Sentenza 22 settembre 2010
Massime • 1
L'emissione di fatture per operazioni inesistenti è reato istantaneo che si consuma al momento di emissione delle fatture, non rilevando, invece, il momento dell'accertamento o altri profili non strettamente attinenti alla materiale formazione delle fatture. (Fattispecie in tema di conflitto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/09/2010, n. 36226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36226 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 22/09/2010
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - N. 2127
Dott. BARBARISI Maurizio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 15488/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) TRIB. VIBO VALENTIA - CONFLITTO N. IL;
1) TRIB. PALMI N.IL;
avverso l'ordinanza n. 94/2007 TRIBUNALE di VIBO VALENTIA, del 18/02/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO BARBARISI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. GALATI Giovanni, che ha chiesto dichiararsi competenza del Tribunale di Palmi. RITENUTO IN FATTO
1. - Il Tribunale di Vibo Valentia, con ordinanza 18 febbraio 2010, rilevava la propria competenza a trattare oltre il reato di cui all'art. 640 bis c.p. contestato a più persone, tra cui EL MI, anche quello già deciso dal Tribunale di Palmi in data 30 ottobre 2007, a carico del medesimo EL\ per le imputazioni di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8, comma 3, e art. 10 (commessi al fine di agevolare la società Cosmo Service) sulla considerazione che la società in questione aveva sede in *Vibo Valentia* sicché era in questa città che era stato percepito l'indebito profitto conseguente alla truffa aggravata (reato ritenuto più grave, oggetto del procedimento del Tribunale remittente) ed era sempre in *Vibo Valentia* che erano state presentate le dichiarazioni fiscali per operazioni inesistenti;
per tali ragioni veniva sollevato conflitto di competenza positivo con rimessione degli atti per la decisione a questa Corte di legittimità.
OSSERVA IN DIRITTO
2. - Il conflitto sussiste, in quanto due giudici ordinari hanno contemporaneamente richiesto la cognizione sul medesimo fatto loro deferito, dando così luogo a quella situazione di stallo processuale, prevista dall'art. 28 c.p.p., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalla norme successive. Tale conflitto deve essere risolto a favore del Tribunale di Palmi.
2.1 - Il reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8 comma 3, (reato più grave rispetto a quello di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 contestato al EL\ nel procedimento davanti al
Tribunale di Palmi deve ritenersi commesso nel momento della sua emissione (e dunque nel mandamento di Palmi) essendo del tutto irrilevante, a tali fini, quale sia il soggetto beneficiario della falsa fatturazione e ancor meno quale sia il luogo ove stato 'percepitò l'indebito profitto. Sul punto si è formata consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità che il Collegio pienamente condivide che ha ritenuto il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti reato istantaneo che si consuma al momento di emissione delle fatture, non rilevando, invece, il momento dell'accertamento (Sez. 5, 1 marzo 2006, n. 14305, rv. 234590, Milito) o altri profili non strettamente attinenti alla materiale formazione delle fatture.
Ne consegue che bene ha pertanto fatto il Tribunale di Palmi a decidere sui reati ascritti al EL\ e commessi in *Gioia Tauro* essendo quella (e nessun'altra) l'Autorità giudiziaria competente a decidere nel merito.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Tribunale di Palmi, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 settembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2010