Cass. pen., sez. III, sentenza 03/02/2005, n. 15586
CASS
Sentenza 3 febbraio 2005

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La navigazione a motore nelle aree protette marine, anche se non segnalate ai sensi dell'art. 2, comma nono bis, della legge 6 dicembre 1991 n. 394, avvenuta in epoca precedente alla entrata in vigore della legge 8 luglio 2003 n. 172, integra la violazione dell'art. 19, comma terzo, della citata legge n. 394, sanzionata dal successivo art. 30, comma primo, atteso che soltanto con l'art. 9, comma primo, della citata legge n. 172, che ha introdotto il comma nono bis dell'art. 2 della legge n. 394, è stato prescritto che i limiti geografici delle aree protette entro i quali è vietata la navigazione senza la prescritta autorizzazione debbano essere individuati con mezzi e strumenti di segnalazione conformi alla normativa emanata dalla associazione internazionale di segnalazioni marittime (AISM-IALA).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 03/02/2005, n. 15586
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15586
    Data del deposito : 3 febbraio 2005

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