Sentenza 27 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/04/2001, n. 6144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6144 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLIC6144144/01 IN NOME DEL PO LO ALIAN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA Presidente R.G.N. 22312/98 Dott. Federico ROSELLI Consigliere Cron. 13400 Dott. Raffaele FOGLIA Rel. Consigliere Rep. Dott. Maura LA TERZA Consigliere Ud. 19/01/01 ConsigliereDott. Raffaele DI LELLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
-
- ricorrente -
contro
LA EL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA L,MANTEGAZZA 24, presso lo studio dell'avvocato GARDIN Luigi, rappresentata e difesa dall'avvocato DE GIORGI ANTONIO, giusta delega in atti;
- controricorrente 2001 avverso la sentenza n. 2119/98 del Tribunale di LECCE, 276 -1- i depositata il 27/07/98; R.G.N. 251/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/01/01 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 6.2.1998 il Ministero dell'Interno impugnava la sentenza del Pretore di Lecce, depositata il 27.10.1997, la quale aveva riconosciuto il diritto di IC LA all'indennità di accompagnamento con decorrenza 1.1.1993, oltre agli accessori. Costituitosi il contraddittorio, resistente l'appellata, il Tribunale di Lecce confermava la pronunzia di primo grado, con sentenza del 27.7.1998, osservando che, sulla base dell'indagine medico legale, l'assicurata, 86enne, affetta da gravi infermità a carico dell'apparato cerebro-vascolare, e già riconosciuta invalida al 100% sin dal giugno 1991 dalla Commissione di prima istanza, era incapace di attendere agli atti quotidiani della vita sin dal gennaio 1993. Avverso detta sentenza il Ministero dell'Interno ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui ha resistito l'intimata con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i primi due motivi deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 della legge n. 18 del 1980, 12 della legge n. 118 del 1971 e del d.m.
5.2.1992 del Ministero della Sanità, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della sentenza lamenta l'amministrazione ricorrente la contraddittorietà e l'insufficienza della consulenza medico-legale, su cui il Tribunale di Lecce aveva basato la propria decisione, specie in raffronto alle prescrizioni contenute nel citato d.m. del 1992. In particolare, osserva il Ministero che la totale inabilità non significa se automatico riconoscimento del presupposti medico-legali dell'indennità di accompagnamento. In ogni caso, non solo entrambe le consulenze mediche di ufficio acquisite nei gradi di merito avevano riscontrato uno stato demenziale lieve o medio ed “iniziali segni di scompenso a livello vascolare cerebrale a 3 carico della LA, ma poi il Tribunale, senza alcuna specifica motivazione, aveva anche retrodatato il beneficio di quattro anni dal momento dell'espletamento delle operazioni peritali. Col terzo motivo, formulato in via subordinata, il Ministero rileva la nullità della sentenza dal momento che, se l'assicurata era effettivamente incapace di intendere e di volere dal 1.1.1993, il rapporto processuale, e con esso la sentenza, dovevano ritenersi nulli, avendo la parte agito personalmente in giudizio e non tramite legale rappresentante. Il ricorso è infondato e non può essere accolto. Quanto ai primi due motivi - congiuntamente esaminabili attesa la loro logica connessione deve premettersi che l'art. 1 della legge n.18 del 1980 riconosce - l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche.....che si trovano nella impossibilità di deambulare % senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di assistenza continua". L'accertamento circa la ricorrenza di tali requisiti, compiuto dal giudice di merito, non è sindacabile in sede di legittimità, ove non ricorrano vizi di motivazione sul piano logico-giuridico, ovvero omissioni nell'esame di punti decisivi della controversia. Orbene ritiene questa Corte che la sentenza impugnata non si espone a censure di tal genere, dal momento che, ripercorrendo i punti salienti dell'indagine medico legale affidata ad uno specialista in neurologia, ha compiutamente dimostrato la natura e la gravità delle affezioni a carico dell'assicurata – già riconosciuta invalida al 100% dalla Commissione di prima istanza traendo, dalla naturale ingravescenza evolutiva del quadro patologico, - riferito a persona di età notevolmente avanzata ed affetta altresì da demenza di "grado elevato”, la convinzione, del tutto coerente e logica, del maturarsi, nell'arco temporale di un anno e mezzo dal primo accertamento (compiuto nel giudizio di primo grado e poi confermato, a distanza di circa tre anni, dal ctu di secondo grado) delle infermità predette, dell'incapacità di attendere agli atti quotidiani della vita, condizione che giustifica appieno la prestazione richiesta. Quanto al terzo motivo, è sufficiente osservare che del tutto inammissibile è l'eccezione di nullità del giudizio di primo grado in quanto proposta per la prima volta in questa sede: vi osta la preclusione derivante dal principio di cui all'art. 161, c.1,c.p.c.. Nel caso in esame, il Ministero ricorrente non precisa, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, di aver sollevato ritualmente nel secondo grado quella eccezione di nullità e che il Tribunale (il quale non ne fa menzione) abbia omesso di decidere sulla medesima, sicchè è certo che essa sia stata proposta per la prima volta in questa sede di legittimità. Nemmeno il ricorrente addebita al Tribunale l'omessa rilevazione di ufficio, in assenza di eccezione dell'appellante, della nullità della procura rilasciata dalla LA ad agire in giudizio. E' il caso di aggiungere che, in sede di legittimità, non è consentita la proposizione di nuove questioni di diritto, ancorchè rilevabili d'ufficio, quando esse presuppongano, o comunque richiedano nuovi accertamenti o apprezzamenti di fatto, preclusi in tale sede (Cass., 12.2.1993, n. 1772, Cass., 30.3.1995, n. 3810, ed altre). Il ogni caso il motivo è infondato in radice, atteso che l'art. 75 c.p.c. - e conseguentemente l'art.83 c.p.c. nell'escludere la capacità processuale delle - persone che non hanno il libero esercizio dei propri diritti, si riferisce solo a quelle che siano state legalmente private della capacità di agire con una sentenza di interdizione o di inabilitazione o con provvedimento di nomina di un tutore o di un curatore provvisorio, e non alle persone colpite da incapacità naturale (Cass., nn. 5152/1999 e 10425/1994). 5 Sulla base di quanto precede, il ricorso va respinto. Restano a carico del Ministero ricorrente le spese del presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il Ministero dell'Interno alle spese di questo giudizio pari a £ 11.000 oltre a £. 3.000.000 (Femilioni) di onorari da distrarsi a favore dell'avv. A.De Giorgi distrattario. Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2001 Por Rifi the Viciceurs Cresse Il Consigliere estensore Presidente е ее IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria D E A L L L E G E G 1 1 8 - 3 7 N - . 5 3 3 T 1 0 E . A D ' R I L E L I N S T D A S O I I R T O A , G P I S A T , A S G D S N T S E E S A I O O E R A R M E oggi, R I O D I I S A , N E O L L D D T E S A B T M O P E SUP IL CANCELLIERE I O N T 6