Cass. pen., sez. II, sentenza 22/06/2017, n. 33090
CASS
Sentenza 22 giugno 2017

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Massime1

Il principio di proporzionalità operante anche in materia di misure cautelari reali, trova il suo limite nell'ipotesi in cui il bene sequestrato (nella specie un immobile) sia indivisibile, nonché l'unico appartenente all'indagato. (In motivazione la Corte ha aggiunto che, qualora la quota indivisa del bene corrispondente al profitto del reato venga successivamente confiscata, l'imputato potrà tutelarsi, per la quota non confiscata, secondo le modalità previste dall'art. 599 ss. cod. proc. civ.).

Commentario1

  • 1Computer sequestrato: illegittimo perché sproporzionato (Cass. 4857/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 6 gennaio 2021

    È illegittimo, per violazione del principio di proporzionalità ed adeguatezza, il sequestro a fini probatori di un sistema informatico - quale è un personal computer -, che conduca, in difetto di specifiche ragioni, ad una indiscriminata apprensione di tutte le informazioni ivi contenute. L'applicazione del principio di proporzionalità in materia di sequestri non solo risponde ad un'esigenza immanente al sistema processuale penale ed a criteri generali di ragionevolezza, ma trova riscontro specifico nella disposizione di cui all'art. 258 c.p.p., comma 4, che - nel prevedere il sequestro di documenti che fanno "parte di un volume o di un registro" - esclude che, di norma, possa procedersi …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 22/06/2017, n. 33090
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33090
Data del deposito : 22 giugno 2017

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