Sentenza 23 febbraio 2016
Massime • 1
Non è abnorme il provvedimento con cui il Tribunale disponga - ritenendo l'assenza dell'imputato dovuta alla mancata conoscenza della fissazione del procedimento a suo carico - la sospensione del processo, ex art. 420 quater cod. proc. pen., trattandosi di provvedimento che costituisce espressione dei poteri espressamente riconosciuti al giudice dalla legge processuale e che non determina la stasi del procedimento, il quale prosegue, in tal caso, secondo le cadenze stabilite dagli art. 420 quater e 420 quinquies cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/02/2016, n. 10779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10779 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2016 |
Testo completo
10 7 7 9/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da Dott. Stefano PALLA - Presidente- Sent. n. sez. 3hh Dott. Grazia MICCOLI - Consigliere - CC 23/2/2016 Dott. Enrico Vittorio Stanislao SCARLINI - Consigliere - R.G.N. 47383/2015 Dott. Luca PISTORELLI - Consigliere Relatore - Dott. Roberto AMATORE Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso presentato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia nel procedimento nei confronti di: UL JE, nato a [...], il [...]; avverso l'ordinanza del 16/9/2015 del Tribunale di Venezia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Marilia Di Nardo, la quale ha richiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Venezia ha disposto ai sensi dell'art. 420- quater c.p.p. la sospensione del procedimento nei confronti di UL JE per i reati di cui agli artt. 497-bis e 648 c.p. ritenendo la sua assenza dovuta alla mancata conoscenza della fissazione del dibattimento a suo carico.
2. Avverso l'ordinanza ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia deducendone l'abnormità in conseguenza della stasi del procedimento determinata dalla violazione da parte del giudice del disposto del secondo comma dell'art. 420-bis c.p.p. Osserva in tal senso il P.M. ricorrente come lo UL, al momento dell'accertamento in flagranza del reato di detenzione di documenti validi per l'espatrio falsi e con l'assistenza di un interprete, avesse operato valida elezione di domicilio presso lo studio del difensore nominatogli d'ufficio dove era stata poi ritualmente eseguita nei suoi confronti la notifica del decreto di citazione a giudizio. Il Tribunale non avrebbe dunque tenuto conto della circostanza e del disposto della norma menzionata, per cui l'avvenuta elezione di domicilio costituisce condizione sufficiente perché si proceda in assenza dell'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.
2. Secondo i consolidati approdi interpretativi acquisiti alla giurisprudenza di questa Corte, è abnorme il provvedimento che risulta avulso dal sistema, non costituendo espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento, e che determina la stasi del procedimento. In particolare, con riguardo al profilo strutturale, va ribadito che l'abnormità, più che rappresentare un vizio dell'atto in sè, da cui scaturiscono determinate patologie sul piano della dinamica processuale, integra sempre e comunque uno sviamento della funzione giurisdizionale, la quale non risponde più al : modello previsto dalla legge, ma si colloca al di là del perimetro entro il quale è riconosciuta dall'ordinamento. Conseguentemente, se all'autorità giudiziaria è attribuito il potere di adottare un determinato provvedimento, i relativi, eventuali vizi saranno solo quelli previsti dalla legge, mentre solo ove sia, invece, proprio I""attribuzione" a far difetto e con essa, quindi, il legittimo esercizio della funzione giurisdizionale - si potrà correttamente richiamare l'abnormità dell'atto, cui consegue l'esigenza di rimozione (Sez. Un., n. 25957 del 26 marzo 2009, P.M. in proc. Toni e altro, Rv. 243590; Sez. Un., n. 26/00 del 24 novembre 1999, Magnani, Rv. 215094; Sez. Un., n. 17/98 del 10 dicembre 1997, Di Battista, Rv. 209603).
3. Alla luce di tali, si ripete, consolidati principi alcun profilo di abnormità si rinviene nel provvedimento impugnato, attraverso cui il Tribunale ha esercitato un potere espressamente riconosciutogli dalla legge processuale, senza discostarsi dagli schemi procedimentali prescritti dal legislatore.
3.1 La circostanza che tale esercizio possa eventualmente essere stato viziato da una errata interpretazione delle disposizioni che disciplinano le condizioni perché si proceda in absentia dell'imputato ovvero del fatto processuale presupposto è, dunque, al più in grado di evidenziare l'illegittimità dell'atto, ma non certo la sua abnormità. Il ricorrente tende invece a sovrapporre le due patologie, che devono al contrario rimanere ben distinte al fine di prevenire l'elusione del principio di tassatività delle impugnazioni sancito dall'art. 568 c.p.p.
3.2 In realtà nel caso di specie, per quanto emerge dal provvedimento impugnato e dal verbale dell'udienza del 3 luglio 2015 (allegato al ricorso), il Tribunale era ben consapevole dell'avvenuta elezione di domicilio, ma ha ritenuto la stessa, attraverso una interpretazione "sostanzialistica" del dettato del secondo comma dell'art. 420-bis c.p.p. che trova echi anche nella giurisprudenza di questa Corte, inidonea in concreto ad assicurare l'effettiva conoscenza del processo. Interpretazione certamente opinabile, ma non per questo idonea a caratterizzare il provvedimento di sospensione come abnorme.
3.2 Men che meno sussiste poi la denunziata stasi del processo. Ed infatti questo prosegue secondo le cadenze imposte dalla disposizione applicata dal giudice, le quali consentono tra l'altro al pubblico ministero di far acquisire le prove ritenute non rinviabili e di disporre autonomamente le ricerche dell'imputato al fine di indurre il giudice, ai sensi dell'art. 420-quinquies c.p.p.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del pubblico ministero. Così deciso il 23/2/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Stefano Palla Luca Pistorelli Sochureтака DEPOSITATA IN CANCELLERIA ade 14 MAR 2016 IL FUNZIONAR GIUDIZIARI O Carmel Lanzuise