Sentenza 13 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 13/06/2002, n. 8477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8477 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2002 |
Testo completo
O 4 L 7 ) L 3 E . O 0 8477/02 B C N , A 1 P 9 I 9 1 REPUBBLICA ITALIANA - D 1 E C I IN NOME EL PO LO ITAL D A D E 4 T EMA DYCASSAZIONE 4 E N Oggetto E S T T E R S I SEZIONE SECONDA CIVILE A ( adempiments Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: contrat d'opera Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Presidente R.G.N. 21770/99 Dott. Giandonato NAPOLETANO Rel. Consigliere Cron.23368 Dott. OS DE JULIO Consigliere Rep. - Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO Ud. 28/02/02 - Consigliere - BUCCIANTE Dott. Ettore - ha pronunciato la seguente 78 SE NTENZA sul ricorso proposto da: domiciliato in ROMA NICOLI' ROSARIO, elettivamente PZZA COLA DI RIENZO 85, presso lo studio dell'avvocato ALDO CHIATTI, difeso dall'avvocato FRANCESCO DE JACO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
PARENTE PASQUALE;
т е intimato щ и avverso la sentenza n. 182/99 del Giudice di pace di ч CAMPI SALENTINA, depositata il 14/07/99; 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 335 udienza del 28/02/02 dal Consigliere Dott. Giandonato -1- NAPOLETANO;
udito il Р.М. in persona del Generale Dott. Dario CAFIERO l'inammissibilità del ricorso. -2- Sostituto Procuratore che ha concluso per й а в и ч SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Giudice di Pace di Campi Salentina, con sentenza resa in data 14 luglio 1999, in accoglimento della domanda proposta, con atto di citazione notificato il 27 aprile 1999, da QU Parente nei confronti di OS LÌ, ha condannato quest'ultimo a versare al Parente la 1.112.440, con gli interessi legali, asomma di £. saldo del corrispettivo di £. 3.612.440, che l'attore assumeva dovutogli per lavori di riparazione eseguiti sull'autovettura Y10, tg. LE 636961 commissionatigli dal convenuto. Osserva il Giudice di Pace che, mentre dalle risultanze istruttorie emerge che l'attore ha eseguito sull'autovettura affidatagli dal convenuto i lavori analiticamente descritti nella fattura prodotta in giudizio, non necessitante di riscontro probatorio perché di per sé probante, e le т е dichiarazioni confessorie rese dal convenuto в escludono che l'autovettura presentasse difetti и ч all'atto della riconsegna, per contro ogni assunto del convenuto, il quale sosteneva di aver concordato il compenso di £. 2.500.000, pari alle somme versate, è rimasto privo di riscontro probatorio. 3 Per la cassazione di tale sentenza il Nicoli propone ricorso fondato su quattro motivi. L'intimato, Parente, non ha svolto attività difensive. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per contraddittorietà, illogicità ed incongruenza del principio applicato nella soluzione della controversia, avendo erroneamente affermato che il creditore è tenuto solo a fornire la prova del rapporto o del titolo da cui deriva il suo diritto, mentre incombe sul debitore l'onere di provare il mancato pagamento del compenso. Osserva, inoltre, il ricorrente che il giudice di pace, nel decidere secondo equità, non può applicare una regola soggettiva e particolare, ma t. u solo mitigare temperare le conseguenze l, l dell'applicazione del diritto positivo in relazione i alle peculiarità della fattispecie in esame e, G comunque, la sua decisione dev'essere sorretta da un iter argomentativo idoneo a rendere conto del processo logico seguito. Col secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. 4 civ. nonché erronea motivazione, osservando che erroneamente il Giudice di Pace ha attribuito valore probatorio alla fattura prodotta dall'attore, trascurando di considerare che era stata contestata da esso ricorrente prima del giudizio con raccomandata a.r. e, nel giudizio, con la comparsa di risposta. Col terzo motivo il ricorrente lamenta omessa ed insufficiente motivazione, rilevando che la sentenza impugnata, nell'affermare che la prova per testi fornita dall'attore aveva consentito di dimostrare l'effettivo costo delle riparazioni eseguite, omette di evidenziare il contenuto delle dichiarazioni rese dall'unico teste indicato dall'attore e, soprattutto, non spiega le ragioni che hanno indotto il decidente a privilegiare quella deposizione rispetto alle univoche deposizioni dei testi indicati da esso ricorrente, ий uni quali avevano riferito dell'esistenza di щ preciso accordo tra le parti in ordine alle и ч prestazioni ed al compenso. Col quarto motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione, omesso esame di prova testimoniale ed omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia, adducendo che erroneamente il Giudice 5 di Pace ha ritenuto che "a fronte del fatto costitutivo della domanda. esso ricorrente non fosse riuscito" a dimostrare i fatti modificativi o estintivi del diritto azionato ex art. 2697 c.c.", perché non ha considerato che il punto decisivo della controversia era costituito dall'accertamento della pattuizione del corrispettivo, che esso ricorrente sosteneva essere stato determinato in £.
2.500.000. Al riguardo, osserva il ricorrente, il Giudice di Pace ha trascurato del tutto le risultanze dell'interrogatorio formale dell'attore e della prova per testi offerta da esso ricorrente. Le censure sono inammissibili, poiché non rispettano i limiti fissati dalla condivisa giurisprudenza di questa Suprema Corte in tema di impugnabilità per cassazione delle sentenze rese dal giudice di pace secondo equità. ит Con sentenza n. 716/1999 resa a Sezioni Unite, questa Suprema Corte, risolvendo il contrasto щ и registratosi sul tema in giurisprudenza, ha ч affermato che le sentenze rese dal giudice di pace secondo equità sono ricorribili per cassazione, oltre che per violazione di norme processuali, solo per violazione di norme di rango costituzionale o 6 di norme comunitarie, quando siano di rango superiore a quelle ordinarie. Resta, pertanto, esclusa la possibilità di denunciare, non solo la violazione di norme sostanziali ordinarie, ma anche la violazione dei principi regolatori della materia e dei principi generali dell'ordinamento. Quanto, poi, al vizio di motivazione, la stessa sentenza ha avuto modo di precisare che esso denunciabile solo quando si traduce in inesistenza assoluta della motivazione o, il che è lo stesso, apparentein motivazione assolutamente contraddittoria, per irriducibile contrasto fra precludereinconciliabile, tale da affermazioni l'identificazione della ratio decidendi. Tali essendo i limiti posti al sindacato di legittimità delle sentenze del giudice di pace rese secondo equità, non può dubitarsi dell'inammissibilità delle censure svolte avverso т la sentenza impugnata, che è sentenza pronunciata и щ secondo equità, atteso il valore, inferiore a £. и 2.000.000, dell'oggetto della controversia, ad onta ч della mancata enunciazione espressa della regola di equità applicata. In tal caso, invero, deve ritenersi che la regola di diritto applicata sia stata dal giudice di pace implicitamente ritenuta 7 corrispondente ad una regola di equità. E' di tutta evidenza, in primo luogo, come le violazioni di legge denunciate dal ricorrente si riferiscono, tutte, a norme sostanziali ordinarie, mentre il vizio di motivazione da cui, ad avviso del ricorrente, sarebbe affetta la sentenza impugnata non si risolve mai in assoluta mancanza motivazione apparentedi motivazione od in irriducibilmente contraddittoria, dal momento che costituitosul punto centrale della controversia, dal se le parti avessero pattuito un compenso di £. 2.500.000, come assumeva il convenuto, si evidenzia piuttosto un'insufficiente motivazione, addebitandosi alla sentenza impugnata di avere tenuto conto solo della deposizione resa dal teste indicato dall'attore. O Il ricorso va, pertanto, rigettato, senza, L L O 4 7 B .3 E tuttavia, alcun provvedimento felle spese di lite, N E , ) N 1 O E 9 TI 19 C A - A R 1 P T 1 I - S attesa la mancata costituzione in giudizio I 1 D G 2 E . E R L IC A 9 3 D D dell'intimato. E E IU T 6 G EN 4 . S E T E T .N
P.Q.M.
R T A (IS La Corte rigetta il ricorso. febbraio 2002, Così deciso in Roma, addì 28 C 9 0 E L L 0 R E nella camera di consiglio della 2a Sezione Civile. 2 E C NI N A C Це Courigliere ea E C Угаровитами N A C a L 8 IL CANCELLIERE C1 m I o R VA e