Sentenza 1 marzo 2006
Massime • 1
L'emissione di fatture per operazioni inesistenti è reato istantaneo che si consuma al momento di emissione delle fatture, non rilevando, invece, il momento dell'accertamento. Ne consegue che, il termine iniziale della prescrizione decorre dalla data di emissione della fattura falsa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/03/2006, n. 14305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14305 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 01/03/2006
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - N. 434
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - N. 040602/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI IL, N. IL 28/02/1951;
avverso SENTENZA del 29/04/2005 CORTE APPELLO di CATANIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARINI PIER FRANCESCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FRATICELLI Mario che ha concluso per rigetto del ricorso.
La Corte:
OSSERVA
Con sentenza 31/10/2001, il Tribunale di Modica - per la parte che qui interessa - ha giudicato LI CE responsabile di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico ed emissione di fatture per operazioni inesistenti e, concesse le attenuanti generiche e ritenuta la continuazione fra i reati, l'ha condannata alla pena di mesi 4 e giorni 15 di reclusione e L.
5.000.000 di multa, oltre pene accessorie di legge (pena principale e pene accessorie condizionalmente sospese).
Investita del gravame dell'imputata, la Corte di Appello di Catania, con sentenza 29/04/2005, ha integralmente confermato la pronuncia di primo grado;
ritenendosi raggiunta la prova che la LI avesse falsamente attestato ai funzionari incaricati dai sindaci dei comuni di Pozzallo e Rosolini, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di condurre in affitto, con contratto quinquennale, terreni asserviti ad agricoltura biologica (fatto del 30/10/1997) - capo D della rubrica - nonché avesse emesso fatture per operazioni inesistenti, non esercitando l'azienda agricola alcuna attività, negli anni 1993, 1996 e 1997 (fatto accertato il 05/09/1998), come al capo F della rubrica.
A mezzo del difensore, l'imputata ricorre per Cassazione, deducendo:
1) omessa motivazione in punto di colpevolezza per il falso, sul rilievo che non è stata fornita risposta all'assunto difensivo della "sostanziale intesa di durata quinquennale del contratto inter partes" oltre che di innocuità del falso medesimo;
2) omessa valutazione di circostanze idonee a provare l'insussistenza dell'addebito di fatturazioni false (la effettiva titolarità dell'azienda agricola, la testimonianza Firera); 3) violazione di legge quanto al diniego di applicazione della causa estintiva dei reati in relazione alla prescrizione, risultando i fatti commessi tutti in data antecedente il 30/10/1997. Rileva preliminarmente questa Corte che per entrambi i reati (il falso punito con pena massima edittale di due anni di reclusione, l'emissione di fatture per operazioni inesistenti con reclusione fino a cinque anni, secondo disciplina più favorevole del tempo ex D.L. 10 luglio 1982, n. 429 tutto, e non riconducibile l'ipotesi alla nuova previsione del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 2), si è certamente prodotta la causa estintiva, con riferimento alla prescrizione, da intendersi maturata in data 30/04/2005 (posteriore di un giorno rispetto alla pronuncia impugnata), per essere alla stessa data interamente decorso il termine massimo di anni sette e mesi sei ex art. 157 c.p., comma 1, n. 4 e art. 160 cpv. cod. pen. (non risultano cause di sospensione ex actis), dal giorno di commissione degli stessi, identificabile, ai fini che interessano, in quello del 30/10/1997, allorché è cessata la continuazione fra i reati, come da indicazione in sentenza e con riferimento al falso ritenuto al capo D), ovvero e quanto meno alla data dell'1/06/2005.
Occorrendo precisare, peraltro, che il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti (capo F) è reato istantaneo che si consuma al momento di emissione della fatture - nella specie riferite agli anni 1993, 1996 e 1997 - non rilevando invece il momento dell'accertamento, nella specie indicato nel 05.0.1998 (Cass. Sez. 3^, 18/04/2002 n. 926, PM in proc. Ciotti). Non rilevandosi profili di inammissibilità del ricorso (con particolare riguardo alla risposta della Corte territoriale in punto di omesso esame di prove testimoniali), ne' risultando nella specie applicabile la regola di prevalenza stabilita dall'art. 129 c.p.p., comma 2, stante che dagli atti non emergono con evidenza ragioni di proscioglimento nel merito (i reati sono stati motivati con rinvio alle prove testimoniali e documentali ed i motivi di ricorso non li negano in fatto, deducendo la ricorrente, quanto al falso, "la sostanziale intesa" di durata quinquennale del contratto ovvero l'innocuità del medesimo, e, quanto alle false fatturazioni, unicamente la già maturata prescrizione), la causa estintiva deve essere rilevata e dichiarata. Consegue che l'impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio per essere i reati estinti per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio per essere i reati estinti per prescrizione.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 1 marzo 2006. Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2006