Sentenza 26 giugno 2003
Massime • 1
Il legale rappresentante di una società di capitale è responsabile del reato di cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, per avere effettuato il deposito incontrollato di rifiuti di demolizione, atteso che questi risponde, almeno per culpa in vigilando, delle operazioni di gestione dei rifiuti compiute dai dipendenti, salva la dimostrazione di una causa di esonero della responsabilità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/06/2003, n. 39949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39949 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2003 |
Testo completo
composta dai Signori Magistrati:
Dott. Giuseppe SAVIGNANO Presidente
Dott. Pierluigi ONORATO Est. Consigliere
Dott. Vincenzo TARDINO Consigliere
Dott. Alfredo TERESI Consigliere
Dott. Mario GENTILE Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TI LI, nato a [...] il [...]. Avverso la sentenza resa il 6.6.2002 dal tribunale monocratico di Tolmezzo.
Vista la sentenza denunciata e il ricorso, Udita la relazione svolta in udienza dal consigliere Pierluigi Onorato.
Udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale Vincenzo Geraci, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Osserva:
In fatto e in diritto
1 - Con sentenza del 6.6.2002 il tribunale monocratico di Tolmezzo, in sede di opposizione a decreto penale, ha dichiarato LI ET colpevole del reato di cui all'art. 51 comma 2 D.Lgs.22/1997, per aver - quale legale rappresentante della s.p.a. ET
- depositato in modo incontrollato rifiuti non pericolosi (derivanti da demolizione di manto stradale), e per l'effetto, in concorso con le attenuanti generiche ha condannato alla pena di Euro 3.000,00 di ammenda.
2 - Il ET personalmente e il suo difensore, con unico atto, hanno presentato ricorso per cassazione. deducendo tre motivi a sostegno.
In particolare lamentano:
2.1 - difetto di motivazione in ordine alla condotta e all'elemento soggettivo del reato, mancando la prova della consapevolezza e della suità dell'azione;
2.2 - violazione del principio di corrispondenza tra l'accusa e la sentenza, perché essendo stato imputato quale concorrente (mandante) con il materiale esecutore del reato, che non aveva fatto opposizione al decreto penale di condanna, è stato poi condannato come autore proprio;
2.3 - erronea applicazione del'art. 51, in relazione all'art. 6, del D.Lgs. 22/1997, posto che il giudice ha ritenuto non sussistere la diversa ipotesi di deposito temporaneo, mancando il requisito richiesto a tal fine del raggruppamento dei rifiuti nello stesso luogo di produzione.
3 - Va premesso che il tribunale ha accertato che i rifiuti de quibus erano stati prodotti all'interno di un cantiere delimitato da recinzioni e cancelli, quindi depositati in un'area vicina, separata dal cantiere da una strada, e infine rimossi dopo due giorni per essere avviati a una discarica autorizzata.
In base a queste pacifiche risultanze di fatto, il tribunale ha ritenuto che non ricorresse l'ipotesi di deposito temporaneo definita dall'art. 6 lett. m) D.Lgs. 22/1997, mancando il requisito preliminare richiesto dalla norma, e cioè che i rifiuti siano raggruppati, prima della raccolta, nel luogo in cui sono stati prodotti.
Al riguardo è infondata la censura formulata nel ricorso (v. n. 2.3), giacché non v'è dubbio che nel caso di specie il luogo di produzione dei rifiuti (provenienti da demolizione di manto stradale) era diverso dal luogo del deposito, atteso che il primo è legislativamente definito ai sensi dell'art. 6 lett. i) D.Lgs.22/1997 come area delimitata in cui si svolgono le attività dalla quale originano i rifiuti. L'area delimitata del cantiere, invero, era separata e diversa dall'area vicina in cui i rifiuti furono temporaneamente abbandonati.
Correttamente, quindi, il tribunale ha ravvisato l'ipotesi di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti previsto e punito dall'art. 51, comma 2, D.Lgs. 22/1997. 4 - Altrettanto infondati sono i primi due motivi di ricorso. Quanto alla suitas della condotta e all'elemento psicologico richiesti dall'art. 42 c.p. (n. 2.1), non era richiesta una particolare motivazione, considerato che il reato contestato aveva natura contravvenzionale e che il legale rappresentante della società operante nel suddetto cantiere -quale era il ET - era responsabile, almeno per culpa in vigilando, delle operazioni di gestione dei rifiuti compiute dai dipendenti, a meno che non dimostrasse o allegasse una qualche causa di esonero dalla responsabilità.
Neppure è ravvisabile una mancata corrispondenza tra la sentenza e l'ipotesi di accusa (n. 2.2). Invero, basta leggere la motivazione del provvedimento per accorgersi che il ET, imputato come concorrente con l'esecutore materiale, è stato condannato non come autore materiale ma come autore morale della contravvenzione (non si deve confondere - come fa il ricorso - tra la tematica del reato proprio e quella dell'autore materiale del reato).
5 - Il ricorso va quindi respinto. Consegue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali. Considerato il contenuto dell'impugnazione, non si ritiene di comminare anche la sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 giugno 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA il 22 OTTOBRE 2003.