Sentenza 15 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/04/2002, n. 5400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5400 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2002 |
Testo completo
୯୫ce 67443 E 6 N 15400/ 02 8 O 9 I 1 . Z 5 / REPUBBL 4 A . / L N R 6 A T 2 . I S . I NOME DE POPOLO ITALIANO B R R . G A . L E L D R T A TE SUPREMA DI CASSAZIONE L U . Oggetto E A B B D I D A I R T IVA G SEZIONE TRIBUTARIA E T N T 1 PROVA AVVENUTA A L 3 I S N 3 ESPORTAZIONE E R . Josta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: E N R.G.N. 1265/00 t. Michele CANTILLO Presidente t. Enrico PAPA Consigliere 16296 Cron.Rel. Consigliere Dott. Enrico ALTIERI Rep. Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere Ud. 06/12/01 Dott. Stefano MONACI Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. Sole SEN TENZA per diritti € 077 18 APR. 2002 sul ricorso proposto da: il IL CANCELLIERE MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro 27 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, Richiesta copia studio dal Sig. Spoe presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo per diritti € 0.77 rappresenta e difende ope legis;
il 18 APR. 2002 IL CANCELLIERE
- ricorrente -
contro
MZ SPA;
- intimato avversO la sentenza n. 376/97 della Commissione tributaria regionale di TORINO, depositata il 18/11/98; 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica . N 2486 udienza del 06/12/01 dal Consigliere Dott. Enrico ALTIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. § 1. Svolgimento del processo I l 27 maggio 1988 l'ufficio i.v.a. di Novara redi- geva nei confronti della M & Z s.p.a. un processo ver- bale di constatazione, contestando il mancato appura- mento di una bolletta doganale per esportazione in Ir- landa. La società veniva invitata a produrre documenta- la regolare uscita dalla zione idonea a dimostrare خيصة merce dal territorio nazionale. Ritenendo che tale dimostrazione non fosse stata fornita, l'ufficio emetteva avviso di rettifica per re- cuperare l'imposta, irrogando le sanzioni pecuniarie. La società impugnava tale atto dinanzi alla commis- sione tributaria di primo grado, la quale accoglieva il ricorso. L'appello dell'ufficio veniva rigettato dalla com- missione tributaria regionale del Piemonte, con senten- za 26 giugno 1997 - 18 novembre 1998, nei cui confronti 1'Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un mezzo d'annullamento. La società intimata non ha svolto attività difensi- va. 2 2. Il motivo di ricorso Deducendo vizio di motivazione contraddittoria OV- vero contrasto tra motivazione e dispositivo, in rela- zione all'art. 360, comma primo, n.5, cod. proc. civ., 1'Amministrazione deduce che la motivazione della sen- tenza impugnata è in manifesto contrasto col dispositi- vo. Infatti, dopo aver premesso che i motivi d'appello erano fondati, la commissione regionale aveva osservato che la società non avesse fornito la prova dell'avvenu- ta esportazione, e cioè l'attestazione dell'ufficio do- ganale di destinazione. Il dispositivo di rigetto del- l'appello sarebbe, perciò, in manifesto contrasto con la motivazione. Con conseguente nullità della sentenza. $ 3. Motivi della decisione Le censure meritano accoglimento. Come ha esatta- mente dedotto la difesa dell'Amministrazione, la sen- tenza impugnata presenta un insanabile contrasto tra motivazione ( che parte dalla premessa della fondatezza dell'appello dell'ufficio e contiene argomentazioni fa- vorevoli alla tesi del fisco ) e il dispositivo, nel quale viene pronunciato il rigetto del gravame. Tale contrasto comporta, ovviamente, la cassazione dell'intera sentenza, con rinvio ad altra sezione della commissione tributaria regionale del Piemonte, alla quale è affidata anche la decisione sulle spese del 3 presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione;
accoglie il ricorso;
cassa e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della commissione tributaria regionale del Piemonte. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la Sezione tributaria, il 6 dicembre 2001. Il Presidente Il Consigliere estensore Michele Cantil Enrico Altieri оч L CANCE✓✓TER IL CANCELLIERE (1 DEPOSITATO IN CALCELLERIA Osvaldo Ascanio Oggi 15 APR. 2002. IL CANCELLIERE C1 OsvaldoAscanio E N 6 8 O I 9 5 1 Z . / A 4 N / R . 6 T A 2 S I B I . . R R G . L E P A . L R A T D . U L A B E B D A D I T I R E A S 1 I T T N 3 R E N 1 S E E . I R T A N F A M 4