Cass. pen., sez. III, sentenza 04/03/2005, n. 20154
CASS
Sentenza 4 marzo 2005

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Ai fini della validità del provvedimento conseguente a turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, con cui il questore vieta l'accesso allo stadio in occasione di alcune competizioni sportive, è sufficiente che queste ultime siano determinabili in modo certo dal destinatario, sulla base degli elementi di identificazione forniti nel provvedimento (nel caso di specie, erano stati indicati tutti gli incontri di calcio disputati in un determinato stadio).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 04/03/2005, n. 20154
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20154
    Data del deposito : 4 marzo 2005

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