Sentenza 22 giugno 2010
Massime • 1
È legittima la riduzione, sulla somma giornaliera computata come frazione aritmetica di quella massima liquidabile per legge, dell'indennizzo dovuto a titolo di riparazione per l'ingiusta detenzione a soggetto pregiudicato, data, per esso, la minore afflittività della privazione della libertà personale, riconducibile sia al minore discredito che l'evento comporta per una persona la cui immagine sociale è già compromessa, sia al fatto che la sua dimestichezza con l'ambiente carcerario rende meno traumatica l'ingiusta privazione della libertà.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/06/2010, n. 34673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34673 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2010 |
Testo completo
34673 /10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO DEL 22/06/2010
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Presidente - SENTENZA
- Rel. Consigliere- N. 061/2000 Dott. GRAZIANA CAMPANATO
SILVANA GIOVANNA IACOPINO Dott.
- Consigliere - Dott. VI ROMIS REGISTRO GENERALE
- Consigliere - N. 39219/2009 Dott. LUISA BIANCHI
Dott. FELICETTA MARINELLI
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) PA VI N. IL 04/01/1951
1) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
avverso l'ordinanza n. 175/2008 CORTE APPELLO di CATANZARO, del 08/07/2009
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA GIOVANNA IACOPINO;
anigi lette/statite le conclusioni del PG Dott. migi Riello che the chiesto il rifetto del ricornohl
Udit i difensor Avv.;
CE volta ad ottenere la riparazione per l'ingiusta detenzione patita in carcere dal 6/12/2004 al 21/9/2006 con riferimento all'accusa di estorsione aggravata dalla quale il predetto era stato assolto perchè il fatto non sussiste dal Tribunale di Catanzaro con sentenza del 31/5/2007.
Per l'effetto, la corte territoriale ha condannato il Ministero dell'Economia e delle Finanze al pagamento in favore del TR della somma di € 106.992,00, compensando interamente tra le parti le spese del giudizio .
Ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del difensore di fiducia, il TR deducendo erronea applicazione degli artt. 314 e 315 cpp nonché mancanza e contraddittorietà della
motivazione in ordine alla indicazione dei criteri e dell'iter logico seguito dal giudicante per giungere alla determinazione dell'indennizzo La corte territoriale aveva richiamato i precedenti penali del TR per giustificare una riduzione della somma attribuita, senza spiegare quale fosse stata l'esperienza concreta che aveva reso meno afflittiva la privazione della libertà personale patita.
L'Avvocatura Generale dello Stato ha presentato memoria nell'interesse del Ministero
dell'Economia e delle Finanze.
Motivi della decisione
Il gravame è infondato.
La corte di appello ha tenuto presente i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in per la materia di riparazione per l'ingiusta detenzione patita secondo cui il criterio base quantificazione dell'indennizzo da assegnare è rappresentato innanzitutto dal parametro aritmetico, costituito dal rapporto tra la somma massima posta a disposizione dal legislatore, la durata massima della custodia cautelare ed il periodo dell'ingiusta detenzione patita. La corte territoriale, poi, con una valutazione equitativa, ha tenuto globalmente conto anche delle
conseguenze personali e familiari scaturite dalla ingiusta privazione della libertà (cfr. Sez. U.,
Sent.n. 24287 del 14/6/2001, Ministero del Tesoro e Caridi;
Sez. U. Sent. n. 1 del 31/5/1995, Ministero Tesoro in proc. Castellani). I giudici, però, nell'applicazione di tali criteri, hanno ritenuto di non potere assegnare al ricorrente, a causa dei suoi precedenti penali, la somma di euro 235, 82 prevista per ogni giorno di custodia cautelare in carcere sulla base del parametro aritmetico e di dovere pure considerare che nulla era stato concretamente prodotto dal TR "a dimostrazione di specifici effetti pregiudizievoli personali e familiari" sicchè si era in presenza di
"generici riflessi personali, familiari, patrimoniali, relazionali e psicologici connessi" alla ingiusta detenzione La valutazione compiuta ha portato il collegio a fissare in euro 166,00 al giorno l'importo che andava attribuito per la privazione della libertà personale, protrattasi per il periodo di un anno, nove mesi e dodici giorni. Il ricorrente ha censurato la decisone della corte territoriale di dare rilievo alla sua condizione di portatore di precedenti penali. La doglianza è priva di pregio. Il
collegio ha attribuito rilevanza alla condanne riportate dal ricorrente, valutate nel loro complesso,
perché evidenzianti un profilo negativo di personalità, avuto riguardo al quale era ragionevole ritenere che il pregiudizio derivante dall'ingiusta detenzione fosse minore rispetto a quello patito da persone mai condannate Sul punto, è stato affermato da questa corte di legittimità che tale ridotta afflittività può essere ricondotta sia al minore discredito che l'evento comporta per una persona la cui immagine sociale è già compromessa sia al fatto che la dimestichezza con l'ambiente giudiziario rende meno traumatica la pur ingiusta privazione di libertà (Sez. 4, Sent. n. 23124 del
13/5/2008 Cc, Rv. 240303). L'apprezzamento posto a base della decisione della corte territoriale,
in quanto giustificato in maniera adeguata ed immune da vizi logici, non può essere sindacato in sede di legittimità.
Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento
Sussistono giusti motivi, per la particolarità dell'accertamento, per compensare interamente tra le parti le spese di questo giudizio
Per questi motivi
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Compensa le spese del grado
Così deciso il 22/6/2010
Il Consigliere est.
Silvana
tra le parti
Il Presidente
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA
24 SET. 2010
IL CANCELLIERE C/1 DICASSA IBERIO A
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Gulto Me P
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