Sentenza 22 giugno 2017
Massime • 1
Il principio di proporzionalità operante anche in materia di misure cautelari reali, trova il suo limite nell'ipotesi in cui il bene sequestrato (nella specie un immobile) sia indivisibile, nonché l'unico appartenente all'indagato. (In motivazione la Corte ha aggiunto che, qualora la quota indivisa del bene corrispondente al profitto del reato venga successivamente confiscata, l'imputato potrà tutelarsi, per la quota non confiscata, secondo le modalità previste dall'art. 599 ss. cod. proc. civ.).
Commentario • 1
- 1. Computer sequestrato: illegittimo perché sproporzionato (Cass. 4857/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 6 gennaio 2021
È illegittimo, per violazione del principio di proporzionalità ed adeguatezza, il sequestro a fini probatori di un sistema informatico - quale è un personal computer -, che conduca, in difetto di specifiche ragioni, ad una indiscriminata apprensione di tutte le informazioni ivi contenute. L'applicazione del principio di proporzionalità in materia di sequestri non solo risponde ad un'esigenza immanente al sistema processuale penale ed a criteri generali di ragionevolezza, ma trova riscontro specifico nella disposizione di cui all'art. 258 c.p.p., comma 4, che - nel prevedere il sequestro di documenti che fanno "parte di un volume o di un registro" - esclude che, di norma, possa procedersi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/06/2017, n. 33090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33090 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2017 |
Testo completo
33090-17 sentenza N. 1338 R. Gen. N. 13643/2017 C.C. del 22/06/2017 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da GIOVANNI DIOTALLEVI Presidente GEPPINO RAGO Relatore IGNAZIO PARDO FABIO DI PISA SE SGADARI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da SC SE, nato il [...] contro l'ordinanza del 17/02/2017 del Tribunale del riesame di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. G. Rago;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. EL IU indagato per il reato di truffa aggravata ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza epigrafe (di rigetto della richiesta di revoca del sequestro preventivo per equivalente) deducendo la violazione del principio della proporzionalità in quanto il bene immobile sequestrato aveva un valore superiore al presunto profitto del reato.
2. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate. In punto di fatto deve ritenersi pacifico che: a) bene sequestrato è l'unico di cui l'indagato risulta proprietario: sul punto, infatti, nulla è stato dedotto se non la generica ed apodittica affermazione secondo la quale non sarebbe stata dimostrata la suddetta situazione di fatto (pag. 3 ricorso); b) il sequestro è stato disposto per la sola somma indicata quale profitto del reato (pag. 1 ordinanza impugnata): il che significa che il sequestro, pur gravando su tutto il bene indiviso (il cui valore si assume essere di € 173.358,00), deve intendersi eseguito solo per la somma individuata quale profitto del reato (€ 77.860,00), corrispondente ad una quota indivisa pari, quindi, allo stato degli atti, al 44,91% dell'intero bene. In punto di diritto, il tribunale ha motivato nei seguenti testuali termini: trattandosi dell'unico bene aggredibile, allo stato indivisibile e del quale occorre impedire la dispersione o il deprezzamento, non può essere, dunque, utilmente invocata la sproporzione dedotta dalla difesa tra il valore del bene in sequestro e il profitto del reato (per l'affermazione di tale principio, in un caso del tutto analogo, v. Cass. pen. sez. II, 07/06/2016, n. 29911; v. anche Cass. pen., sez. II, 26/03/2014, n. 22181, che ha confermato la legittimità del sequestro sull'intero, anche in caso di bene in comproprietà con un terzo estraneo, qualora si tratti di cespite indivisibile o sussistano inderogabili esigenze per impedirne la dispersione o il deprezzamento). Il principio di proporzionalità operante (anche) in materia di misure cautelari reali, trova infatti il suo limite nell'eventuale impossibilità di conseguire il medesimo risultato attraverso una cautela alternativa meno invasiva (v. Cass. pen., sez. VI, 27/1/2015, n. 12515; Cass. pen. sez. III, 07/05/2014, n. 21271)»: alla suddetta ineccepibile motivazione null'altro resta da aggiungere se non che l'indagato, ove il processo dovesse concludersi con una sua condanna e con la confisca della quota indivisa del bene corrispondente al profitto del reato, potrà tutelarsi in sede di esecuzione del bene secondo le modalità previste dall'art. 599 ss cod. proc. civ. Il ricorso, pertanto, dev'essere dichiarato inammissibile alla stregua del seguente principio di diritto: «Il principio di proporzionalità operante anche in materia di misure cautelari reali, trova il suo limite nell'ipotesi in cui il bene sequestrato sia indivisibile e sia l'unico appartenente all'indagato».
3. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606/3 c.p.p, per manifesta infondatezza: alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 1.500,00.
P.Q.M.
RIGETTA 2 DICHIARA inammissibile il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese processuali millecinquecento a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 22/06/2017 Il Consigliere estensore Geppino Rago 3 e della somma di euro N Presidente Giovanni Diotallevi Follow DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 7 LUG. 2017 IL Il Cancelliere CANCELLIERE S E T Claudia Planelli R O N O C