Sentenza 13 maggio 2008
Massime • 1
Nella liquidazione dell'indennizzo dovuto a titolo di riparazione per l'ingiusta detenzione è legittimo operare una riduzione sulla somma giornaliera computata quale frazione aritmetica di quella massima liquidabile per legge, in ragione del fatto che l'istante abbia subito precedenti condanne, essendo ragionevole ritenere che in tal caso il danno derivante dall'ingiusta detenzione sofferta sia stato minore.
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- 1. Ingiusta detenzione: la “colpa lieve”Riccardo Radi · https://www.filodiritto.com/ · 13 febbraio 2022
Nell'ambito del procedimento per l'ingiusta detenzione ci imbattiamo nella colpa lieve, non prevista dal Legislatore che indica nell'art. 643 c.p.p. “dolo o colpa grave” e creata dalla giurisprudenza, un paradosso se pensiamo che nei procedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati, che sono incorsi in gravi errori di legge mantenendo in carcere dei cittadini innocenti, si richiede che la colpa deve essere grave ed inescusabile mentre per i cittadini dichiarati innocenti la stessa magistratura crea ed applica per decurtare l'indennizzo la colpa lieve. Le 50 sfumature di "colpa" nell'ingiusta detenzione: le frequentazioni poco raccomandabili, la memoria non elefantiaca, i precedenti …
Leggi di più… - 2. Ingiusta detenzione va indennizzata anche al condannato per altri reati (cass.pen., 1219/13)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/05/2008, n. 23124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23124 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CAMPANATO Graziana - Presidente - del 13/05/2008
Dott. KOVERECH Oscar - Consigliere - SENTENZA
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 1107
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 033504/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MP RA;
2) QU ME;
3) QU DA;
contro
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;
avverso ORDINANZA del 15/02/2006 CORTE APPELLO di MESSINA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BLAIOTTA ROCCO MARCO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. D'AMBROSIO Vito che ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La Corte d'appello di Messina ha accolto l'istanza di equa riparazione avanzata dagli eredi di NO AN per l'ingiusta detenzione da questi patita in carcere per otto mesi;
ed ha liquidato un indennizzo di 30.000,00 Euro.
2. Ricorrono per cassazione gli stessi eredi, tramite il difensore, lamentando vizio della motivazione e violazione di legge, per ciò che attiene all'iter seguito dalla Corte territoriale nel determinare l'entità dell'indennizzo. Si lamenta che si sia tenuto conto dei procedimenti pendenti, mentre essi sono privi di giuridico rilievo, difettando una pronunzia definitiva. Si censura altresì la valutazione delle precedenti condanne. Trattandosi di condanne già scontate, esse non possono condurre a ridurre l'entità dell'indennizzo. L'ingiusta privazione di libertà produce effetti deleteri anche nei confronti delle persone già condannate.
3. Il ricorso è infondato. Per ciò che attiene alla liquidazione dell'indennizzo, la giurisprudenza di questa Corte ha da tempo enucleato un canone base, costituito dal rapporto tra la somma massima posta a disposizione dal legislatore, la durata massima della custodia cautelare e la durata dell'ingiusta detenzione patita. La somma che deriva da tale computo (Euro 235,82 per ciascun giorno di detenzione in carcere) può essere ragionevolmente dimezzata (Euro 117,91) nel caso di detenzione domiciliare, attesa la sua minore afflittività. Tale aritmetico criterio di calcolo costituisce, però, solo una base utile per sottrarre la determinazione dell'indennizzo all'imponderabile soggettivismo del giudice e per conferire qualche uniformità ed oggettività al difficile giudizio di fatto. Il meccanismo in questione individua l'indennizzo in una astratta situazione standard, nella quali i diversi fattori di danno derivanti dall'ingiusta detenzione si siano concretizzati in modo medio, ordinario. Tale valore può subire rimaneggiamenti verso l'alto o verso il basso sulla base di specifiche contingenze proprie del caso concreto, ferma restando la natura indennitaria e non risarcitoria della corresponsione di cui si parla. Occorre quindi esaminare i fattori documentati, afferenti alla personalità ed alla storia personale dell'imputato, al suo ruolo sociale professionale e sociale, alle conseguenze pregiudizievoli concretamente patite e tutti gli altri di cui sia riscontrata la rilevanza e la connesione eziologia con l'ingiusta detenzione patita. Il calcolo finale ben potrà essere il frutto della ponderazione di documentati fattori di segno contrario. Al giudice si chiede una valutazione equitativa, discrezionale. Ma ciò non significa affatto che, come sopra accennato, ci si debba affidare ad una ponderazione intuitiva che si sottragga all'analisi ed alla valutazione delle indicate contingenze rilevanti. Al contrario, proprio quando compie valutazioni discrezionali, il giudice è tenuto ad offrire una motivazione che, magari in modo sintetico, ma comunque esaustivamente, dia conto del materiale probatorio utilizzato e della valutazioni espresse, in modo che sia possibile ripercorrere l'iter logico seguito. L'unico limite che tale ponderazione incontra è che essa non può condurre allo "sfondamento del tetto, pure normativamente fissato, dell'entità massima della liquidazione", come testualmente enunciato dalle Sezioni unite (S.U. 9 maggio 2001, Caridi, Rv. 218975). La Corte si attiene a tale criterio. Essa evoca il criterio aritmetico sopra evidenziato;
enuncia la necessità di adattarlo, in aumento o in diminuzione, tenendo conto delle contingenze proprie di ciascun caso;
considera che il NO era gravato da condanne ed aveva inoltre procedimenti pendenti;
perviene infine a determinare l'indennizzo nella misura di 30.000,00 Euro.
La Corte, dunque, ritiene che l'indennizzo debba essere notevolmente ridotto rispetto alla misura standard derivante dall'indicato criterio aritmetico, in considerazione del negativo profilo di personalità derivante dalle condanne e dai procedimenti pendenti. Le censure mosse contro tale apprezzamento sono infondate. Infatti, come già evidenziato da questa Corte (Sez. 4, 13 marzo 2007, Sanna), è ragionevole ritenere che il danno derivante dall'ingiusta detenzione sia minore nei confronti di persone già vulnerate da precedenti condanne. Tale ridotta afflittività può essere ricondotta per un verso al minore discredito che l'evento comporta per una persona la cui immagine sociale è già compromessa per via delle condanne;
e per l'altro al fatto che la dimestichezza con l'ambito giudiziario e penitenziario rende meno traumatica la pur ingiusta privazione di libertà. Dunque, l'apprezzamento compiuto dalla Corte distrettuale, essendo immune da vizi logici, non può essere sindacato nella presente sede di legittimità.
4. Il ricorso va quindi rigettato. Segue ex lege la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2008