Sentenza 4 marzo 2005
Massime • 1
Ai fini della validità del provvedimento conseguente a turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, con cui il questore vieta l'accesso allo stadio in occasione di alcune competizioni sportive, è sufficiente che queste ultime siano determinabili in modo certo dal destinatario, sulla base degli elementi di identificazione forniti nel provvedimento (nel caso di specie, erano stati indicati tutti gli incontri di calcio disputati in un determinato stadio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/03/2005, n. 20154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20154 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ZUMBO Antonio - Presidente - del 04/03/2005
Dott. ONORATO Pierluigi - est. Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 313
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 25879/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TO AL OL, nato a [...] (U.S.A.) il 12.10.1983;
avverso la ordinanza resa dal g.i.p. del tribunale di Catania. Visto il provvedimento denunciato e il ricorso;
Udita la relazione svolta in Camera di consiglio dal consigliere Pierluigi Onorato;
Letta la requisitoria del pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale Dr. VENEZIANO Giuseppe, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato;
Osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
1 - Con ordinanza del 12.6.2004 il g.i.p. del tribunale di Catania ha convalidato il provvedimento del questore di Catania che, in data 7.6.2004, aveva disposto ai sensi dell'art. 6 legge 401/1989 a carico di OL ST AL il divieto di accedere allo stadio comunale Massimino di Catania in occasione delle partite di calcio della locale squadra del "Catania" e di altre squadre per la durata di anni tre, con l'obbligo di presentarsi al commissariato cittadino di Borgo Ognina in concomitanza con lo svolgimento delle medesime partite.
2 - Il difensore del ST AL ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo:
2.1 - violazione dell'art. 6, comma 1, legge 401/1989, giacché il provvedimento del questore non specificava le manifestazioni sportive per le quali vietava l'accesso al suddetto ST;
2.2 - mancanza di motivazione, giacché ne' il questore ne' il giudice hanno indicato le ragioni per cui il divieto e l'obbligo suddetti sono stati fissati per la durata massima di tre anni;
2.3 - violazione del diritto di difesa, posto che il provvedimento del questore era stato notificato all'interessato l'I 1.6.2004 e la convalida del giudice è intervenuta il 12.6.2004, pregiudicando così la facoltà di presentare memorie.
3 - Nella soggetta materia sono recentemente intervenute le Sezioni Unite di questa Corte che hanno affermato il seguente principio:
"In sede di convalida del provvedimento del questore che, incidendo sulla libertà personale, imponga a taluno, ai sensi dell'art. 6, comma secondo, della legge 13 dicembre 1989 n. 401 e succ. modd.,
l'obbligo di presentarsi ad un ufficio o comando di polizia in coincidenza con lo svolgimento di manifestazioni sportive, il controllo di legalità del giudice deve riguardare l'esistenza di tutti i presupposti legittimanti l'adozione dell'atto da parte dell'autorità amministrativa, compresi quelli imposti dalla circostanza che con esso si dispone una misura di prevenzione (ragioni di necessità e urgenza, pericolosità concreta ed attuale del soggetto, attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e loro riconducibilità alle ipotesi previste dalla norma), ed investire altresì la durata della misura che, se ritenuta eccessiva, può essere congruamente ridotta dal giudice della convalida (v. Corte cost., 5 dicembre 2002 n, 512)" (sent. 44273 del 12/11/2004, c.c. 27/10/2004, Labbia, rv. 229110).
Alla luce di questo principio, che il collegio condivide, si deve ritenere fondato il secondo motivo di ricorso (n. 2.2), giacché il g.i.p. catanese ha convalidato il provvedimento questorile senza controllare la congruità della durata della misura restrittiva e senza motivare al riguardo.
4 - Sono invece infondati gli altri due motivi di ricorso. 11 primo (n. 2.1), perché le manifestazione sportive per le quali la misura questorile vietava l'accesso al ST sono state specificamente indicate, laddove sono state individuate in tutte le competizioni agonistiche disputate nello stadio comunale Massimino di Catania dalla squadra di calcio del Catania e da altre squadre calcistiche.
Invero, quando la norma di legge fa riferimento alle manifestazioni sportive "specificamente indicate" intende richiedere che queste siano non tanto individuate nominatim (cosa normalmente impossibile) quanto piuttosto determinabili dal destinatario in modo certo sulla base degli elementi di identificazione forniti nel provvedimento (nel caso di specie tutti gli incontri di calcio disputati allo stadio comunale di Catania). In tal modo infatti è ugualmente garantito lo scopo del legislatore, che è quello di rendere determinato il divieto comportamentale per non esporre il destinatario a divieti indeterminati che non sarebbe in grado di rispettare.
5 - Anche il terzo motivo di ricorso (n. 2.3) è destituito di fondamento giuridico.
Infatti il provvedimento di convalida del g.i.p. è stato depositato alle ore 13,30 del 12.6.2004, mentre il provvedimento del questore, come risulta nella richiesta al giudice formulata dal pubblico ministero, è stato notificato all'interessato il giorno precedente. Al riguardo si va consolidando in sede di legittimità la giurisprudenza che ritiene sufficiente per garantire i diritti della difesa un lasso temporale di ventiquattro ore, che nella fattispecie si deve ritenere rispettato, atteso che, se la notifica del provvedimento questorile fosse avvenuta dopo le ore 13,30 del giorno 11.6.2004, era onere dell'interessato allegare copia della relata di notifica con la specificazione dell'ora in cui questa era avvenuta. Spetta infatti all'interessato che deduca una violazione delle sue garanzie difensive documentare nel suo atto di impugnazione i presupposti fattuali (procedimentali o sostanziali) della dedotta violazione, pena la genericità del motivo di impugnazione.
6 - In conclusione, la ordinanza impugnata va annullata limitatamente al profilo della durata della misura, con rinvio allo stesso giudice, che procederà al controllo della durata stessa secondo il principio su esposto.
Va infatti ribadito al riguardo l'ulteriore principio affermato dalle Sezioni Unite nella suddetta sentenza Labbia, secondo cui va annullata con rinvio l'ordinanza del giudice che, "limitandosi a un controllo meramente formale, ometta di motivare in ordine all'esistenza dei presupposti legittimanti l'adozione da parte dell'autorità amministrativa della misura limitativa della libertà personale" (rv. 229112).
Occorre anche precisare che l'annullamento con rinvio di una ordinanza di convalida tempestivamente adottata non comporta la perdita di efficacia delle prescrizioni imposte dal questore e convalidate dal giudice. La decadenza delle prescrizioni questorili sancita dal terzo comma dell'art. 6 legge 401/1989, infatti, discende dal fatto che nel termine previsto dalla legge non intervenga un qualsiasi provvedimento giudiziale di convalida, ma è esclusa se il provvedimento giudiziale che interviene tempestivamente è annullato in sede di legittimità con rinvio per nuovo giudizio (Cass. Sez. 1^, n. 48369 del 15.12.2004, Morelli, rv. 229361).
P.Q.M.
la corte suprema di Cassazione annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Catania.
Così deciso in Roma, il 4 marzo 2005.
Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2005