Sentenza 6 febbraio 2014
Massime • 1
Ai fini della verifica della tempestività della proposizione del giudizio d'appello, deve aversi riguardo alla data di deposito dell'atto di impugnazione presso la sede centrale del tribunale, non avendo alcuna rilevanza la successiva data in cui tale atto è recapitato presso la sede distaccata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/02/2014, n. 24595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24595 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro A. - Presidente - del 06/02/2014
Dott. FOTI G. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - N. 250
Dott. VITELLI CASELLA LU - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SERRAO Eugenia - Consigliere - N. 19558/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AS OR N. IL 21/09/1977;
NZ CA MA N. IL 27/10/1977;
avverso la sentenza n. 337/2011 CORTE APPELLO di TRENTO, del 14/11/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/02/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO FOTI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. POLICASTRO Aldo che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito il difensore avv. Paniz e Patelmo che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
-1- AS IS e NZ LU RI, legali rappresentanti della "V.P. ELLE s.n.c. di AS IS e C." sono stati tratti a giudizio davanti al Tribunale di Trento per rispondere del reato di lesioni colpose commesse, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, in pregiudizio del dipendente VA MA.
Secondo l'accusa, i due imputati, per colpa dovuta a negligenza e imprudenza, nonché alla violazione del D.Lgs. n. 624 del 1994, artt. 37 e 38, non avendo adeguatamente curato la formazione professionale del dipendente e non avendolo informato dei rischi connessi con l'attività lavorativa prestata, consistente nel manovrare un carrello elevatore, hanno cagionato al VA gravissime lesioni invalidanti, con paralisi completa dell'arto inferiore destro, grave compromissione dell'arto sinistro e funzione deambulante compromessa, nonché eviscerazione degli organi pelvici e lacerazioni degli organi interni dovute a schiacciamento del bacino.
Era accaduto che il lavoratore, assunto da circa un anno con mansioni di saldatore e saltuariamente adibito alla manovra di un carrello elevatore di considerevoli proporzioni, nell'utilizzare detto mezzo, affidatogli per movimentare dei pannelli di calcestruzzo, dopo averlo arrestato su un falso piano (con pendenza media di 20 cm. su una lunghezza di 5 metri), era sceso dal muletto per aiutare un collega di lavoro ad imbragare uno di detti pannelli. Nel corso di tale operazione, il carrello si era messo in movimento nella direzione del VA che ne era stato investito e schiacciato con la ruota sinistra contro le travi di calcestruzzo.
Si accertava nell'immediatezza del fatto che il freno di stazionamento del carrello era perfettamente funzionante e che il VA, secondo quanto documentalmente emerso, stato addestrato dai datori di lavoro, all'utilizzo di detto mezzo, per circa due mesi. -2- Con sentenza del 13 aprile 2011, il Tribunale di Trento, sezione distaccata di Borgo Valsugana, ha assolto sia il AS che il NZ perché il fatto non costituisce reato.
Ha ritenuto il giudicante che, alla luce delle emergenze dibattimentali, nessuna responsabilità potesse ascriversi ai due imputati in ordine all'infortunio patito dal lavoratore. Precisato che la dinamica dell'incidente risultava pacificamente accertata, il tribunale ha osservato che l'unica incertezza si riferiva alle condizioni nelle quali il VA aveva lasciato il mezzo prima di scendere ad aiutare il collega cinese: secondo l'infortunato, con il motore spento, il freno di stazionamento tirato, almeno in parte, e le forche appoggiate in terra, secondo il teste AT MA (autista che effettuava trasporti per altra ditta, accorso alle grida del VA), con motore acceso e con il freno di stazionamento non attivato, secondo aveva appreso dal NZ, pure accorso in soccorso del dipendente. Incertezza infine risolta dal giudice di primo grado in favore della tesi dello AT, le cui dichiarazioni sono state ritenute riscontrate anche in sede di CTU, espletata nelle forme dell'incidente probatorio, che ha accertato la conformità del carrello elevatore alle norme di sicurezza, l'efficienza del freno di stazionamento, funzionante ed idoneo a bloccare la macchina, sicché doveva ritenersi che, essendosi questa mossa spontaneamente, ciò era accaduto perché il freno non era stato tirato, o non era stato tirato a sufficienza. Il lavoratore, quindi, secondo il giudicante, non era, sul punto, credibile, così come non lo era laddove aveva dichiarato di non essere stato istruito sull'uso del mezzo, essendo stato a tal proposito smentito dalle dichiarazioni rese dal teste collega di lavoro KU VI e dalle indagini svolte in merito dall'ispettore del lavoro.
Il giudice di primo grado ha, quindi, ritenuto che l'evento era stato determinato non da condotte colpose ascrivibili ai due imputati, bensì alla manovra, ritenuta del tutto anomala, dello stesso lavoratore che aveva, nel rilevato frangente, violato diverse regole di cautela, dallo stesso conosciute, quali quelle che vietavano di scendere dal carrello elevatore durante le operazioni di carico ed imponevano, nel caso di arresto del mezzo, di spegnere il motore e di tirare il freno di stazionamento. Di qui, la sentenza assolutoria. -3- Su appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento, la Corte d'Appello di Trento, con sentenza del 14 novembre 2012, in riforma della decisione di primo grado, ha ritenuto i due imputati colpevoli del delitto loro contestato e, riconosciute ad ambedue le circostanze attenuanti generiche, dichiarate equivalenti alle aggravanti contestate, ha condannato ciascuno di essi alla pena, sospesa alle condizioni di legge, di due mesi di reclusione.
La corte territoriale, respinta preliminarmente l'eccezione di inammissibilità dell'appello per tardi vita dello stesso (sul rilievo che l'impugnazione era stata deposita in termini presso la cancelleria del Tribunale di Trento), nel merito, ha ritenuto che le attività di formazione e di informazione del lavoratore infortunato - che avrebbero richiesto, per le proporzioni e la pericolosità del mezzo, una formazione particolarmente "incisiva", la indicazione di procedure di lavoro rigorose (quali la verifica del corretto funzionamento del freno a mano prima di scendere dal mezzo e l'apposizione di zeppe alle ruote nel caso di arresto in terreno non perfettamente piano) e la prescrizione di divieti precisi e tassativi (di scendere dal mezzo che si sta conducendo, di porsi davanti allo stesso) - non si erano svolte in maniera idonea. In particolare, il giudice del gravame ha rilevato come dagli atti acquisiti fosse emersa l'estrema genericità del documento di valutazione dei rischi e l'inidoneità della attività di prevenzione e formazione, non essendo stati esplicitati i rischi considerati e le criticità della prestazione affrontate in sede formazione.
Non vi era dunque prova, nelle acquisizioni documentali in atti, dell'effettivo svolgimento di un'adeguata informazione ed istruzione del lavoratore infortunato, ne' le prescrizioni connesse all'uso del carrello erano state richiamate in appositi cartelli apposti sulla macchina, ne' risultava che gli imputati avessero svolto la dovuta vigilanza circa il rispetto, da parte dei lavoratori, degli obblighi di non scendere dal mezzo durante le lavorazioni e di non porvisi davanti in caso di arresto. Inoltre, non era stato messo a disposizione del lavoratore il libretto di istruzioni del muletto, non rinvenuto.
Tali carenze si sono poste, secondo la corte territoriale quali cause dirette dell'incidente subito dal VA che, da parte sua, non aveva posto in essere alcuna manovra anomala ed imprevedibile, tale da poter essere considerata, rispetto all'evento, quale fatto eccezionale sopravvenuto, da solo sufficiente a cagionarlo. Di qui, l'affermazione di responsabilità degli imputati. -4- Detta sentenza viene congiuntamente impugnata dai due imputati per il tramite dei comuni difensori, avv.ti MA Paniz e Paolo Patelmo, con distinti ricorsi depositati, rispettivamente, il 18 ed il 19 marzo 2013.
4.1- Nell'atto a firma dell'avv. Paniz, si deduce:
a) Errata applicazione degli artt. 585, 544 e 540 cod. proc. pen.. Ripropongono i ricorrenti l'eccezione di inammissibilità dell'appello del PM in quanto, a loro giudizio, proposto tardivamente, ciò sul rilievo che, secondo quanto emerge dal timbro apposto sul documento, lo stesso è pervenuto alla cancelleria della sezione distaccata di Borgo Valsugana il 4 luglio 2011, laddove il termine di presentazione scadeva il 26 (27) giugno 2011. Non rileverebbe, peraltro, secondo i ricorrenti, la data di deposito dell'atto impugnatorio presso il Tribunale di Trento, atteso che lo stesso deve ritenersi formalmente depositato solo nel momento della sua ricezione presso la cancelleria della sezione distaccata;
b) Violazione dell'art. 40 cod. pen.. Si sostiene nel ricorso che l'evento lesivo non avrebbe potuto essere ascritto a responsabilità degli imputati in considerazione del comportamento abnorme tenuto dal lavoratore, che aveva interrotto il nesso causale ipotizzato, individuato dal giudice di secondo grado nella mancata specifica formazione del dipendente. Rilevano i ricorrenti che il carrello era conforme alle norme CEE e perfettamente funzionante ed efficiente, anche con riferimento all'impianto frenante, e che il VA era perfettamente a conoscenza delle modalità di utilizzo dello stesso, anche con riguardo alle regole previste per un corretto stazionamento del mezzo. L'incidente costituirebbe, quindi, solo la conseguenza della disattenzione del lavoratore, peraltro già in passato, presso altra azienda, impiegato nella manovra di carrelli elevatori. Lo stesso infortunato, inoltre, ha dichiarato di sapere perfettamente che avrebbe dovuto, prima di scendere dal mezzo, spegnere il motore ed attivare il freno di stazionamento.
Tanto osservato, si rileva nel ricorso che non appare comprensibile in che modo la condotta alternativa lecita, da parte degli imputati, avrebbe potuto evitare l'evento. Sotto tale aspetto, l'esame valutativo della corte territoriale appare ai ricorrenti fortemente in contraddizione con l'utilizzo di un profilo argomentativo che non collida con le regole di comune ed elementare esperienza;
c) Vizio di motivazione della sentenza impugnata, laddove il giudice del gravame non avrebbe indicato le ragioni per le quali una formazione più specifica sulle modalità di stazionamento del carrello o la presenza del libretto di istruzioni all'interno dello stesso, avrebbero dissuaso il lavoratore dall'omettere di spegnere il motore e di tirare il freno a mano. Ciò anche in considerazione del fatto che i corsi di formazione, peraltro non obbligatoli per i mulettisti, non prevedono alcuna lezione dedicata allo stazionamento del mezzo - trattandosi di conoscenza assodata e di comune esperienza - e che tutti i muletti, per anni utilizzati dall'infortunato, prevedevano un identico metodo di stazionamento mediante freno a mano.
4.2- Nell'atto a firma dell'avv. Patelmo, si deduce:
a) Vizio di motivazione della sentenza impugnata, travisamento della prova.
Premesso che là sentenza impugnata:
-ha ritenuto accertato che nel caso in esame era mancata, in punto di formazione del lavoratore infortunato e di informazione circa i rischi connessi con l'attività lavorativa esercitata, la precisa indicazione delle norme di sicurezza da adottare, con riguardo, in particolare, alla specificazione dei divieti di scendere durante il carico e la movimentazione del carrello e di porvisi davanti durante le fasi di lavorazione;
-ha individuato la mancanza di informazione del dipendente nella estrema genericità del documento di valutazione dei rischi, nella mancanza del libretto d'uso e manutenzione del mezzo, nella mancanza della prescrizione di non scendere dalla macchina mentre la stessa era attiva e nella mancanza di cartelli sul carrello che segnalassero la pericolosità del mezzo ed indicassero le cautele da adottare;
tanto premesso, dunque, i ricorrenti denunciano il travisamento della prova, con riguardo:
-al diniego, da parte dei giudici del gravame, della presenza in atti di elementi probatori significativi dai quali era possibile dedurre che erano state fornite al manovratore del muletto precise istruzioni di non scendere dal mezzo durante la sua movimentazione nella fase di carico;
sul punto aveva anche reso testimonianza il collega di lavoro della vittima, KU VI, le cui dichiarazioni sarebbero state del tutto ignorate;
ed ancora, laddove è stata ritenuta significativa, in tesi d'accusa, la mancanza del libretto di istruzioni del carrello, senza considerare che detto libretto non poteva certo contenere istruzioni concernenti il divieto di scendere dal mezzo senza avere prima inserito il freno a mano;
-alla mancata considerazione di elementi di giudizio che avrebbero meritato attenzione da parte della corte territoriale;
in particolare, sarebbero state ignorate le dichiarazioni degli imputati e la documentazione fotografica attestante la presenza di cartelli di avvertimento posti sul muletto;
del tutto assente sarebbe, poi, la motivazione in punto di valutazione della irrilevanza di concause rispetto ai fatti addebitati agli imputati, ravvisabili, anzitutto, nella condotta del lavoratore;
b) Violazione di legge, laddove la corte territoriale ha respinto l'eccezione di inammissibilità dell'appello del pubblico ministero, perché depositato tardivamente (si tratta della medesima censura svolta nel ricorso a firma dell'avv. Paniz.
Si conclude, quindi, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata, ovvero la declaratoria di inammissibilità dell'appello del PM avverso la sentenza di primo grado.
CONSIDERATO IN DIRITTO
-1- Infondata è la censura concernente l'asserita intempestività dell'appello proposto dal PM avverso la sentenza assolutoria del tribunale.
A tale proposito, la corte territoriale ha osservato che dagli atti emerge che l'atto di appello, datato 24 giugno 2011, era stato depositato presso la cancelleria del Tribunale di Trento il 25 giugno successivo e che nella stessa data esso era stato trasmesso alla sezione distaccata di Borgo Val Sugana. L'impugnazione, dunque, è stata, secondo il giudice del gravame, tempestivamente proposta, atteso che il relativo termine (45 giorni dalla scadenza dei 30 giorni fissati per il deposito della sentenza di primo grado, emessa il 13.4.11 e depositata l'11 maggio successivo) scadeva il 27 giugno 2011.
A tali considerazioni, non contestate dai ricorrenti in punto di riferimenti temporali e di modalità di proposizione dell'appello, si osserva dagli stessi che, essendo pervenuto l'atto impugnatorio alla sezione distaccata il 4 luglio 2011, i predetti termini sarebbero irreparabilmente trascorsi, dovendosi avere riguardo alla data di recapito dell'atto presso la sezione di Borgo Valsugana. Osservazione che la Corte ritiene palesemente infondata, sul rilievo che, ai fini della tempestività dell'appello, deve aversi riguardo alla data del deposito dell'atto presso la sede centrale del tribunale, nulla rilevando quella di arrivo della stessa presso la sede distaccata.
È stato, invero, ripetutamente affermato (Cass. nn. 36352/04, 42172/06, 5209/13), sia pure con riferimento a questioni in materia di competenza o di attribuzione degli affari tra sede centrale e sede distaccata, che le sezioni distaccate, sia di tribunale che di corte di appello, mancano di qualsiasi autonomia rispetto alla sede centrale, della quale costituiscono semplici articolazioni interne dell'ufficio unico da cui dipendono, essendo previste solo per ragioni di organizzazione interna, prive di rilievo esterno. Proprio alla stregua di tali principi, è stato affermato che è ammissibile l'impugnazione del provvedimento, emesso dal tribunale in sezione distaccata, che sia stata proposta con atto depositato presso la cancelleria della sede principale (Cass. n. 22052/11). In particolare, si è sostenuto che il PM - che è, peraltro costituito in un unico ufficio, competente per l'intero territorio del circondario - può legittimamente presentare l'atto d'impugnazione nella cancelleria della sede centrale del tribunale da cui la sezione distaccata dipende e di cui costituisce semplice articolazione. E dunque, nel caso di specie, certamente tempestivo deve ritenersi il deposito, in data 25 giugno 2011, dell'atto di appello del PM presso la cancelleria della sede centrale del tribunale, nulla rilevando che esso sia pervenuto, nella sede distaccata, il 4 luglio successivo. -2- Nel merito, il ricorso è fondato.
2.1- Secondo quanto accertato dallo stesso giudice del gravame, dalla perizia espletata in sede di incidente probatorio è emerso che il carrello elevatore utilizzato dal lavoratore il giorno dell'incidente era conforme alle norme di sicurezza;
in particolare, è stato accertato che il freno di stazionamento era perfettamente funzionante poiché le prove eseguite avevano evidenziato che, posizionato il carrello nello stesso luogo ove l'infortunio si era verificato, lo stesso, malgrado la lieve pendenza, una volta tirato il freno a mano, non si era mosso. Ne ha dedotto lo stesso giudice del gravame che probabilmente il VA non aveva "tirato la leva del freno a mano fino a fine corsa".
È stato altresì accertato, secondo quanto emerge dalla lettura della sentenza impugnata, che dalla documentazione acquisita in atti, relativa alla valutazione dei rischi ed alla formazione dei lavoratori, risultava che, con riferimento ai rischi derivanti dalle lavorazioni (rumori, movimentazione carichi, schiacciamento, ustioni, schegge, rischio di incendio), il responsabile della sicurezza aveva istruito, con il socio, "i lavoratori addetti ai muletti, avendoli seguiti per un paio di mesi alla movimentazione". Mentre nel documento relativo al sistema di sollevamento con muletto erano state indicate le modalità d'uso dello stesso con riferimento alla posizione delle catene, alla presenza dell'aiutante, alla fase di sollevamento e trasporto dei carichi.
Formazione tuttavia ritenuta dal giudice del gravame "non incisiva", e dunque non sufficiente.
Ha infine ricordato lo stesso giudice che il teste KU VI, compagno di lavoro del VA, aveva riferito che anche lui sapeva condurre il muletto perché gli avevano insegnato a manovrarlo, e, nel caso di trasporti di materiale fuori dal capannone, gli era stato raccomandato, nel fermarsi, di "mettere giù le forche a terra, tirare i freni e spegnere il motore, dopo scendere giù". Deposizione dalla quale, ha osservato lo stesso giudice del gravame, non emergeva tuttavia che fosse stato posto il divieto per l'operatore di scendere dal carrello durante le fasi della lavorazione.
Sulla base di tali acquisizioni, che avevano determinato il primo giudice ad emettere sentenza assolutoria nei confronti dei due imputati, la corte territoriale, andando in contrario avviso rispetto alla decisione di primo grado, ha ritenuto di rilevare specifici profili di colpa a carico dei due imputati nell'inadeguata formazione del lavoratore e nell'omessa vigilanza in ordine al rispetto, da parte dello stesso, del divieto di scendere dal mezzo nel corso delle lavorazioni e di porsi davanti allo stesso.
A tali colpose omissioni, secondo la stessa corte, deve essere causalmente ricondotti l'infortunio patito dal VA che, mentre era intento a svolgere le mansioni affidategli e senza avere posto in essere alcuna condotta anomala o imprevedibile, era stato travolto dal carrello.
2.2- Orbene, osserva la Corte che la decisione impugnata è frutto della mancata o errata applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di nesso di causalità e delle norme di riferimento (art. 41 c.p., comma 2). Se è vero, infatti, che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, le disposizioni in materia antinfortunistica rispondono all'esigenza di garantire l'incolumità dei lavoratori anche in presenza di condotte negligenti ed imprudenti dei medesimi, è tuttavia altrettanto vero che, secondo la stessa giurisprudenza, la condotta del lavoratore può giungere ad interrompere il nesso causale (tra condotta colposa del datore di lavoro ed evento determinatosi) allorché si presenti, oltre che gravemente negligente ed imprudente, del tutto imprevedibile.
Si è quindi sostenuto che il datore di lavoro è esonerato da responsabilità quando il comportamento del lavoratore sia abnorme, tale essendo stato definito il comportamento imprudente del lavoratore che, o sia stato dallo stesso posto in essere in maniera del tutto autonoma ed in un ambito estraneo alle mansioni affidategli - e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro - ovvero, pur rientrando nelle mansioni che gli sono proprie, sia consistito in qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili, e quindi prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nello svolgimento delle mansioni affidategli (v. ex plurimis Cass. n. 952/97, Maestrini, e n. 40164/04). 2.3- Tali principi non sono stati adeguatamente considerati dai giudici del gravame che hanno altresì erroneamente applicato l'art. 41 c.p., comma 2. In realtà, essendo stato accertato che il carrello elevatore manovrato dal VA era perfettamente funzionante, compreso l'impianto frenante, deve necessariamente ritenersi che l'infortunio si è verificato, non tanto perché l'operatore è sceso dalla macchina o perché si è posto davanti alla stessa, comunque contravvenendo ad elementari regole di prudenza, quanto perché, prima di scendere dal mezzo, non ha provveduto ad azionare il freno di stazionamento, ovvero lo ha azionato in maniera non corretta, come del resto hanno rilevato gli stessi giudici del gravame (lo stesso VA, si legge nella sentenza, aveva dichiarato di non ricordare di avere completamente azionato il freno prima di scendere dal carrello). L'infortunio, cioè, ha trovato la sua scaturigine nel mancato ovvero nello scorretto uso del freno di stazionamento, cioè nella violazione, da parte del lavoratore, di elementari regole di prudenza;
in particolare, di quella che impone, nel caso di arresto di un qualsiasi veicolo, specie se in un luogo in pendenza, la corretta attivazione della leva del freno. Regola che, peraltro, lo stesso giudice del gravame ha riconosciuto essere stata richiamata al lavoratore ed allo stesso ben nota fin dal tempo in cui, alle dipendenze di altra ditta, manovrava un carrello elevatore, sia pure di più ridotte dimensioni.
Se questa è l'origine dell'incidente, sembra evidente che la tesi della "non incisiva" formazione del lavoratore - negata tuttavia dagli imputati, che hanno richiamato la documentazione in atti, gli accertamenti eseguiti dall'ispettore del lavoro e le testimonianze rese dai compagni di lavoro dell'infortunato, cui ha fatto preciso riferimento il giudice di primo grado che ha ricordato, oltre che la testimonianza di KU VI, le dichiarazioni rese da HE UQ e da Hu AN, ed inoltre quelle del titolare della ditta presso la quale il lavoratore infortunato aveva svolto, per quasi ventun anni, anche mansioni di carrellista, e quelle di NE VA, che aveva dichiarato di avere istruito il VA nell'uso del muletto, compresa la manovra di arresto dello stesso che prevedeva lo spegnimento del motore, l'inserimento del freno a mano e l'appoggio per terra delle forche - perde qualsiasi rilievo in punto di efficienza causale della condotta dei due imputati rispetto all'evento. Questo essendo stato evidentemente causato dall'errata manovra del VA, che si è posta quale causa sopravvenuta idonea, per la sua evidente abnormità ed imprevedibilità, ad interrompere il nesso causale tra la condotta contestata e l'evento determinatosi.
In altri termini, se agli odierni ricorrenti è stato rimproverato di non avere "incisivamente" curato la formazione del dipendente, deve prendersi atto del fatto che non poteva certo ragionevolmente prevedersi che il VA, peraltro da anni addetto anche alla conduzione di carrelli elevatori, potesse omettere di inserire, ovvero inserire in maniera errata, il freno a mano, dopo avere, peraltro, arrestato il mezzo in zona in pendenza. Ove anche "non incisiva", la formazione del lavoratore non poteva non essere sufficiente almeno quel tanto che bastava per fargli comprendere la necessità, una volta arrestato il carrello, di azionare correttamente la leva del freno in modo da assicurare lo stazionamento del veicolo. Appartiene, invero, alla più elementare e comune esperienza di chiunque si trovi a condurre veicoli del genere più diverso (dalla "Panda" al "TIR", portati quali esempio nella sentenza impugnata), la necessità, nel fermare un qualunque veicolo, di azionare il freno a mano, specie se la sosta avviene in luogo non pianeggiante.
Nè può attribuirsi agli imputati una omessa vigilanza del lavoratore, incaricato di eseguire mansioni alle quali era da anni anche addetto e che per anni aveva mostrato di saper svolgere senza errori e nel rispetto delle norme di settore.
2.4- A fronte di tale evidente e grave imprudenza del lavoratore, le considerazioni svolte dal giudice del gravame si presentano del tutto irrilevanti, oltre contraddittorie rispetto alle stesse premesse fattuali dal medesimo evidenziate, e persino generiche. Così, laddove nella sentenza impugnata è stata segnalata l'assenza di una "incisiva" formazione del lavoratore infortunato, essendo stato il documento di valutazione dei rischi ritenuto estremamente generico poiché "non consente di apprezzare l'idoneità dell'attività di prevenzione e formazione, non essendovi alcuna esplicitazione dei rischi considerati e delle criticità della prestazione affrontate nella formazione".
Affermazione che si pone in contrasto, non solo con quanto in proposito osservato dal giudice di primo grado, sul punto non smentito dai giudici del gravame, circa quanto emerso dalle testimonianze rese dall'ispettore del lavoro (che, come sopra già rilevato, ha richiamato quanto emerso dalla documentazione acquisita e dalle informazioni testimoniali ricevute dai colleghi di lavoro del VA e da altri testi), ma anche con quanto dallo stesso giudice del gravame richiamato in punto di fatto in ordine alle dichiarazioni rese da KU VI, il quale ha riferito, come si è già avuto modo di rilevare, di sapere anche lui condurre il muletto perché gli avevano insegnato a manovrarlo e gli era stato raccomandato, nel fermarsi, di "mettere giù le forche a terra, tirare i freni e spegnere il motore, dopo scendere giù".
Lo stesso giudizio di "non incisività" della formazione si presenta generico, laddove non ha precisato il giudice del gravame, ne' comprende questa Corte, in che termini avrebbe dovuto essere "incisiva" la formazione a fronte della condotta gravemente imprudente del lavoratore che, prima di scendere dal muletto e porvisi davanti, avrebbe dovuto eseguire una manovra assolutamente ovvia e nota a chiunque si ponga alla guida di un veicolo, la cui esecuzione non avrebbe dovuto richiedere altro che maggiore attenzione da parte dell'operatore, non certo formazioni o informazioni particolari.
Non si comprende quale avrebbe potuto essere la formazione "incisiva" che avrebbe dovuto esser assicurata al lavoratore, tale da essere capace di evitare l'evento prodottosi, ed a quale procedura "rigorosa" egli avrebbe dovuto essere addestrato (in sentenza sono state richiamate la verifica del corretto funzionamento del freno a mano prima di scendere dal mezzo e l'apposizione di zeppe alle ruote), rispetto a quella nascente, non solo dall'esperienza specifica, dallo stesso maturata anche presso altra ditta, di conduttore di carrelli (certamente significativa, a prescindere dalle dimensioni del mezzo, poiché anche il più leggero dei mezzi industriali e degli stessi veicoli di uso civile richiede, una volta arrestato dal conducente, l'utilizzo del freno di stazionamento), ma dalla comune esperienza quotidiana e dalle più elementari regole della logica e di elementare prudenza, note a chiunque conduca un qualsiasi tipo di veicolo, industriale o civile. Esperienza e regole elementari, che impongono al conducente di qualsiasi veicolo - ove anche si tratti di un'utilitaria che circoli su una strada - di azionare il freno di stazionamento allorché si arresti e scenda dal mezzo, specie se il luogo dell'arresto sia in pendenza, e di accertarsi che la leva del freno sia stata correttamente azionata. 2.5- In tale contesto, nessun rilievo presentano le ulteriori osservazioni svolte dal giudice del gravame in punto di assenza del libretto di uso e manutenzione del carrello, assenza di cartelli, mancata apposizione di zeppe alle ruote. Si tratta, invero, di osservazioni che non spostano i termini della questione, poiché a nessuna delle citate circostanze può attribuirsi un qualche apprezzabile rilievo causale a fronte della evidente e plateale imprudenza del Delvai, come più volte sopra evidenziata e descritta.
Ciò anche a non voler considerare:
-che la cartellonistica ritenuta mancante per l'assenza di avvisi circa "la pericolosità del mezzo e delle cautele da osservare nella conduzione" dello stesso, certamente avrebbe dovuto riguardare prescrizioni sulle modalità di utilizzo del carrello ed i correlati divieti, non certo la precisazione - del tutto ovvia - che l'operatore, dopo essersi arrecato su un luogo in pendio deve, prima di scendere dal mezzo, azionare il freno;
-che l'apposizione delle zeppe non avrebbe impedito l'evento, poiché il VA, per eseguire tale operazione, avrebbe dovuto portarsi davanti al carrello, comunque non correttamente stazionato;
-che la presenza del libretto di uso e manutenzione del veicolo non avrebbe avuto nessun effetto, poiché la regola di azionare il freno prima di scendere da un mezzo non sta certo scritta nel predetto manuale, costituendo la stessa l'elementare e più ovvio corredo della primaria esperienza di chiunque si trovi a condurre un veicolo. -3- Non può, in conclusione, porsi in dubbio che, nel caso oggetto di esame, non possono attribuirsi ai datori di lavoro del VA condotte causalmente rilevanti nella determinazione dell'evento verificatosi, essendosi posta la condotta del lavoratore quale causa unica e determinante dell'evento stesso, avendo assunto tale condotta i caratteri della abnormità e della imprevedibilità, ed essendo quindi assurta quale causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento.
Ciò che evidentemente esonera i due imputati da ogni responsabilità.
-4- La ritenuta fondatezza del motivo concernente la - qui riconosciuta - incidenza con effetto interruttivo (art. 41 c.p., comma 2) del comportamento della persona offesa sul nesso causale tra la condotta rimproverata agli imputati e l'evento lesivo, comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2014.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2014