Sentenza 8 giugno 2006
Massime • 1
In tema di archiviazione, la facoltà di una delle persone offese dal reato di presentare opposizione alla richiesta di archiviazione non può esplicarsi oltre il momento in cui il giudice ha concluso l'udienza fissata su opposizione di una delle altre persone offese.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/06/2006, n. 32748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32748 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE GRAZIA Benito Romano V. - Presidente - del 08/06/2006
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Consigliere - SENTENZA
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 854
Dott. COLOMBO Gherardo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 031520/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) NI OC, N. IL 05/06/1949;
2) LA EL, N. IL 04/03/1961;
avverso DECRETO del 17/05/2005 G.I.P. TRIBUNALE di CHIETI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BIANCHI LUISA;
lette le conclusioni del P.G. per l'inammissibilità del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con provvedimento reso in esito all'udienza camerale del 7 aprile 2005, depositato il 17 maggio 2005, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Chieti disponeva l'archiviazione degli atti nei confronti del Dott. FA LL, iscritto nel registro degli indagati per il reato di omicidio colposo in relazione al decesso di OM IA (a seguito dell'intervento di liposuzione cui la donna era stata sottoposta); rilevava il G.I.P. che dalla perizia medica disposta con incidente probatorio non erano emersi elementi certi di responsabilità del Dott. LL, ed escludeva altresì la possibilità di ulteriori sviluppi in senso accusatorio nel corso del giudizio.
Con il medesimo provvedimento il G.I.P. dichiarava inammissibile la opposizione proposta da SI OC, rilevando che tale opposizione era stata depositata subito dopo la conclusione dell'udienza nell'interesse appunto di SI OC, suocero della OM e padre dell'originario opponente, e che la stessa, essendo stata depositata dopo che il giudice aveva già avviato il procedimento camerale su opposizione di altra persona, si poneva fuori dal sistema ed era pertanto inammissibile;
infatti qualunque potesse essere il contenuto (restituzione degli atti al pubblico ministero o archiviazione) del provvedimento che si era riservato di assumere nello sciogliere la riserva, egli si sarebbe comunque spogliato del procedimento e si sarebbe trovato nell'impossibilità di dare corso alla seconda opposizione con una nuova fissazione di udienza camerale. Avverso tale provvedimento, in questa ultima parte, ricorre per Cassazione il predetto SI OC, per il tramite del difensore di fiducia, sostenendo che il giudice non avrebbe dovuto e potuto decidere in merito alla sua opposizione, presentata il giorno stesso della udienza, con lo stesso provvedimento con il quale si affrontavano le questioni sorte a seguito di altra opposizione;
prima di decidere in ordine alla prima opposizione, a distanza di oltre un mese dallo svolgimento dell'udienza camerale, il giudice avrebbe dovuto fissare un'altra udienza camerale per l'esame della nuova opposizione risultando, in mancanza, compromesso il diritto al contraddittorio di SI OC, con conseguente abnormità dell'atto.
Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato. Correttamente il G.I.P. ha ritenuto di non poter prendere in esame l'opposizione proposta nell'interesse di SI OC, avendo già preso la causa in decisione all'esito dell'udienza di opposizione del 7.4.2005 alla quale peraltro, da quanto si evince dal relativo verbale, risulta essere stato presente oltre a SI ZI anche SI OC, entrambi difesi dall'avv.to Stefano Maccioni del Foro di Roma.
Non è stato possibile accertare, non essendosi rinvenuti i relativi atti nel fascicolo processuale, se tale udienza è stata fissata su opposizione del solo SI ZI, marito della OM, ovvero anche di SI OC, suocero di quest'ultima, come si è detto presente all'udienza. È evidente che in quest'ultimo caso l'ulteriore opposizione di SI OC sarebbe inammissibile per precedente consumazione del relativo diritto. Ammettendo dunque che ciò non sia avvenuto, l'opposizione da lui presentata in cancelleria, successivamente all'udienza del 7.4.2005, è comunque da considerarsi tardiva in quanto essa è stata proposta dopo che il giudice, avendo preso la causa in decisione, si era spogliato del procedimento.
Irrilevante è infatti la circostanza che, essendosi il giudice riservato di provvedere, il provvedimento sia stato depositato a distanza di tempo. Trattandosi di procedimento in camera di consiglio trovano infatti applicazione gli artt. 127 e 128 c.p.p. e dunque il provvedimento del giudice non deve essere adottato nell'udienza stessa, ma può intervenire successivamente, all'esito appunto di una riserva. È vero che la decisione diviene efficace solo con il deposito in cancelleria (Cass. Sez. 2^, 11.10.1995 n. 441 rv. 202515), ma ciò non toglie che il momento ultimo oltre il quale il giudice non può più prendere in considerazione ulteriori censure è quello appunto della conclusione dell'udienza all'uopo fissata. Infatti, come ritenuto, sia pure ad altri fini dalla giurisprudenza civile, l'udienza di discussione ed il trattenimento della causa in decisione segnano l'inizio dei poteri decisori del giudice e costituiscono momento preclusivo dell'esperibilità di ulteriori rimedi (nella specie del regolamento di giurisdizione, v. da ultimo S.U. civili n. 342 del 13.1.2003 rv. 559648). Pertanto deve ritenersi che la facoltà della persona offesa di presentare opposizione non può esplicarsi oltre il momento in cui il giudice ha concluso l'udienza fissata su opposizione di una delle persone offese.
Peraltro, questa Corte ha già avuto modo di precisare che anche chi non ha chiesto di essere informato della richiesta di archiviazione ha facoltà di presentare opposizione nei confronti della richiesta di archiviazione di cui sia comunque venuta a conoscenza e ciò può fare in qualunque momento purché antecedente alla decisione del giudice (ved., tra le decisioni più recenti, Sez. 4^, 6 novembre 2003, Esposito, rv. 227623) ed il principio è stato ribadito di recente dalle stesse Sezioni Unite con sentenza del 30.6 dep.
7.7.2004 n. 29477 rv. 228005 secondo la quale "la parte ha la possibilità di proporre l'opposizione, con gli effetti previsti dall'art. 410 c.p.p., fino a che il G.I.P., non abbia deciso sulla richiesta del pubblico ministero, anche qualora non abbia fatto espressa istanza di essere informata sull'iniziativa del titolare dell'azione penale".
Conclusivamente, la decisione adottata dal G.I.P. di Chieti, lungi dall'essere abnorme, risulta corretta ed il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
La Corte: Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 8 giugno 2006.
Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2006