Sentenza 14 luglio 2015
Massime • 1
Integra il reato di indebita percezione di elargizioni a carico dello Stato ex art. 316 ter, comma primo, cod. pen. l'indebito conseguimento dell'ammissione ai cantieri di servizio previsti dalla legge Regione Sicilia 19 maggio 2005, n. 5 (già reddito minimo di inserimento di cui al D.Lgs. 18 giugno 1998, n. 237), poichè tra le erogazioni pubbliche sono ricomprese anche le erogazioni funzionali o a destinazione non vincolata come quelle di tipo assistenziale.
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- 1. G.L. Gatta, Abolizione reddito di cittadinanza e abolitio criminishttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
- 2. G.L. Gatta, Abolizione reddito di cittadinanza e abolitio criminishttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/07/2015, n. 38293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38293 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2015 |
Testo completo
38293/1 5 M REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 14/07/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA N. 1024 - Presidente Dott. GIACOMO PAOLONI - - Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. DOMENICO CARCANO - N. 21761/2014- Consigliere - Dott. GIORGIO FIDELBO Dott. ANGELO CAPOZZI - Consigliere - Dott. ALESSANDRA BASSI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IN IA N. IL 11/11/1958 avverso la sentenza n. 139/2013 CORTE APPELLO di CALTANISSETTA, del 24/10/2013 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/07/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO CARCANO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Francescolleurs lacoviello che ha concluso per;
l rigetto. Udit idifogsor for NI TE che Udito, per la parte civile, l'Avv Chiede Dar Своб Ritenuto in fatto 1.La Corte d'appello di Caltanissetta conferma la decisione del Tribunale di Gela con la quale AZ NO è stata dichiarata responsabile del delitto previsto dall'art.316 ter c.p. per avere conseguito indebitamente - mediante la presentazione di false autocertificazioni riguardanti le proprie condizione reddituali e quelle dei propri famigliari - l'ammissione ai c.d. Cantieri di Servizi (ex R.M.I. dei quali usufruiva ex d.lgs. n. 273 del 1998) previsti dalla L. R. n. 5 del 2005, in tal modo percependo la relativa indennità per il 2007, 2008, 2009 e 2010 all'incirca di euro seimila all'anno e per un importo complessivo pari a euro 32.961,05. Ad avviso della Corte d'appello, sono prive di fondamento le questioni giuridiche poste dalla difesa secondo cui la condotta potrebbe integrare il delitto di false attestazione a pubblico ufficiale e non quello di indebite erogazioni sul presupposto della diversa finalità dei due istituti: l'uno, previsto dal dlgs n.273 del 1998 e, come tale, a carattere assistenziale e, l'altro, introdotto dalla legge regionale n. 5 del 2005 a carattere retributivo nel senso che prevede la sola ammissione del richiedente ai cd. cantieri di servizio, non assimilabile a una pubblica erogazione. Il giudice d'appello, descritta la normativa di riferimento, ritiene che tra i due istituti vi è perfetta identità sia sotto il profilo dei requisiti di accesso che per le finalità dell'erogazione: in entrambi i casi si tratta di indennità, senza che si possa ricondurre il regime giuridico dei c.d. "cantieri di servizio" a forme di retribuzione. Peraltro, è lo stesso regolamento che esclude la creazione di un rapporto di lavoro, confermando la finalità di perseguire l'integrazione sociale e l'autonomia economica dei soggetti a rischio di povertà. Per la Corte d'appello, la mancanza di una norma nella legge regionale che preveda la ripetizione delle somme indebitamente erogate e percepite, mediante false attestazioni sui requisiti, non è elemento che possa modificare la natura assistenziale dell'indennità erogata, tale da ricondurla a un rapporto sinallagmatico a prestazioni corrispettive. Pertanto, là dove si accerti che la domanda di ammissione ai cantieri di servizi sia fondata su false attestazioni vi è il dovere di ripetizione delle somme e la configurazione del reato previsto dall'art.316 ter c.p., perché si tratta di una indennità percepita senza averne titolo. La Corte d'appello, invece, riforma la sentenza in punto di sospensione condizionale, applicando la misura negata dal primo giudice, subordinandola però L ex art. 165 c.p. al risarcimento del danno entro sei mesi dal giudicato.
2.La difesa propone ricorso e deduce: 1 2 La violazione di legge, ripercorrendo le stesse censure mosse alla sentenza di primo grado e non accolte dal giudice d'appello. Il sinallagma tra prestazione lavorativa e erogazione di danaro non può che ricondurre tale istituto a finalità diverse, non potendo essere equiparate alle false dichiarazioni dirette a ottenere una indennità al pari di quella prevista dal reddito minimo di inserimento. Peraltro, la legge regionale non prevede alcuna ripetizione dell'indebito e questo smentisce la ricostruzione del giudice d'appello. La norma regionale inserisce il beneficiario in un programma che, pur se non instaura un rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione, non può che avere a oggetto una prestazione lavorativa, realizzando un sinallagma speculare a un contratto a prestazioni corrispettive. Ne discende che la falsa attestazione dei requisiti previsti per essere ammessi a tale programma non può configurare il reato di cui all'art. 316 ter c.p., bensì quello di cui all'art. 483 c.p., perché l'inserimento nei cd. "Cantieri di servizio" non è finalizzata a ottenere erogazione di danaro pubblico, bensì un inserimento lavorativo che condizione la corresponsione di emolumenti. Con un secondo motivo la difesa censura l'applicazione della sospensione condizionale subordinata ex art. 165 c.p. al risarcimento del danno entro sei mesi dal giudicato, poiché il comune di Gela non si è costituito parte civile e la giurisprudenza di legittimità e nel senso che non è subordinabile la sospensione condizionale al risarcimento del danno se la persona offesa non si sia costituita parte civile. Peraltro, le somme percepite non realizzano un ingiusto profitto e non integrano un danno per la pubblica amministrazione che ha conseguito una vantaggio o quantomeno una utilità dal lavoro svolto. Considerato in diritto 1.Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Rispetto alla diversa impostazione della difesa, entrambi i giudici merito hanno risolto la questione posta in termini corretti sotto il profilo giuridico. Come noto, le Sezioni unite hanno risolto il contrasto in tema di c.d. "reddito minimo di inserimento", affermando che è configurabile il reato di "indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato" di cui all'art. 316 ter c.p. nella condotta dell'agente che renda dichiarazioni mendaci in ordine alle proprie condizioni personali, familiari e patrimoniali al fine di ottenere l'erogazione di indennità di natura assistenziale, nella specie, il trasferimento monetario integrativo del reddito, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 18 giugno 1998 n. 237, c.d. "reddito minimo di inserimento" (Sez. un.19 aprile 2007,dep. 27 aprile 2007, n.16568). n 3 Nel risolvere il predetto contrasto sull'ambito di configurabilità del delitto di "indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato", le Sezioni unite definiscono il concetto di "erogazioni pubbliche" rilevanti ai fini del delitto de quo, tra le quali non possono che essere ricomprese anche le "erogazioni funzionali o a destinazione non vincolata al pari di quelle assistenziali", ottenute, in ogni caso, mediante alterazione e l'aggiramento di regole poste a presidio dei principi fondamentali di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione. Tale è la ratio posta a fondamento della risoluzione interpretativa delle Sezioni unite, individuabile là dove la Corte precisa che rispetto all'art. 316 bis c.p. riferibile esplicitamente solo a "contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse" - gli artt. 316 ter e 640 bis c.p., essendo entrambi destinati a reprimere la percezione di per sé indebita dei contributi, indipendentemente dalla loro successiva destinazione, sono invece applicabili anche a "erogazioni non condizionate da particolari destinazioni funzionali o a destinazione non vincolata al pari di quelle assistenziali." 2.Ne discende che l'analisi comparativa dei due istituti - l'uno, il c.d. "reddito minimo di inserimento", previsto dal d.lgs. n.273 del 1998 e, l'altro, i "cantieri di servizio", introdotto dalla legge regionale siciliana n. 5 del 2005 - è stata correttamente svolta da entrambi i giudici di merito per ricondurli alla + medesima ratio, poiché entrambi regolati da discipline pressoché speculari. In entrambi gli istituti, sia sotto il profilo dei requisiti di accesso che per le finalità di erogazione, si è in presenza di erogazione a "carattere indennitario", senza che si possa ricondurre l'istituto dei "cantieri di servizio" a forme di retribuzione, tenuto conto che il regolamento esclude la creazione di un rapporto di lavoro, confermando la finalità di perseguire l'integrazione sociale e l'autonomia economica dei soggetti a rischio di povertà e ciò ne caratterizza quella finalità senza vincoli di destinazione, come definite dalle Sezioni unite. Del resto, correttamente il giudice d'appello rileva che la mancanza di una norma nella legge regionale che preveda un espresso dovere di ripetizione delle somme indebitamente erogate e percepite per false attestazioni sui requisiti non è elemento che possa mutare la natura assistenziale dell'indennità e la costituzione di un rapporto sinallagmatico. Pertanto, là dove si accerti che la domanda di ammissione ai "cantieri di servizi" sia fondata su false attestazioni vi è il dovere di ripetizione delle somme e la configurazione del reato previsto dall'art.316 ter c.p., perché si tratta di "una erogazione percepita senza averne titolo".
3. Quanto all'applicazione della sospensione condizionale subordinata ex art. 165 c.p. al risarcimento del danno entro sei mesi dal giudicato, il ricorrente 3 4 rileva che in mancanza di costituzione di parte civili e richiesta di risarcimento l'anzidetta disposizione non avrebbe potuto essere applicata. Tale condizione non è nella norma, per la quale, là dove il giudice ravvisi che il reato abbia prodotto un danno, la sospensione della pena può essere subordinata al risarcimento o id est alla restituzione dell'indebito. Nel nostro caso, indebito vi è stato perché è incontestabile che AZ NO abbia ricevuto somme non dovute. Questa Corte si è in tal senso espressa, affermando che la concessione della sospensione condizionale della pena può legittimamente essere subordinata alla eliminazione delle conseguenze dannose del reato mediante l'adempimento dell'obbligo di restituzione, anche qualora manchi una richiesta in tal senso per la mancata costituzione di parte civile della persona offesa. Nella concreta si trattava di omesso versamento di contributi previdenziali, nella quale la Corte ha ritenuto legittima la subordinazione del beneficio al pagamento in favore dell'Inps delle quote non versate, pur in assenza di costituzione come parte civile dell'ente previdenziale(Sez. III, 24 giugno 2014,dep.14 gennaio 2015, n. 1324; Sez. II, 28 settembre 2010,dep. 23 novembre 2010, n. 41376).
4.Il ricorso è dunque inammissibile e, a norma dell'art.616 c.p.p., il ricorrente va condannato, oltre che al pagamento delle spese processuali, a versare una somma, che si ritiene equo determinare in € 1.000,00 in favore della cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni richieste dalla sentenza della Corte costituzionale 13 giugno 2000, n.186.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di € 1000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 luglio 2015. Consigliere estensore Il Presidente Giacomo Paoloni Domenico Carcano Hace DEPOSITATO IN CANCELLERIA] 21 SET 2015 A Of C M E IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO R P Piera Esposito 1