Sentenza 22 giugno 2006
Massime • 1
In tema di misure alternative alla detenzione, se con la condanna posta in esecuzione la recidiva reiterata è stata dichiarata subvalente rispetto alle circostanze attenuanti, l'art. 58 quater, comma settimo bis, ord. pen., introdotto con L. n. 251 del 2005, non è di ostacolo alla concessione della semilibertà, perché la recidiva può ritenersi "applicata", a norma del menzionato art. 58 quater ord. pen., se realizza l'effetto tipico di aggravamento della pena e quindi se nel giudizio di comparazione ex art. 69 cod. pen. le circostanze attenuanti non sono state dichiarate prevalenti.
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La massima Cassazione penale sez. un., 25/10/2018, n.20808 La valorizzazione dei precedenti penali dell'imputato per la negazione delle attenuanti generiche non implica il riconoscimento della recidiva in assenza di aumento della pena a tale titolo o di giudizio di comparazione tra le circostanze concorrenti eterogenee; in tal caso la recidiva non rileva ai fini del calcolo dei termini di prescrizione del reato. SOMMARIO: 1. Il quesito sottoposto alle Sezioni unite 2. Le ragioni della questione controversa 3. L'orientamento che esclude la rilevanza della recidiva ai fini del calcolo del tempo necessario a prescrivere il reato 4. L'orientamento che afferma la rilevanza della recidiva ai …
Leggi di più… - 2. Quando la valorizzazione dei precedenti penali dell'imputato per la negazione delle attenuanti generiche non implica il riconoscimento della recidivaDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 21 giugno 2019
(Annullamento senza rinvio) (Riferimenti normativi: C.p. artt. 62 bis, 99) Il fatto F. e D. A. erano stati giudicati dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli responsabili, il primo, della detenzione di tabacco lavorato estero e, il secondo, della detenzione e del trasporto di tabacco lavorato estero, per entrambi aggravati dalla recidiva specifica reiterata ed infraquinquennale ex art. 99 cod. pen. e pertanto condannati, all'esito del rito abbreviato, lo S. alla pena di due anni e dieci mesi di reclusione ed euro 3.433.334,00 di multa ed il D. alla pena di due anni e dieci mesi di reclusione ed euro 1.500,00 di multa. Con sentenza emessa il 9 febbraio 2017 la Corte …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/06/2006, n. 27814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27814 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 10/07/2006
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - N. 2210
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - N. 010393/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale della Repubblica presso Corte di Appello di Firenze;
nei confronti di:
CC NÈ, n. il 06/01/1963;
avverso ORDINANZA del 12/01/2006 Trib. Sorveglianza di Firenze;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. DE NARDO Giuseppe;
lette le conclusioni del P.G. Dr. BAGLIONE Tindari che ha chiesto l'annullamento con rinvio.
OSSERVA
1. Con ordinanza del 12.01.2006 il Tribunale di Sorveglianza di Firenze ammetteva CC NÈ al regime di semilibertà in relazione alla pena residua da espiare di mesi 7, gg. 27 di reclusione, inflittagli con sentenza 13.06.2003 del Tribunale di Firenze, DEFINITIVA L'8.1.2005. Osservava il Tribunale di Sorveglianza che sussistevano le condizioni di ammissibilità al beneficio poiché il suddetto, sebbene avesse riportato condanna con l'aggravante della recidiva reiterata ed avesse già fruito ripetutamente dall'affidamento in prova, non aveva tuttavia mai beneficiato della semilibertà e, dunque, non appariva ostativo alla concessione di detta misura alternativa il disposto dell'art. 58 quater O.P., comma 7 bis, introdotto con la L. n. 251 del 2005. risultava, inoltre, che il medesimo, dopo un passato di vita deviante conseguente ad un decennale uso di sostanze stupefacenti, era riuscito ad affrancarsi dalla tossicodipendenza ed aveva già iniziato un percorso rieducativi e di risocializzazione.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale per violazione dell'art. 58 quater O.P., essendo stata concessa la semilibertà a persona già condonnata con ferimento alla pena in esecuzione con l'aggravante di cui all'art. 99 c.p., comma 4, ad ancorché avesse già usufruito per ben otto volte dall'affidamento in prova al servizio sociale.
3. Il ricorso del P.G., è infondato e, dunque, non può essere accolto.
Il comma 7 bis, dell'art. 58 quater O.P., introdotto con la L. dicembre 2005, n. 251, disponendo infatti che "l'affidamento in prova al servizio sociale nei casi previsti dall'art. 47, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi più di una volta al condannato al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall'art. 99 c.p., comma 4", richiede dunque in primo luogo la verifica dal presupposto base di applicabilità dalla norma e cioè che trattisi di condannato cui "sia stata applicata" la recidiva previstadall'art. 99 c.p., comma 4. Nel caso in esame lo ET con la sentenza la cui pena è in esecuzione è stato condannato "con la circostanza attenuante prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, prevalente sulla recidiva "e, dunque, deve escludersi che nei suoi confronti la recidiva sia stata "applicata".
Invero, la recidiva deve ritenersi "applicata" quando si realizzi il suo effetto tipico di aggravamento della pena, ovvero, in sede di giudizio di comparazione ex art. 69 c.p. (obbligatorio nella specie, v. Cass. sez. 6^, 15/10/2002, ric. Mazzei e Cass. Sez. Un.31.05.1991, ric. Grani, con riferimento alla non applicabilità
dell'indulto di cui al D.P.R. n. 394 del 1990, in presenza dell'aggravante di cui alla L. 22 dicembre 1975, n. 685, art. 74, ostativa all'applicazione del beneficio, nonostante la concessione delle attenuanti generiche perché in questo caso ritenuta soltanto equivalenti).
La natura pregiudiziale ed assorbente dalla detta verifica, risultata negativa, in ordine alla avvenuta applicazione nel caso di specie della recidiva nei confronti del condannato, esime dalla valutazione degli ulteriori motivi di ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2006.
Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2006