CASS
Sentenza 13 giugno 2023
Sentenza 13 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/06/2023, n. 25366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25366 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da QU IZ, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 3/10/2022 dalla Corte di appello di L'Aquila; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IA LV, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria depositata dall'avvocato Ubaldo Lopardi, difensore dell'imputato, il quale conclude per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di L'Aquila dichiarava l'intervenuta prescrizione del reato di indebita percezione di contributi ex art. 316-ter cod.pen. per il quale l'imputato Penale Sent. Sez. 6 Num. 25366 Anno 2023 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: DI GERONIMO PAOLO Data Udienza: 27/04/2023 era stato condannato in primo grado, confermando la confisca del profitto del reato ai sensi dell'art. 578-bis cod.proc.pen., ritenendo tale norma applicabile anche ai fatti commessi antecedentemente alla modifica, introdotta dalla I. 9 gennaio 2019, n. 3, con la quale ne è stato esteso l'ambito operativo anche alle ipotesi di confisca disciplinate dall'art.322-ter cod.pen. 2. Avverso tale sentenza, il ricorrente ha proposto un unico motivo di ricorso con il quale deduce violazione di legge in ordine alla irretroattività della confisca disposta ex art. 578-bis cod.proc.pen., ritenendo che tale norma abbia un contenuto anche sostanziale, nella misura in cui consente la confisca per equivalente, sicchè non potrebbe trovare applicazione retroattiva. Il ricorrente rappresentava i seguenti elementi rilevanti ai fini della valutazione del motivo: i reati per i quali era stata disposta la confisca erano stati commessi nel 2014; in fase di indagini veniva disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, della complessiva somma di €37,164,73; nel 2018 il ricorrente provvedeva a versare gran parte della somma oggetto di sequestro su un libretto postale vincolato al Comune, soggetto danneggiato dal reato;
rimaneva sottoposta a sequestro prevenI:ivo l'immobile sito in L'Aquila, via Piccinini n. 4, per una quota corrispondente all'importo di €2.981,30; la sentenza di primo grado, successivamente confermata in appello, disponeva la confisca, anche per equivalente, del profitto del reato. Il ricorrente ha richiamato la recente pronuncia delle Sezioni unite secondo cui l'art. 578-bis cod.proc.pen., avendo natura anche sostanziale, sottostà al divieto di retroattività. 3. La Procura generale, nel formulare le proprie conclusioni, evidenziava come il principio affermato dalle Sezioni unite non possa trovare applicazione nel caso di specie, nel quale la confisca ha avuto ad oggetto una somma di denaro che, secondo consolidata giurisprudenza, deve sempre qualificarsi quale confisca diretta e, quindi, priva del carattere sanzionatorio riconosciuto alla sola confisca per equivalente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. La questione concernente la retroattività dell'art. 578-bis cod.proc.pen., 2 nella parte in cui contempla la confisca per equivalente nel caso di intervenuta prescrizione del reato, è stata recentemente oggetto di esame da parte delle Sezioni unite. Il massimo organo nomofilattico è stato chiamato a stabilire "se la statuizione di confisca per equivalente possa essere lasciata ferma o debba essere eliminata nel caso in cui il giudice dell'impugnazione pronunci sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato presupposto previo accertamento della responsabilità dell'imputato e il fatto sia anteriore all'entrata in vigore dell'art. 1, lett. f), della I.n. 3 del 2019, che ha inserito nell'art. 578 bis c.p.p. le parole "o la confisca prevista dall'art. 322 ter c.p.". Le Sezioni unite hanno risolto la questione affermando che la disposizione dell'art. 578-bis cod. proc. pen. ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle altre forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale ed è, pertanto, inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 6, comma 4, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, che ha introdotto la suddetta disposizione (Sez.U, n. 4145 del 29/9/2022, dep. 2023, Esposito, Rv. 284209). L'irretroattività della cosiddetta confisca senza condanna, pertanto, è stata espressamente limitata alle sole ipotesi di confisca per equivalente, valorizzando il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui in tal caso la confisca assume una valenza sanzionatoria, il che giustifica l'estensione a tale istituto del principio sancito dagli artt. 25 Cost. e 2 cod.pen. 2.1. Ciò posto, si ritiene che nel caso di specie il principio affermato dalle Sezioni unite debba trovare applicazione, atteso che la residua confisca applicata nei confronti del ricorrente ha ad oggetto la quota di un immobile, il cui valore è parametrato alla somma pari a €2.981,30. L'importo indicato costituisce, pertanto, semplice misura del valore oggetto di apprensione, salvo restando che la confisca ricade su una quota di un bene immobile e, quindi, si verte sicuramente in tema di confisca per equivalente. Una volta escluso che, nel caso di specie, la misura cautelare reale e la conseguente confisca ricadano su somme di denaro, bensì hanno ad oggetto beni di valore equivalente, ne deriva l'inapplicabilítà del principio affermato in altra pronuncia delle Sezioni unite, secondo cui la confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta, e che rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione (Sez.U, n. 42415 del 27/5/2021, 3 Rv.282037). Quanto detto consente di affermare l'irretroattività dell'art. 578-bis cod.proc.pen. rispetto al caso di specie, nel quale il profitto era costituito da un contributo in denaro, ma la confisca ha avuto ad oggetto la quota di un immobile, sicchè deve ritenersi eseguita per equivalente, con conseguente impossibilità di applicare la richiamata norma a condotte realizzate anteriormente rispetto alla sua introduzione. Ne consegue l'accoglimento del ricorso e la restituzione di quanto in sequestro.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla confisca per equivalente dell'immobile in sequestro, di cui ordina il dissequestro e la restituzione all'avente diritto. Rigetta nel resto il ricorso. Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod.proc.pen. Così deciso il 27 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IA LV, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria depositata dall'avvocato Ubaldo Lopardi, difensore dell'imputato, il quale conclude per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di L'Aquila dichiarava l'intervenuta prescrizione del reato di indebita percezione di contributi ex art. 316-ter cod.pen. per il quale l'imputato Penale Sent. Sez. 6 Num. 25366 Anno 2023 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: DI GERONIMO PAOLO Data Udienza: 27/04/2023 era stato condannato in primo grado, confermando la confisca del profitto del reato ai sensi dell'art. 578-bis cod.proc.pen., ritenendo tale norma applicabile anche ai fatti commessi antecedentemente alla modifica, introdotta dalla I. 9 gennaio 2019, n. 3, con la quale ne è stato esteso l'ambito operativo anche alle ipotesi di confisca disciplinate dall'art.322-ter cod.pen. 2. Avverso tale sentenza, il ricorrente ha proposto un unico motivo di ricorso con il quale deduce violazione di legge in ordine alla irretroattività della confisca disposta ex art. 578-bis cod.proc.pen., ritenendo che tale norma abbia un contenuto anche sostanziale, nella misura in cui consente la confisca per equivalente, sicchè non potrebbe trovare applicazione retroattiva. Il ricorrente rappresentava i seguenti elementi rilevanti ai fini della valutazione del motivo: i reati per i quali era stata disposta la confisca erano stati commessi nel 2014; in fase di indagini veniva disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, della complessiva somma di €37,164,73; nel 2018 il ricorrente provvedeva a versare gran parte della somma oggetto di sequestro su un libretto postale vincolato al Comune, soggetto danneggiato dal reato;
rimaneva sottoposta a sequestro prevenI:ivo l'immobile sito in L'Aquila, via Piccinini n. 4, per una quota corrispondente all'importo di €2.981,30; la sentenza di primo grado, successivamente confermata in appello, disponeva la confisca, anche per equivalente, del profitto del reato. Il ricorrente ha richiamato la recente pronuncia delle Sezioni unite secondo cui l'art. 578-bis cod.proc.pen., avendo natura anche sostanziale, sottostà al divieto di retroattività. 3. La Procura generale, nel formulare le proprie conclusioni, evidenziava come il principio affermato dalle Sezioni unite non possa trovare applicazione nel caso di specie, nel quale la confisca ha avuto ad oggetto una somma di denaro che, secondo consolidata giurisprudenza, deve sempre qualificarsi quale confisca diretta e, quindi, priva del carattere sanzionatorio riconosciuto alla sola confisca per equivalente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. La questione concernente la retroattività dell'art. 578-bis cod.proc.pen., 2 nella parte in cui contempla la confisca per equivalente nel caso di intervenuta prescrizione del reato, è stata recentemente oggetto di esame da parte delle Sezioni unite. Il massimo organo nomofilattico è stato chiamato a stabilire "se la statuizione di confisca per equivalente possa essere lasciata ferma o debba essere eliminata nel caso in cui il giudice dell'impugnazione pronunci sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato presupposto previo accertamento della responsabilità dell'imputato e il fatto sia anteriore all'entrata in vigore dell'art. 1, lett. f), della I.n. 3 del 2019, che ha inserito nell'art. 578 bis c.p.p. le parole "o la confisca prevista dall'art. 322 ter c.p.". Le Sezioni unite hanno risolto la questione affermando che la disposizione dell'art. 578-bis cod. proc. pen. ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle altre forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale ed è, pertanto, inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 6, comma 4, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, che ha introdotto la suddetta disposizione (Sez.U, n. 4145 del 29/9/2022, dep. 2023, Esposito, Rv. 284209). L'irretroattività della cosiddetta confisca senza condanna, pertanto, è stata espressamente limitata alle sole ipotesi di confisca per equivalente, valorizzando il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui in tal caso la confisca assume una valenza sanzionatoria, il che giustifica l'estensione a tale istituto del principio sancito dagli artt. 25 Cost. e 2 cod.pen. 2.1. Ciò posto, si ritiene che nel caso di specie il principio affermato dalle Sezioni unite debba trovare applicazione, atteso che la residua confisca applicata nei confronti del ricorrente ha ad oggetto la quota di un immobile, il cui valore è parametrato alla somma pari a €2.981,30. L'importo indicato costituisce, pertanto, semplice misura del valore oggetto di apprensione, salvo restando che la confisca ricade su una quota di un bene immobile e, quindi, si verte sicuramente in tema di confisca per equivalente. Una volta escluso che, nel caso di specie, la misura cautelare reale e la conseguente confisca ricadano su somme di denaro, bensì hanno ad oggetto beni di valore equivalente, ne deriva l'inapplicabilítà del principio affermato in altra pronuncia delle Sezioni unite, secondo cui la confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta, e che rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione (Sez.U, n. 42415 del 27/5/2021, 3 Rv.282037). Quanto detto consente di affermare l'irretroattività dell'art. 578-bis cod.proc.pen. rispetto al caso di specie, nel quale il profitto era costituito da un contributo in denaro, ma la confisca ha avuto ad oggetto la quota di un immobile, sicchè deve ritenersi eseguita per equivalente, con conseguente impossibilità di applicare la richiamata norma a condotte realizzate anteriormente rispetto alla sua introduzione. Ne consegue l'accoglimento del ricorso e la restituzione di quanto in sequestro.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla confisca per equivalente dell'immobile in sequestro, di cui ordina il dissequestro e la restituzione all'avente diritto. Rigetta nel resto il ricorso. Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod.proc.pen. Così deciso il 27 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente