Sentenza 9 gennaio 2001
Massime • 1
Il decreto di citazione a giudizio emesso dal PM è nullo nel caso in cui, pur essendo stato preceduto dall'invito all'imputato a presentarsi per rendere l'interrogatorio (secondo la disciplina processuale vigente all'epoca), detto adempimento delegato alla P.G. non abbia avuto luogo per la mancata presenza del difensore regolarmente avvisato ma non comparso, in quanto avuta la presenza dell'indagato la stessa polizia giudiziaria avrebbe dovuto chiedere al PM di designare un sostituto del difensore non comparso al fine di far svolgere regolarmente l'interrogatorio con l'assistenza necessaria del difensore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/01/2001, n. 12715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12715 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FATTORI PAOLO - Presidente - del 09/01/2001
1. Dott. LOSAPIO MAURO DOMENICO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. TATOZZI GIANFRANCO " N. 8
3. Dott. DE GRAZIA BENITO ROMANO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. FEDERICO GIOVANNI " N. 049629/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di NAPOLInei confronti di:
1) DE AL CH N. IL 15/08/1969
avverso ORDINANZA del 16/11/1999 TRIBUNALE di NAPOLI sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. FEDERICO GIOVANNI lette le conclusioni del P.G. per l'inammissibilità del ricorso perché proposto oltre i termini di cui all'art. 585 comma 1 lett. A) e comma 2 lett. B) cpp.
FATTO E DIRITTO
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, con cui il Tribunale di Napoli in composizione monocratica ha dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio dell'imputato De LC MI emesso il 25/1/99, deducendo i seguenti motivi:
inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e delle norme processuali, nonché abnormità del provvedimento.
Sostiene, infatti, il P.M. che il Tribunale di Napoli aveva affermato in modo abnorme il principio secondo cui la polizia giudiziaria delegata dal P.M. avrebbe avuto l'obbligo di procedere all'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini che si trovi in stato di libertà anche senza l'assistenza necessaria del difensore, purché avesse constatato la regolarità dell'avviso, e tale omissione avrebbe conseguentemente costituito mancato rispetto dell'art. 555 cpp. Secondo il P.M. ricorrente il Giudice di Napoli ha trascurato di valutare, nel caso in esame, che la nullità del decreto di citazione a giudizio è ravvisabile solo nel caso in cui esso non sia stato preceduto dall'invito a presentarsi per rendere interrogatorio e non anche in quello in cui, essendo validamente intervenuto tale invito, l'interrogatorio non si sia poi, per qualunque ragione, verificato. Si rileva preliminarmente che il ricorso non è stato presentato tardivamente, giacché, essendo stata l'ordinanza impugnata pronunciata all'udienza del 16/11/99 ed il ricorso proposto il successivo 29/11/99, come si evince dalla stessa requisitoria in atti del P.G. presso questa Corte Suprema, ne consegue che il ricorso non è sotto questo profilo inammissibile. Il ricorso va, invece, dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti a suo sostegno.
Ed invero, il provvedimento gravato non può affatto considerarsi come abnorme, non avendo il P.M. ricorrente tenuto nel debito conto la circostanza che il De LC, invitato a presentarsi in qualità di persona sottoposta ad indagini dinanzi al P.M. dell'allora Procura Circondariale di Napoli per il giorno 27/11/98 ore 12,20 ai sensi dell'art. 375 comma 3 cpp, non è stato poi di fatto interrogato dalla P.G. delegata all'uopo per l'assenza del difensore di ufficio nominato nell'invito medesimo, come si evince dal verbale di mancata comparizione in atti redatto dalla stessa P.G., pur essendo il De LC regolarmente comparso alla sede ed alla data indicategli. È, quindi, esatto il rilievo che si legge in ricorso che, secondo la legge processuale vigente all'epoca del provvedimento impugnato, il decreto di citazione a giudizio andava preceduto dall'invito rivolto all'indagato a rendere l'interrogatorio e non anche dall'effettivo espletamento dello stesso, che era in facoltà dell'interessato rendere o meno a seconda delle sue esigenze difensive, ma è altrettanto vero quanto osservato dal Giudice del Tribunale di Napoli nell'ultima parte del provvedimento impugnato (essendo, invero, la premessa errata, laddove lascia capire che la P.G. delegata potrebbe procedere all'interrogatorio dell'indagato anche in assenza del difensore, purché venga constatata la regolarità dell'avviso) e cioè che, una volta presentatosi l'indagato invitato, la P.G. non poteva non procedere al suo interrogatorio.
Certamente quest'ultimo avrebbe dovuto essere effettuato con le richieste guarentigie di legge, che nel caso di specie risultano dal combinato disposto degli artt. 370 comma 1, 350 commi 3 e 4 e 97 comma 4 cpp. La prima norma stabilisce, infatti, che il P.M. può avvalersi della P.G. anche per il compimento degli interrogatori, specificando nell'ultima parte che si richiede "l'assistenza necessaria del difensore": se poi quest'ultimo - come nella specie - non è comparso, soccorre il dettato del comma 4 dell'art. 350 cpp (norma che, contenuta nel titolo 4^ del libro 5^ del codice di rito concernente l'attività ad iniziativa della P.G., può indubbiamente ritenersi applicabile, per via estensiva, anche a quell'attività di uguale contenuto svolta per delega del P.M., tanto più che trattasi di adempimenti previsti a tutela dei diritti della difesa), per cui la P.G. richiede al P.M. di provvedere a norma dell'art. 97 n. 4 cpp e cioè designare "come sostituto altro difensore immediatamente reperibile per il quale si applicano le disposizioni dell'art. 102", e quindi procede all'interrogatorio dell'indagato presente con l'assistenza del sostituto nominato.
In conclusione, il Tribunale ha giustamente e correttamente rilevato che nella fattispecie occorreva che l'imputato, comparso ritualmente alla convocazione dinanzi al P.M., e per esso alla P.G., per l'interrogatorio ex art. 375 comma 3 cpp, fosse stato effettivamente interrogato (ovviamente alla presenza del difensore nominato ai sensi degli artt. 350 comma 4 e 97 n. 4 cpp) e che, viceversa, l'omissione di tale interrogatorio comportato la nullità del decreto di citazione a giudizio ex art. 555 comma 2 cpp (nel testo ovviamente vigente all'epoca dell'emissione del provvedimento gravato.)
P.T.M.
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2001