Sentenza 6 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 06/06/2002, n. 8201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8201 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIO /02 stra i:0820 1 Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli 1.m Dott. Giovanni Presidente OSAVIO R.G. N. 22377/99 WY - Cron. 22562 Dott. IA Cabriella LUCCIOLI Rel. Consigliere Rep. 1684 Dott. Mario ADAMO Consigliere Dott. Giuseppe IA BERRUTI - Consigliere Ud. 06/12/01 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Consigliere -UFFICIO COPIE Dott. Fabrizio FORTE Richiesta co E ZP ha pronunciato la seguente dal Sig. per digiti S EN T ENZA il IL CANCELLIERE sul ricorso proposto da: GA NC, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE DELLE GIOIE 29, presso l'avvocato GIOIA VACCARI, CANCELLERIA che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente -
contro
AR CA IN elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 9, presso l'avvocato MARINA rappresentata e difesa dall'avvocato MATTINA, SALVATORE GRECO, giusta delega in calce al controricorso;
2001 : - controricorrente 2512 - -1- avverso la sentenza n. 2764/99 della Corte d'Appello di ROMA, Sezione delle Persone e della Famiglia, depositata il 30/09/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/12/2001 dal Consigliere Dott. IA Gabriella LUCCIOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO VI VI conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo Vicente GA perchè si accertasse che il predetto era suo padre naturale. Costituitosi il convenuto, il quale eccepiva l' incompetenza territoriale - 19 maggio del Tribunale di Palermo, con sentenza del 10 marzo 1995 il giudice adito dichiarava la propria incompetenza in favore del Tribunale di Roma. La causa veniva riassunta dinanzi a quest' ultimo Tribunale, che con sentenza del 27 marzo 29 aprile 1998, in accoglimento della domanda, dichiarava la paternità naturale del GA nei confronti dell' attrice. L'appello proposto dal GA era rigettato con sentenza del 20 marzo 30 settembre 1999 dalla Corte di Appello di Roma, la quale osservava che era incontestato tra le parti che nel corso dell' estate del 1970 la madre dell' attrice, IA VI, aveva prestato servizio come domestica alle dipendenze della madre dell' appellante e rilevava che dalla deposizione della predetta VI era emerso che ella aveva successivamente prestato la propria attività di collaboratrice domestica in un appartamento nel quale il GA all' epoca viveva da solo e che in detto periodo si era instaurata tra loro una relazione, dalla quale era derivato il concepimento;
che durante la sua gravidanza il GA si era trasferito in Colombia, a Cartagena, da tempo sede principale dei suoi affari, e dalla nuova residenza le aveva inviato lettere e danaro;
che ella sia era recata in Colombia a trovare il GA una prima volta durante la gravidanza ed una seconda volta 1 11insieme alla bambina nel febbraio 1972, ma era stata scacciata" dal predetto, il quale tuttavia aveva continuato ad inviarle periodicamente somme di danaro fino al 1987. Affermava altresì la Corte di merito che le circostanze riferite dalla teste avevano trovato ampio riscontro documentale nelle molte lettere speditele dalla Colombia e nelle numerose rimesse di danaro: osservava al riguardo che il contenuto delle missive prodotte - che esprimevano l' interessamento nei confronti della donna, le premure per il suo stato di gravidanza, in seguito i suggerimenti sul nome di battesimo da dare alla bambina, le richieste di fotografie della piccola e da ultimo uno stato di irritazione per le pressanti richieste di riconoscimento della minore - evidenziava il convincimento del loro autore di esserne il padre, mentre le rimesse di danaro costantemente eseguite dal 1971 al 1987 confermavano la provenienza delle missive stesse. Precisava altresì che, a prescindere dagli effetti del mancato disconoscimento delle lettere in oggetto ai sensi dell' art. 214 c.p.c. - la cui applicabilità appariva dubbia, atteso che la quasi totalità di esse erano state redatte a macchina e comunque non erano sottoscritte per intero, ma siglate con la lettera "V" estesse erano con sicurezza attribuibili alla persona del GA, considerati i timbri postali colombiani apposti sulle buste ed i precisi e reiterati riferimenti contenuti nelle missive a persone e circostanze relative all' appellante ed alla sua famiglia. Rilevava ancora che in tale quadro di riferimento adeguato rilievo probatorio andava attribuito al comportamento processuale del GA, 2 il quale, pur essendosi inizialmente dichiarato favorevole agli accertamenti ematologici, si era poi pretestuosamente sottratto ai necessari prelievi e nell' aprile 1993 era ripartito per la Colombia, informando il giudice attraverso il proprio difensore di non essere in grado per motivi di salute di rientrare in Italia: il rifiuto del predetto di sottoporsi alle analisi peritali non poteva considerarsi giustificato da tale dichiarazione, atteso che egli ben avrebbe potuto e dovuto sottoporsi all' esame prima di lasciare l' Italia. Osservava infine che l' assunto del GA circa la propria sterilità in conseguenza di una orchite che lo avrebbe colpito nel periodo della gravidanza della VI andava disatteso, trattandosi di malattia non inducente la sterilità, e che anche l' oligospermia diagnosticata all' età di 64 anni non consentiva di desumere che il soggetto ne fosse affetto anche nel 1970. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il GA deducendo tre motivi. La VI ha resistito con controricorso illustrato con memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 269 c.c. e 116 c.p.c., omissione ed insufficienza di motivazione, si deduce che la sentenza impugnata ha ritenuto come provate le circostanze riferite dalla madre dell' attrice senza rilevare le contraddizioni esistenti nelle dichiarazioni rese, la lcro intrinseca illogicità ed il contrasto con le dichiarazioni fani da altri testi. 3 La censura è inammissibile. Essa invero appare diretta a contestare l' attendibilità della deposizione resa da IA VI, attraverso la denuncia di asserite contraddizioni tra le varie circostanze dalla medesima riferite e con le dichiarazioni rese da altri testi, e quindi si risolve in una inammissibile censura al convincimento espresso dal giudice di merito, attraverso la prospettazione di una diversa valutazione della prova. E' peraltro appena il caso di ricordare che il giudizio sul grado di attendibilità dei testi è riservato all' apprezzamento del giudice di merito, che non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento con una motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici. Con il secondo motivo, denunciando ulteriore omissione ed insufficienza di motivazione, violazione dell' art. 116 c.p.c., si sostiene che la Corte di Appello ha ritenuto provata la provenienza dal GA delle lettere prodotte sulla base di elementi inadeguati, non avendo preliminarmente accertato che egli risiedesse in Colombia all' epoca della loro spedizione e non considerando che nessuna prova poteva trarsi dalle buste prodotte circa il loro contenuto. Si osserva inoltre che il tenore delle missive non ha valore neppure indiziario, avendo il GA disconosciuto sin dalla fase di ammissibilità dette scritture, dattiloscritte e non firmate. Si aggiunge che una adeguata valutazione di quelle missive avrebbe dovuto rivelarne l' inattendibilità, in quanto il loro stesso contenuto non era logicamente riferibile ad una persona del livello sociale e culturale del ricorrente. Si osserva infine che la Corte di merito, ritenendo che il GA dovesse specificamente contestare alcune circostanze richiamate nelle lettere, non ha tenuto conto che egli aveva eccepito la sua totale estraneità ad esse. Il motivo è infondato. Ed invero la Corte di Appello, dichiaratamente prescindendo dal mancato disconoscimento delle lettere in oggetto sul rilievo che esse, per la quasi totalità dattiloscritte e non firmate, ma soltanto siglate con la lettera "V", non si configuravano come scritture private suscettibili di disconoscimento, ha esaminato e riscontrato, nell' esercizio del proprio potere valutativo, il rilievo probatorio di detta documentazione e delle rimesse di danaro, ponendo in evidenza con motivazione congrua e logica gli elementi indiziari che inseriti nel complessivo quadro probatorio offerto dalle 1 dichiarazioni testimoniali e dallo stesso comportamento processuale del convenuto consentivano di riferire alla persona del GA sia le - buste recanti i timbri postali di provenienza dalla Colombia, sia le missive ricche di richiami a circostanze ed episodi relativi allo stesso GA ed ai suoi familiari, sia le rimesse periodiche di danaro in favore della VI. Nell' esprimere il proprio convincimento al riguardo la Corte territoriale ha posto in evidenza che il tenore del carteggio rivelava il preciso convincimento del suo autore di essere il padre della bambina e che la ragione della spedizione di somme mensili alla VI andava individuata nel proposito di contribuire al mantenimento della minore. Gli ulteriori rilievi contenuti nel mezzo di ricorso in esame appaiono inammissibili, in quanto tendenti ad ottenere un nuovo apprezzamento in fatto delle circostanze esaminate e valutate dalla Corte di merito. 5 Con il terzo motivo, denunciando ulteriore omissione, insufficienza e contraddittorietà di motivazione, violazione dell' art. 116 c.p.c., si deduce che affermando che le risultanze documentali apparivano confermate dal comportamento processuale del GA la sentenza impugnata non ha considerato che il medesimo con fax del 20 novembre 1992 al consulente tecnico nominato dal Tribunale di Palermo inizialmente adito aveva informato del suo impedimento a recarsi in Sicilia per il prelievo a causa delle sue condizioni di salute e della sua disponibilità a sottoporsi all' esame a Roma - coerentemente con l' eccezione svolta in limine litis di incompetenza del giudice siciliano e che il giudice istruttore con ordinanza del 27 gennaio 1993 aveva autorizzato lo svolgimento di dette operazioni a Roma;
che la sentenza impugnata, valutando negativamente la circostanza che egli era successivamente partito per la Colombia ed aveva quindi informato il giudice della sua impossibilità di tornare in Italia, non ha accertato se detta partenza fosse effettivamente avvenuta in data successiva all' ordinanza e non ha valutato il certificato medico colombiano prodotto, attestante il suo impedimento a viaggiare. Anche tale censura è infondata. Questa Suprema Corte ha in più occasioni affermato che il rifiuto ingiustificato di sottoporsi agli esami ematologici costituisce un comportamento valutabile ai sensi dell' art. 116 comma 2 c.p.c., anche in assenza di prova di rapporti sessuali tra le parti, osservando che proprio la mancanza di prove oggettive assolutamente certe e ben difficilmente acquisibili circa la natura dei rapporti intercorsi tra le stesse parti e circa l' effettivo concepimento ad opera del preteso genitore naturale, se impedisce di fondare la 6 dichiarazione di paternità sulla sole dichiarazioni della madre e sull' esistenza di rapporti con il presunto padre all' epoca del concepimento, secondo l' espresso disposto dell' ultimo comma dell' art. 269 c.c., non esclude che il giudice possa desumere argomenti di prova dal comportamento processuale dei soggetti coinvolti, ed in particolare dal rifiuto del preteso padre di sottoporsi agli accertamenti biologici (Cass. 2000 n. 14910; 1999 n. 386; 1998 n. 2944; 1998 n. 692; 1997 n. 9307; 1997 n. 1661; 1995 n. 6550; 1994 n. 6217), e possa persino trarre la prova della fondatezza della domanda esclusivamente dalla condotta processuale del preteso padre, globalmente considerata e posta in opportuna correlazione con le dichiarazioni della madre (Cass. 1998 n. 12679; 1997 n. 10377). In applicazione di tali principi la Corte di Appello ha tratto ulteriori elementi di prova rispetto alle acquisite risultanze della prova - testimoniale e documentale - dalla reiterata sottrazione del GA alle indagini biologiche, opportunamente esaminando la validità delle ragioni addotte a sostegno di detta scelta processuale e conclusivamente ritenendo la pretestuosità delle motivazioni prospettate. Ancora una volta il ricorrente oppone al motivato apprezzamento della Corte filiale una propria difforme indicazione delle ragioni che gli avrebbero impedito di sottoporsi all' indagine, tale da comportare una diversa valutazione di merito in ordine alla giustificabilità della propria decisione di lasciare l' Italia senza aver prima effettuato il necessario prelievo. 7 Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di (ove and les 91,391 questo giudizio di cassazione, liquidate in L.478 900, oltre L.5.000.000 Иони per onorario. (port and unko 2.582,28) Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il 6 dicembre 2001. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE riamus Loravio Phiccioli 1097/29,11 2,66 456T TOT. 149,77 CORTE SUPREMAD CASSAZIONE Prima Sezione Civite Depositato in Cancelleria IL _ERE Luisa Passinetti 0 GIU, 2002 Лиж пінк Mire IL CANCELLIERE AGENZI FOX 2 n.2799 7 (euro..) 8