Sentenza 25 giugno 1999
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 25/06/1999, n. 6589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6589 |
| Data del deposito : | 25 giugno 1999 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Risoluzione con- SEZIONE SECONDA CIVILE tretto appalto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 6 5 8 9 Dott. Vincenzo BALDASSARRE President R.G.N. 9166/96 consig Cron. 18843 Dott. Franco PON Rep.2881 Rel. Consigliere ANNUNZIATADott. Michele Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere Ud. 29/09/98 Consigliere Dott. Matteo IACUBINO ha pronunciato la seguente A SEN TENZA sul ricorso proposto da: nell'omoni CONTE DO IU DITTA, in persona titolare e legale rappresentante, sig. DO PP IO dal Sig. per diritti 3000 elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO. IL CANCELLIERE TI, che la difende unitamente all'avvocato BENIAMINO SANGIORGIO, giusta delega in atti;
ricorrente 000 LLERIA
contro
S.p.a., in persona del suo REX CERAMICHE ARTISTICHE legale rappresentante pro-tempore, elettivamente CK481838 1998 domiciliata in ROMA P.LE CLODIO 12, presso lo studio 1463 Francesco CRISCI, difesa dall'avvocato dell'avvocato -1- NO ROSSI, giusta delega in atti;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE controricorrente - Richiesta copia studio Rossidal Sig. nonchè contro per diritti L. 300.0 IN IA CARLO;
il IL CANCELLIERE intimato LIRE 3000 avverso la sentenza n. 79/96 della Corte d'Appello di CANCELLERIA BOLOGNA, depositata il 12/01/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/09/98 dal Consigliere Dott. Michele CHO7813 ANNUNZIATA;
udito l'Avvocato TI DOMENICO, difensore del l'accoglimento del che ha chiestoricorrente, ricorso;
ROSSI NO, difensore del A udito l'Avvocato resistente, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per| UFFICIO COPIE Richiesta copia esecutiva il rigetto del ricorso. dal Sig. Off per diritti L. 24000+5 il 16.11.99 IL CANCELLIERE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE. Richiesta (copia studio DIRITTI dal Sig. per diritti L. 27 GEN. 2000 IL CANCELLIERE -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il tribunale di Bologna con sentenza del 4 maggio 1993 accoglieva la domanda di LD AN AR, volta ad ottenere la risoluzione del contratto di appalto stipulato con UD PP ed avente ad oggetto la posa in opera di mattonelle per un pavimento (che presentavano difetti) ed accoglieva altresì la domanda di manleva proposta dal UD nei confronti della s.p.a. AM KR (cui era succeduta la s.p.a. Res AM Artistiche). Su gravame di quest'ultima società, la Corte di appello di Bologna con sentenza del 12 gennaio 1996, pur dando atto che i vizi delle mattonelle A erano stati denunciati in termini, rigettava la domanda di manleva proposta dal UD nei confronti della società appellante;
poi compensava le spese tra le parti. Osservava la corte bolognese che la domanda del UD di garanzia era stata proposta con citazione notificata il 25 febbraio 1988, rispetto alla consegna delle mattonelle avvenuta il 26 maggio 1986, per cui la domanda di manleva si era prescritta, ai sensi dell'art. 1495, comma terzo, cod. civ., in quanto proposta oltre l'anno dalla 3 consegna delle mattonelle. La stessa sentenza veniva impugnata con ricorso per cassazione dal UD affidando il gravame a due motivi: 1) con il primo, denunciando violazione e falsa applicazione degli art. 1495, 2943, 2945 e 2964 seg. Cod. civ., nonché vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360, n. 3 e 5, cod. proc. civ.), il ricorrente deduce cha la corte bolognese ha erroneamente dichiarata la prescri- zione dell'azione, perché non ha tenuto conto dei fatti interruttivi del termine prescrizionale di un anno, costituiti dalla denuncia dei vizi fatta alla società il 23 marzo 1987 e dalla notifica della citazione per la manleva notificata il 25 febbraio 1988; 2) con il secondo, denunciando violazione A dell'art. 91 cod. proc. civ., censura la compensazione delle spese di giudizio tra le parti. Resiste con controricorso la soc. Rex AM Artistiche. Il LD non ha svolto attività difensiva in sede di legittimità. MOTIVI DELLA DECISIONE Le censure del ricorrente non hanno pregio. Incominciando dall'esame della prima (con cui il ricorrente lamenta che sia stata dichiarata la prescrizione dell'azione di manleva proposta contro la società controricorrente), osserva la Corte che i giudici del merito hanno correttamente accertato l'inutile decorso dell'anno (art. 1495 cod. civ.) alla data della domanda di manleva in discorso, dal momento che, rispetto alla consegna delle mattonelle (avvenuta il 26 maggio 1986, come hanno l'azione è stataaccertato gli stessi giudici), proposta con citazione notificata alla società il 25 febbraio 1988 (quindi, ben oltre l'anno). In proposito, bisogna rilevare, al fine di confermare sul punto il ragionamento della corte bolognese, e ritenuti per certi gli adempimenti svolti dal ricorrente nei confronti della società controricorrente, nel loro susseguirsi nel tempo (anche perché non risultano contestati), quanto segue: a) la comunicazione dei vizi della stessa società (fatta il 23 marzo 1987) non incide sulla decorrenza del termine annale di prescrizione, avendo la Corte territoriale accertato che il UD nella nota inviata alla società alla data indicata si limitò a comunicare che aveva ricevuto, denunzia dei vizi dal compratore (il LD), senza operare una messa in mora della società, come è 5 prescritto in casi del genere (tra le altre, Cass. 19 gennaio 1995 n. 561); perciò, comunicazione che non ebbe l'effetto di interrompere la prescrizione annale;
b) in ogni caso, il ricorrente (cui incombeva l'onere di dare la prova della esistenza dei fatti perché si tratta di eccezione ininterruttivi, senso stretto e non di mera difesa) (Cass. 4 agosto 1997 n. 7189), non ha dimostrato di avere provato in sede di merito che aveva efficacemente interrotto con atti diversi il corso della prescrizione in discorso in data anteriore alla domanda di manleva del 25 febbraio 1988, che fu, come detto, tardiva, perché proposta quando l'azione si era già prescritta. Pertanto, le prime due censure vanno rigettate. Migliore sorte non tocca alla terza censura (con cui il ricorrente lamenta la compensazione delle spese tra le parti), perché il relativo potere è espressione di facoltà discrezionale del giudice del merito, come tale non censurabile in sede di legittimità (art. 92 cod. proc. civ.) (tra le altre, Cass. 19 giugno 1987 n. 5413; Cass. 8 ottobre 1997 n. 9762). Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese 6 E di legittimità, in favore della del giudizio controricorrente (art. 385 cod. proc. civ.).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, in lire 131.300, oltre lire 1.000.000 per onorario. 109T 250000 430T 10000 Roma 29 settembre 1998. M. Au m ento uteuron TOT. 290000 Vince y Baldassonce, pres VILERIA L COLLABORATORE - Anna) (Dott. Donatelle Cancelleria 25GIU. 1999. Depositato in DI CANCELLERIA COLLABORATORE Roma, IL - 1 SET. 1999. ila Registrata a Romai uecentonovantam at N.A.
3.3.3.2 Ignazio Massa IL DIRET D . versate A E C C U UF F. REG. S ت س ا 7