Sentenza 27 maggio 2004
Massime • 1
I materiali provenienti da demolizione edilizia sono rifiuti speciali non pericolosi e possono essere riutilizzati nello stesso od in diverso ciclo produttivo - ad esempio nelle opere di riempimento - previo preventivo "test di cessione" degli stessi, in conformità al D.M. 5 febbraio 1998, in modo da non recare pregiudizio all'ambiente; in assenza del mezionato test ogni recupero dei materiali cosiddetti risulta integra la contravvenzione di cui all'art. 51 , comma primo, lett. a ) del D.Lgs. n. 22 del 1997.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/05/2004, n. 30127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30127 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAPADIA Umberto - Presidente - del 27/05/2004
Dott. PICCIALLI GI - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 1120
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 40668/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TI GI IU, n. il 29.2.1956 ad Ivrea e TI LA, n. il 14.5.1958 a Mercenasco, entr. res.ti in Mercenasco;
avverso la sentenza del Tribunale di Ivrea in data 25.6.2002;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. PICCIALLI;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. P.G. Dott. FAVALLI Mario che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi, in quanto manifestamente infondati;
Udito il difensore Avv. Enrico Falcolini, del foro di Roma il quale ha concluso come da ricorsi.
FATTO E DIRITTO
GI IU IA e LA IA hanno proposto ricorso per Cassazione contro la sentenza in epigrafe, con la quale sono stati condannati alla pena di 2.400,00 Euro di ammenda ciascuno, oltre al pagamento in solido delle spese processuali, in quanto dichiarati colpevoli, in concorso tra loro (una terza coimputata è stata assolta) della contravvenzione di cui all'art. 51 co. 1 lett. a) del D. Lgs. 22/97, per avere utilizzatocene opere di riempimento di un fossato percorrente un loro fondo agricolo in Mercenasco, materiali inerti , prevalentemente provenienti da demolizione, così "di fatto operando un'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi in violazione del D.M. 5/2/98, in particolare dell'art. 9, con riguardo all'allegato 1, punto 7, che subordina detta operazione di recupero al preventivo test di cessione dei prefati materiali - rifiuti, da eseguirsi con le modalità di cui all'allegato 3 D.M. cit.", (fatto accertato il 25/7/2000).
Le impugnazioni, di contenuto identico, deducono, nei non titolati motivi, erroneità ed insufficienza della motivazione, che, facendo malgoverno delle risultanze processuali, non avrebbe tenuto conto della provenienza interna dei materiali inerti in questione, di risulta dalla ristrutturazione in corso, regolarmente autorizzata, della casa sita sul fondo, e "per la quasi totalità ... ammucchiati in attesa di essere conferiti nelle discariche".
Sotto altro profilo, si contesta la qualificabilità in termini di rifiuti de materiali utilizzati nell'opera di riempimento, di cui al capo d'imputazione, sostenendo che degli stessi, non necessitanti di alcuna attività di recupero, gli imputati non avevano l'intenzione, nè l'obbligo di disfarsi, tenuto conto della immediata riutilizzabilità.
La prima, delle doglianze come sopra enucleate dal ricorso, a prescindere dagli inammissibili profili di fatto nei quali in parte sconfinai comunque irrilevante, considerato che il giudice di merito ha ritenuto "presuntivamente provato che il materiale di demolizione, utilizzato per la copertura della roggia, sia quello proveniente dalle opere edilizie compiute accanto ed assentite dal comune." (v. pag. 3, quinto periodo della sentenza).
Sicché il contenuto rilevante dell'impugnazione si riduce all'esame del secondo profilo di censura, ai termini del quale esulerebbero nella specie gli estremi per la qualificabilità dei materiali in termini di rifiuti.
Ma neppure sotto tale profilo l'impugnazione è fondata, avendo il giudice di merito correttamente applicato il disposto normativo menzionato nel capo d'imputazione, a termini del quale i materiali di risulta di costruzioni e demolizioni, categoria espressamente contemplata nell'allegato A di cui all'art. 6 co. 1 lett. a) D.Lgs, 22/97 (specificamente, quelli di cui vertesi, sub. 17 07 00),
rientrano nella nozione generale dei rifiuti, trattandosi di cose oggettivamente destinate all'abbandono, a nulla rilevando l'intenzione di riutilizzo da parte del detentore, la cui facoltà di recupero è condizionata a precisi adempimenti (nella specie, per quanto attiene al reimpiego in "rilevati, sottofondi stradali.." e simili, al c.d. "test di cessione", previsto dall'all. 1 p.
7.11.3 d), di cui all'allegato 1 del D.M. 5/2/98), in mancanza dei quali i materiali in questione vanno considerati, comunque, cose di cui il detentore ha l'obbligo di disfarsi (v. art. 6 co. 1 lett. a) sopra citato).
Nè miglior sorte merita la tesi del ricorrente, ove considerata alla stregua dei criteri (di controversa applicabilità in giurisprudenza, per i sospetti di contrasto con la normativa comunitaria europea) interpretativi della nozione di rifiuto, forniti dall'art. 14 del D.L. 8/7/02 n. 138 conv. con modd. nella L. 8/8/02 n. 178,
considerato che la riutilizzazione (come nella specie avvenuto) dei materiali di risulta in opere di sottofondo stradale da parte del detentore, senza l'adozione dei menzionati test di cessione (previsti all'evidente fine di evitare inquinamenti del sottosuolo), comunque li sottrae all'ambito di applicabilità delle deroghe apportate dal suddetto intervento normativo alla previgente disciplina, poiché la riutilizzazione, nello stesso o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, deve avvenire con modalità tali da non arrecare pregiudizi all'ambiente.
Al rigetto dei ricorsi consegue, infine, la solidale condanna dei ricorrenti alle spese.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 27 maggio 2004. Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2004