Sentenza 5 febbraio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/02/2002, n. 1514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1514 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2002 |
Testo completo
01 5 14 /02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORT Oggetto Fioleiussione EZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Angelo Presidente GIULIANO - R.G.N. 2401/00 Cron. 3865 Dott. Ugo Consigliere FAVARA Rep. 436 Dott. Antonio LIMONGELLI - Consigliere Dott. Michele LO PIANO - Consigliere Ud. 27/11/01 - Rel. Consigliere Dott. Gianfranco MANZO ha pronunciato la seguente S E N TEN ZA Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. per diritti 1.55 ORTIS GRANDI MACCHINE SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona il 5 FEB. 2002 del liquidatore, signor LC RT, elettivamente IL CANCELLIERE domiciliata in ROMA VIA MASCAGNI 154, presso lo studio dell'avvocato PAOLO VITUCCI, che la difende unitamente all'avvocato GIOVANNI GABRIELLI, giusta delega in atti;
€1,55 L.3000 CANCELLERIA - ricorrente
contro
CHINELLATO ERMENEGILDO, elettivamente domiciliato in DG724950 .. ROMA PZZA CAVOUR, presso CANCELLERIA CORTE DI 2001 CASSAZIONE, difeso dall'avvocato GERMANO BELLUSSI, con 2032 studio in 30170 MESTRE CORSO DEL POPOLO N.58, giusta -1- delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 640/98 della Corte d'Appello di TRIESTE, SEZIONE PRIMA CIVILE emessa il 20/11/1998, depositata il 17/12/98; RG.641/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica. udienza del 27/11/01 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
udito l'Avvocato PAOLO VITUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Su ricorso della RT S.p.a. DI IN, che assumeva di vantare nei confronti dei ER AT quale fideiussore della debitrice principale Tecnor S.n.c. di un credito di lire AT AS & C. 115.000.000, il Presidente del Tribunale di Udine autorizzava il sequestro conservativo sui beni del AT fino alla concorrenza di lire 140.000.000. La RT S.p.a. DI IN, con atto di citazione notificato il 27 marzo 1985, conveniva in giudizio il AT per ottenere la convalida del sequestro e la condanna dello somma di lire 77.413.495 per stesso alla residua capitale e di lire 44.632.103 per interessi. Il Tribunale di Udine con sentenza del 20 novembre 1986 convalidava il sequestro e, quindi, con sentenza del 30 agosto 1993, in accoglimento parziale della domanda condannava il AT al pagamento della somma di lire 22.445.829, oltre interessi. Il Tribunale riteneva che era nulla la fideiussione nella parte relativa ai finanziamenti diversi >> per l'indeterminatezza 3 r dell'oggetto, mentre era valida in relazione all'acquisto della macchina operatrice;
che il prezzo del macchinario, in mancanza di prova, poteva fissarsi in 80.000.000, come riconosciuto dal convenuto;
che la clausola relativa agli interessi era nulla, dovendosi ritenere usurari gli interessi convenuti, cosicché spettavano unicamente gli interessi legali. Avverso questa sentenza la RT S.p.a. DI IN proponeva appello. La società appellante lamentava che il Tribunale aveva erroneamente riconosciuto il prezzo indicato dal convenuto in lire 80.000.000 milioni e, a tal proposito, depositava in appello un documento attestante il prezzo del macchinario. Contestava inoltre la statuizione in ordine agli interessi. territoriale rigettava l'appello e La Corte la sentenza impugnata, sia pure confermava parzialmente diversaadottando una motivazione rispetto al Tribunale. Riteneva infatti che la clausola relativa ai finanziamenti vari >> era nulla e riguardava gli interessi e che l'atto di vendita non conteneva alcuna determinazione del 4 دو prezzo del macchinario, cosicché in mancanza di prova sul prezzo, altro non si sapeva che quello che aveva confessato il convenuto AT ER nell'interrogatorio formale e, cioè, che il limite massimo della garanzia era stato dalle parti indicato e stabilito i lire 80 milioni>>. RT S.p.a.Avverso questa sentenza la DI IN in liquidazione propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. ER AT resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE l'unico motivo di ricorso la società Con lamenta il vizio di motivazione, in ricorrente relazione all'omesso esame di un documento Il prezzo del decisivo ai fini della decisione. di compravendita risultava dalla contratto scrittura privata del 25 giugno 1984 depositata nel giudizio d'appello ed era pari a lire 132.160.000, IVA compresa. Avuto riguardo a era palese il vizio di questo documento motivazione, avendo la Corte formato il proprio convincimento sul presupposto dell'inesistenza di 5 r determinazione del prezzo di vendita, laddove il espressamente menzionava contratto in atti l'ammontare del prezzo. Il motivo è fondato. giurisprudenza di questa E' costante nella l'affermazioneCorte del principio secondo cui esame di un documento può essere 1'omesso denunciato in sede di legittimità sotto il dell'omesso esame di un punto decisivo profilo controversia, quando il documento sia della idoneo a fornire la prova di un fatto, che se tenuto presente, avrebbe determinato, secondo un giudizio di certezza, una decisione diversa da quella adottata (v. per es. Cass. 17 gennaio 1996, n. 340 e Cass. 25 marzo 1999, n. 2819; Cass. 11 gennaio 2001, n. 303). Nel caso di specie la società ricorrente aveva dedotto in appello che il prezzo del il contratto era di lire 132 milioni, depositando documento che tale circostanza provava. Il documento in data 25 giugno 1984, specificamente richiamato nel motivo di ricorso, porta l'indicazione del prezzo di lire 112.000.000, più 6 r IVA. La Corte d'appello ha fondato la decisione sul presupposto che l'atto di vendita non contenesse alcuna determinazione del prezzo, senza però in alcun modo considerare il documento in questione. E' indubbio dunque che la Corte di merito sia incorsa nel vizio di motivazione circa un punto decisivo della controversia, poiché è da ritenere, avuto riguardo alla soluzione data alla controversia dalla sentenza impugnata, che ove il documento fosse stato preso in considerazione, la decisione sarebbe stata diversa. Nelle sue conclusioni il P.M. ha rilevato che ci si troverebbe in presenza di un errore di fatto, cioè di un errore di percezione che aveva indotto i giudici a ritenere inesistente un fatto accertato alla stregua dell'atto indicato. Come tale il vizio non si sarebbe potuto dedurre in cassazione dovendo formare oggetto di revocazione della sentenza. In effetti, l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata che nessuna determinazione di 7 ہو prezzo contiene l'atto di vendita>>, potrebbe far pensare ad una svista>> tale da indurre ad attribuire al documento esaminato un contenuto testuale diverso da quello effettivo. Ma se si ha riguardo all'intero contesto della sentenza si perviene alla conclusione che la Corte ha omesso l'esame del documento in territoriale questione e che la frase riportata sta genericamente a significare che non vi era stata una determinazione contrattuale del prezzo di vendita. In particolare, lo Si ricava dalla circostanza che la scrittura del 25 giugno 1984. non è neppure citata nella sentenza, mentre si fa riferimento al documento in data 22 novembre 1984. Lo si ricava altresì dalla parte in fatto ove la contestazione dell'appellante sul prezzo si riferisce unicamente alla scrittura del 22 novembre 1984. Perltro, non può non considerarsi che quello del prezzo era il punto controverso sul quale il giudice d'appello doveva pronunziare e ha pronunziato formando tuttavia la propria 8 ہو volontà in modo incompleto su circostanze decisive della controversia. In conclusione il vizio del quale è affetta la sentenza è riconducibile all'art. 360 n. 5 c.p.c. e non è qualificabile quale errore di fatto 129.11 revocatorio. 4 7 39,99 e laPer quanto, il ricorso va accolto sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra TOT. 160.10 sezione della Corte d'appello di Trieste, che procederà ad un nuovo esame e provvederà anche giudizio di alla liquidazione delle spese del cassazione.
P.Q.M.
sentenzaLa Corte accoglie il ricorso;
cassa la impugnata e rinvia, anche per le spese del c D ( giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte d'appello di Trieste. Così deciso in Roma il 27 novembre 2001. PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. IL PR Мно ilio Depositata in Cancelleria IL CANCELLIERE C1 5/11.02 Gina Casoli oggi, IL CANCELLIERE C1 Gina Casoli 9