Sentenza 10 luglio 2013
Massime • 1
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il diritto all'indennizzo può essere riconosciuto anche in ipotesi di archiviazione per manifesta infondatezza della notizia di reato, vale a dire perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato. (Fattispecie nella quale la Corte ha negato la riparazione in presenza di un decreto di archiviazione per prescrizione del reato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/07/2013, n. 38167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38167 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 10/07/2013
Dott. PICCIALLI Patrizia - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere - N. 1079
Dott. MONTAGNI Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere - N. 11536/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PA NI N. IL 25/01/1951;
nei confronti di:
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;
avverso l'ordinanza n. 28/2012 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 11/01/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;
lette le conclusioni del PG Dott. D'Ambrosio Vito che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
PA EN, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Reggio Calabria, con la quale è stata rigettata la sua istanza di riparazione per l'ingiusta detenzione subita, prima in carcere dal 9 al 23 maggio 2005 e poi agli arresti domiciliari fino al 9 agosto dello stesso anno per i delitti di cui agli artt. 319 e 321, art. 322, comma 2, art. 326, aggravato L. n. 152 del 1991, ex art. 7 e art. 378 c.p., comma 2, contestati in continuazione ed in concorso con altri, riferiti a fatti del 2001, nell'ambito di un procedimento penale definito con archiviazione disposta dal GIP per intervenuta prescrizione dei reati, su conforme richiesta del PM, in data 13 dicembre 2010.
La Corte territoriale, richiamando conformi sentenze di legittimità, ha escluso quale fonte del diritto alla riparazione il decreto di archiviazione per intervenuta prescrizione, precisando che in questi casi la detenzione non può essere ritenuta ingiusta. Il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata deducendo, con il primo motivo, la violazione dell'art. 314 c.p.p. e la carenza di motivazione sul rilievo che il giudice della riparazione aveva posto a fondamento del diniego il provvedimento di archiviazione che, contrariamente a quanto sostenuto nell'ordinanza impugnata, non solo non dichiarava la prescrizione dei reati contestati al Paternò, ma procedeva al proscioglimento del medesimo senza alcuna motivazione, rinviando alle posizioni degli altri coimputati, delle quali soltanto una era stata archiviata per prescrizione. Con il secondo motivo, strettamente connesso, sostiene che erroneamente la Corte di merito aveva negato il diritto alla riparazione facendo riferimento alla declaratoria di prescrizione dei reati intervenuta con il decreto di archiviazione, rispetto al quale l'indagato non ha alcun potere di opposizione, riconosciuto solo alla persona offesa.
In data 29 aprile 2013 è stata depositata nella cancelleria di questa Corte dichiarazione del difensore di rinunciare al diritto alla trattazione in pubblica udienza del presente procedimento, rendendo così irrilevante, ai fini della definizione del medesimo, la questione di costituzionalità dell'art. 315, comma 3, in relazione all'art. 646 c.p.p., comma 1, in riferimento agli art. 117 Cost., comma 1, e art. 111 Cost., sollevata da questa Corte, a Sezioni Unite, con ordinanza in data 12 ottobre 2012 (dichiarata inammissibile dalla Corte Costituzionale con sentenza in data 18 luglio 2013, n. 214). CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
La Corte di merito, come emerge anche dalla lettura degli atti processuali, imposta dalla natura della censura, ha fondato il diniego della riparazione sul decreto di archiviazione in data 13 dicembre 2010 con il quale, in conformità alle conclusioni del PM, venivano richiamate le considerazioni esposte con riferimento ad un coimputato circa il decorso del termine di prescrizione, risultando gli addebiti tutti antecedenti all'ottobre 2001. Il giudice della riparazione ha poi evidenziato che il procedimento penale aveva così registrato non un accertamento dell'innocenza dell'istante o una declaratoria dell'ingiustizia formale del titolo, bensì una improcedibilità dell'azione penale per intervenuta prescrizione, rispetto alla quale la detenzione non poteva ritenersi ingiusta. La Corte territoriale, così argomentando, per quanto qui rileva, ha fatto corretta applicazione dell'art. 314 c.p.p., comma 3, - secondo il quale il decreto di archiviazione da luogo alla riparazione nei casi previsti dall'art. 314 c.p.p., comma 1, e cioè per manifesta infondatezza della notizia di reato (perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato).
In tale ipotesi non è richiesto l'ulteriore condizione della "decisione irrevocabile", posta dall'art. 314 cpv. per gli altri casi di archiviazione (che di norma sarà quella adottata all'esito di una richiesta di riesame o di una impugnazione avverso un provvedimento di rigetto di un'istanza a far cessare la custodia cautelare). Va ricordato, sotto questo profilo, che il diritto alla riparazione, ai sensi dell'art. 314 c.p.p., comma 2, spetta al prosciolto per qualsiasi causa o al condannato che nel corso del processo sia stato sottoposto a custodia cautelare, quando con decisione irrevocabile risulti accertato che il provvedimento che ha disposto la misura è stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 c.p.p.. Le disposizioni citate si applicano, alle medesime condizioni, a favore delle persone nei cui confronti sia pronunciato provvedimento di archiviazione ovvero sentenza di non luogo a procedere.
L'ipotesi normativa prevista dall'art. 314 c.p.p., comma 2, riguarda, pertanto, i casi in cui, a prescindere dall'esito del processo (quindi anche in caso di condanna), venga accertato con decisione irrevocabile che la custodia cautelare è stata disposta o mantenuta illegittimamente (ingiustizia formale della restrizione subita dall'imputato: in questo caso l'ingiustizia appartiene alla situazione cautelare, rilevano cioè i vizi della misura tipizzati dal legislatore ed accertati con provvedimento irrevocabile), cioè nell'assenza delle condizioni di applicabilità previste dall'art.273 c.p.p. (gravi indizi di colpevolezza) e art. 280 c.p.p. (titolo del reato, ovvero nell'ipotesi del reato punito con pena edittale inferiore al limite quantitativo indicato nell'art. 280 c.p.p.), situazioni non ricorrenti nel caso in esame.
È pur vero che l'art. 273 c.p.p., comma 2, aggiunge che la misura non può essere applicata nel caso in cui "sussiste" una causa di estinzione del reato, tra le quali si annovera la prescrizione;
tuttavia, è altrettanto vero che la norma, con la richiamata perentoria forma verbale, fa chiaro riferimento non ad un'ipotesi di successivo intervento di una causa di estinzione, dovuta alle dinamiche processuali, bensì alla sussistenza evidente ed "attuale", cioè all'atto dell'adozione del provvedimento custodiale, della causa di estinzione. Si vuole, in sostanza, sostenere che, secondo l'art. 273 c.p.p., comma 2 non è consentita l'emissione del provvedimento custodiale allorché pacificamente sussistano, già al momento dell'adozione del provvedimento stesso, le condizioni per la declaratoria di prescrizione del reato, non anche quando questa sia dichiarata per l'intervento di evenienze o situazioni connesse alle dinamiche del processo ovvero a seguito di valutazioni di merito affidate all'esclusivo apprezzamento del giudice del fatto. È, quindi, l'erronea valutazione circa la originaria ed evidente sussistenza di una causa di non applicabilità della misura che rileva ai fini della riparazione, non anche il mancato ricorso, in sede di applicazione della stessa, a valutazioni ed apprezzamenti riservati al giudice del merito in esito al dibattito processuale. Non si può, cioè, ritenere indebitamente emesso un provvedimento cautelare sol perché il giudice che lo ha adottato, dopo avere verificato la sussistenza delle relative condizioni, non ha preso in considerazione circostanze ancora non emerse o perché non ha anticipato valutazioni e giudizi che spettano solo al giudice del merito.
La conclusione della Corte di merito, nel caso in esame, è, pertanto, in linea con la giurisprudenza di questa Corte che non prevede quale fonte del diritto alla riparazione il decreto di archiviazione che non sia stato pronunciato per la manifesta infondatezza della notizia di reato, in conformità a quanto previsto dall'art. 314 c.p.p., comma 3, che richiama espressamente il medesimo art. comma 1 secondo il quale la domanda di riparazione può essere accolta solo quando sia intervenuta pronunzia liberatoria perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato (v. i principi richiamati nelle sentenze, pronunciate dalla Sez 4, 12 gennaio 2006, n. 4492, Di Munno ed altro;
22 maggio 1996, n. 1345, Municinò).
La decisione va confermata anche alla luce della sentenza 11 giugno 2008 n. 219, della Corte Costituzionale che ha risolto positivamente l'incidente di costituzionalità dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 314 c.p.p. "nella parte in cui non risulta previsto il diritto all'equa riparazione allorquando la pena definitivamente inflitta all'imputato, ovvero oggetto di una preclusione processuale che la sottragga a riforma nei successivi gradi di giudizio, risulti inferiore al periodo di custodia cautelare sofferto", così ampliando la portata della norma citata. La Corte costituzionale, con la sentenza in questione, ha ritenuto che non fosse possibile dare un'interpretazione "costituzionalmente orientata" dell' art. 314 c.p.p., comma 1 ma - rifacendosi alla sua precedente giurisprudenza ed in particolare alle decisioni che avevano riaffermato la natura "servente" della custodia cautelare rispetto al perseguimento delle finalità del processo e alla necessità di bilanciare gli interessi in gioco (esigenze di tutela della collettività e temporaneo sacrificio della libertà personale per chi non sia stato ancora definitivamente giudicato colpevole) - è pervenuta alla conclusione che ove "la custodia cautelare abbia ecceduto la pena successivamente irrogata in via definitiva è di immediata evidenza che l'ordinamento, al fine di perseguire le predette finalità, ha imposto al reo un sacrificio direttamente incidente sulla libertà che, per quanto giustificato alla luce delle prime, ne travalica il grado di responsabilità personale". E ha concluso precisando che "solo in apparenza la posizione di chi sia stato prosciolto nel merito dell'imputazione penale si distingue da quella di chi sia stato invece condannato (quanto, ovviamente, al solo giudizio circa l'ingiustizia della custodia cautelare che soverchi la pena inflitta)" perché in entrambi i casi "l'imputato ha subito una restrizione del proprio diritto inviolabile. In entrambi i casi, pertanto, ricorre l'obbligo di indennizzare il pregiudizio". Su tali basi la Corte Costituzionale ha ritenuto manifestamente irragionevole e pertanto lesiva dell'art. 3 Cost. la scelta legislativa di limitare il diritto alla riparazione ai soli casi di assoluzione nel merito dalle imputazioni, quindi dando rilevanza a tale esito del procedimento penale piuttosto che all'incidenza che la custodia cautelare ha esercitato sul bene inviolabile della libertà personale dell'individuo. Precisato, quindi, che non è di per sè automaticamente indennizzabile una lunga protrazione della custodia cautelare, trattandosi di "inconveniente fattuale" ed essendo probabile che ad una lunga carcerazione preventiva consegua una condanna di durata superiore, e valutata la costante giurisprudenza costituzionale secondo la quale sono prevalenti, nel bilanciamento tra interessi meritevoli di tutela, le esigenze di protezione della collettività rispetto al sacrificio temporaneo della libertà di chi non è stato giudicato in via definitiva, la Corte Costituzionale ha, pertanto, affermato il principio della indennizzabilità della custodia cautelare che abbia avuto una durata superiore alla pena inflitta o a quella che avrebbe potuto essere inflitta (come era avvenuto nel caso sottoposto alla Corte costituzionale). La naturale conseguenza di queste argomentazioni è stata la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 314 per violazione del principio di uguaglianza disciplinato dall'art. 3 Cost. secondo le argomentazioni sopra indicate.
Questa Corte ha ripetutamente chiarito (v. Sez. Unite 30 ottobre 2008, Pellegrino, rv. 241855; Sez. 4, 19 febbraio 2009, Cicione ed altro, rv. 243210) la portata della pronunzia, affermando costantemente che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, non sussiste il diritto all'indennizzo in caso di estinzione del reato per prescrizione, amnistia o remissione della querela, salvo che la durata della custodia cautelare sofferta risulti superiore alla misura della pena astrattamente irrogabile o irrogata - nel qual caso, comunque, la riparazione può essere riconosciuta soltanto per la parte di detenzione subita in eccedenza.
Non sono, pertanto, condivisibili i rilievi formulati nel ricorso, con il secondo motivo di censura, avverso il provvedimento impugnato, le cui argomentazioni, secondo l'assunto difensivo, porterebbero a sostenere l'incidenza pregiudizievole del decreto di archiviazione sul diritto dell'indagato ad una equa riparazione per la custodia cautelare subita, non rientrando il caso in esame tra le ipotesi di ingiustizia sostanziale o formale della restrizione subita dall'istante, come sopra delineati.
Al rigetto del ricorso consegue ex art. 616 c.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 luglio 2013. Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2013