Sentenza 12 maggio 1999
Massime • 3
Il principio di correlazione tra reato contestato e fatto ritenuto in sentenza risulta violato solo nella ipotesi di assoluta incompatibilità tra i due dati, di modo che la pronuncia del giudice debba ritenersi relativa ad un fatto del tutto nuovo rispetto alla ipotesi di accusa; mentre non ricorre tale violazione allorché tra i due fatti sussista una certa omogeneità in un nesso di specificazione. (Nella fattispecie, la Corte, pronunciando in tema di delitti societari, ha ritenuto che la accertata mancanza di un fondo adeguato doveva considerarsi equivalente alla totale assenza del fondo stesso, in quanto indicativa , in ogni caso, di uno squilibrio reale, non portato a conoscenza dei soci e di tutti coloro che avevano diritto ad una corretta informazione).
In tema di false comunicazioni sociali, ogni scrittura contabile costituisce fonte di prova; in particolare, il libro-giornale, in quanto scrittura obbligatoria, rientra sicuramente nella categoria delle comunicazioni sociali, la cui funzione di informazione (che è assistita da presunzione di veridicità) l'ordinamento intende proteggere con la norma incriminatrice di cui all'art 2621 cod.civ.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 217 comma primo n. 4 legge fallimentare, per violazione del diritto di difesa, sancito dall'art 24 della Costituzione, sotto il profilo della mancanza di tipicità dei comportamenti sanzionati. Invero, la norma indica concreti elementi atti a specificare sufficientemente la condotta incriminata, tanto sotto il profilo oggettivo, quanto sotto quello soggettivo, con la conseguenza che gli indicati parametri costituzionali risultano rispettati. (Vedi Corte cost. sentenza 453 del 1988).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/05/1999, n. 7598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7598 |
| Data del deposito : | 12 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza Pubblica
Dott. Guido Ietti Presidente del 12.5.1999
1. Dott. Carlo Cognetti Consigliere SENTENZA
2. " AS NE " N. 1064
3. " IA RU " REGISTRO GENERALE
4. " Nunzio Cicchetti " N. 38934/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1) EL ST nato a [...] il [...]
2) CI EN nato ad [...] il [...]
avverso la sentenza Corte d'appello di Torino del 27.04.1998 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed i ricorsi
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Nunzio Cicchetti
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe Febbraro che ha concluso inammissibile la questione di illegittimità costituzionale;
rigetto ricorsi Udito il difensore del CI avv. M. Vineis.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'impugnata sentenza confermava quella del tribunale di Saluzzo 28.01.1997, che aveva condannato il EL per i reati di falso in bilancio, relativamente agli anni 1989 - 1990 - 1991, e nel libro giornale nonché di bancarotta semplice per aggravamento dello stato di insolvenza;
il CI per il solo reato di bancarotta semplice. Il ricorrente EL allegava i seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione di legge penale in relazione all'omessa indicazione di poste passive (fideiussioni) nei bilanci 1989, 1990 e 1991, quanto all'elemento psicologico del reato. 2) Violazione ed erronea applicazione di legge penale in relazione all'omessa indicazione nel bilancio 1991 del fondo interessi - sanzioni ad Enti previdenziali ed Erario, quanto alla correlazione tra accusa e sentenza.
3) Violazione di legge penale quanto alla falsa indicazione di un pagamento nel libro giornale, non potendosi ritenere quest'ultimo "comunicazione sociale".
4) Violazione di legge penale, in relazione al reato di bancarotta semplice, per carenza del nesso causale tra condotta omissiva ed aggravamento del dissesto.
Il CI allegava i seguenti motivi:
1) Erronea applicazione artt. 224, 217 co. 1 n. 4 L.F. in relazione alla dichiarazione di responsabilità.
2) Vizio di motivazione in relazione al rapporto di causalità nel reato di bancarotta semplice.
3) Questione di illegittimità costituzionale dell'art. 217 co. 1 n. 4 L.F. per violazione del diritto di difesa.
Entrambi i ricorrenti chiedevano l'annullamento dell'impugnata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa corte di dover rigettare i ricorsi.
Quanto al EL, il primo motivo è inammissibile poiché si limita a proporre considerazioni di ordine valutativo circa l'elemento soggettivo del reato per approdare a conclusioni in linea con la tesi difensiva dell'errore non imputabile.
Si tratta, in sostanza, di censura in punto di fatto non consentita in questa sede di legittimità.
La seconda doglianza contiene, a parte le inammissibili censure di merito sempre in relazione al dolo, la specifica denunzia di violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza. Si sostiene, infatti, che all'accusa di "omissione di un fondo..." non poteva conseguire la condanna per la sola "inadeguatezza del fondo".
Ritiene questa corte di dover ribadire che il principio di correlazione è violato solo nell'ipotesi in cui il fatto ritenuto in sentenza si ponga, rispetto a quello contestato, in un rapporto di assoluta incompatibilità talché debba considerarsi del tutto nuovo, senza che l'imputato abbia avuto la possibilità di apprestare idonea difesa.
Non ricorre tale violazione allorché tra i due fatti sussista una certa omogeneità in un nesso di specificazione.
Nella specie l'assenza di un fondo "adeguato" (che cioè rispondesse all'esigenza di puntuale copertura in bilancio di una passività rilevante) deve considerarsi equivalente alla totale mancanza perché indicativa, in ogni caso, di uno squilibrio reale non portato a conoscenza di soci o terzi che avevano diritto a corretta informazione.
Il motivo, pertanto, è infondato.
La terza doglianza, che - emendata dalle censure in punto di fatto circa la congruità della prova sull'esistenza reale del debito non registrato - attiene alla configurabilità del reato di false comunicazioni sociali commesso in scritture contabili, è del pari priva di consistenza.
Ogni scrittura contabile (ed in particolare il libro giornale) costituisce fonte di prova, in rapporto ad interessi della società come dei singoli soci o di terzi comunque entrati in contatto con la società.
Sotto tale profilo il libro giornale - scrittura obbligatoria - non può non rientrare nell'ambito del concetto di "comunicazione sociale" la cui funzione di informazione, assistita da presunzione di correttezza e veridicità, l'ordinamento giuridico delle società commerciali intende salvaguardare con la norma incriminatrice contenuta nell'art. 2621 c.c. L'ultimo motivo, concernente il nesso di causalità tra omessa richiesta della procedura concorsuale ed aggravamento dello stato di decozione, censura genericamente la congrua struttura argomentativa che valorizza logicamente l'effetto inevitabile del tempo sull'aggravarsi di passività per interessi e sanzioni, in una situazione patrimoniale accertata come disastrosa e già valutata dal collegio sindacale che aveva invitato gli amministratori ad assumere i necessari provvedimenti.
Per concludere il ricorso del EL va globalmente rigettato. Ad analoga sorte non può sfuggire l'impugnazione di CI EN. Il primo motivo si limita a sottolineare la necessità, per la configurabilità del reato p. e p. dall'art. 217 c. 1 n. 4 L.F., di una colpevole condotta positiva quale fonte dell'"aggravamento". Al contrario, la norma non esclude affatto, anzi conferma che la mera commissione della richiesta di fallimento ("astenendosi dal richiedere...") in una obiettiva situazione di dissesto può comportare naturale aumento delle passività in funzione della loro specifica natura (retribuzioni correnti, costi di gestione, interessi).
L'obbligo di agire, con la richiesta del proprio fallimento, consegue dai medesimi doveri inerenti alla carica sociale, sicché l'omissione viene assunta dalla norma incriminatrice come fatto tipico. Il secondo motivo è del pari infondato, poiché non tiene conto che la fattispecie normativa, comprende nella "colpa grave" l'errore di valutazione in tentativi di risanamento incongrui. L'impugnata sentenza argomenta, sostanzialmente, sulla perfetta conoscenza da parte del CI della "situazione disastrosa" (già evidenziata dal collegio sindacale) che non consentiva di "prolungare inutilmente l'agonia della società" (vedi rientri di istanze di fallimento ed opposizione all'ispezione giudiziale). La questione di illegittimità costituzionale dell'art. 217 co. 1 n. 4 L.F. è manifestamente infondata poiché la norma indica concreti elementi atti a specificare sufficientemente la condotta incriminata, sotto i diversi profili oggettivo e soggettivo, sicché gli indicati parametri costituzionali sono ampiamente rispettati. Al rigetto dei ricorsi deve conseguire la condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
P.T.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido alle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 12 maggio 1999.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 1999