mutata situazione di fatto e, in particolare, con la cessazione delle funzioni ospedaliere e universitarie del ricorrente e con il suo collocamento in quiescenza. Pertanto l'ordinanza impugnata va annullata per nuovo giudizio sul punto. 5. In conclusione l'ordinanza impugnata va annullata per nuovo giudizio in relazione alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza sul capo n. 12 e alle esigenze cautelari, secondo quanto affermato al riguardo nel par. 4.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Messina, competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. Così deciso il 20/04/2026.