Cass. civ., sez. II, sentenza 12/04/2001, n. 5467
CASS
Sentenza 12 aprile 2001

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La liquidazione delle spese processuali può essere censurata solo attraverso la specificazione delle voci in ordine alle quali il giudice di merito sarebbe incorso in errore, perciò la semplice enunciazione di prestazioni che non sarebbero state prese in considerazione senza la possibilità di un raffronto con l'importo liquidato dal giudice, rende la censura inammissibile.

Poiché ai sensi dell'art. 2668, secondo comma cod. civ., la cancellazione della trascrizione della domanda, effettuata a norma degli artt. 2652 e 2653 cod. civ., deve essere ordinata dal giudice di merito, anche d'ufficio, con la pronuncia di rigetto della domanda medesima, non essendo richiesto che la sentenza sia passata in giudicato (come previsto al primo comma dell'art. 2668 cod. civ.), qualora il giudice di primo grado non abbia ordinato la cancellazione della domanda rigettata e la parte non si sia doluta davanti al giudice di appello di tale omessa cancellazione, è preclusa in sede di giudizio di cassazione la deduzione di simile questione che non è stata proposta nel giudizio di secondo grado.

Commentario1

  • 1Il giudice di primo grado non ordina la cancellazione della trascrizione: conseguenze.
    Avv. Giovanni Iaria · https://www.avvocatoandreani.it/ · 7 settembre 2017

    Qualora nel giudizio di primo grado il Giudice nel rigettare la domanda giudiziale trascritta ai sensi degli artt. 2652 e 2653 c.c non abbia ordinato la cancellazione della domanda medesima, la suddetta omissione deve essere dedotta dalla parte interessata nel giudizio di appello, essendo preclusa in sede di giudizio di legittimità. Così si è espressa la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 20269/2017, pubblicata il 22 agosto 2017. IL CASO: Il Tribunale rigettava la domanda formulata da un genitore nei confronti delle proprie figlie tesa a far accertare la simulazione dell'atto di acquisto di immobile stipulato in favore di queste ultime. La domanda veniva rigettata dal Tribunale e la …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 12/04/2001, n. 5467
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5467
Data del deposito : 12 aprile 2001

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