Sentenza 12 aprile 2001
Massime • 2
La liquidazione delle spese processuali può essere censurata solo attraverso la specificazione delle voci in ordine alle quali il giudice di merito sarebbe incorso in errore, perciò la semplice enunciazione di prestazioni che non sarebbero state prese in considerazione senza la possibilità di un raffronto con l'importo liquidato dal giudice, rende la censura inammissibile.
Poiché ai sensi dell'art. 2668, secondo comma cod. civ., la cancellazione della trascrizione della domanda, effettuata a norma degli artt. 2652 e 2653 cod. civ., deve essere ordinata dal giudice di merito, anche d'ufficio, con la pronuncia di rigetto della domanda medesima, non essendo richiesto che la sentenza sia passata in giudicato (come previsto al primo comma dell'art. 2668 cod. civ.), qualora il giudice di primo grado non abbia ordinato la cancellazione della domanda rigettata e la parte non si sia doluta davanti al giudice di appello di tale omessa cancellazione, è preclusa in sede di giudizio di cassazione la deduzione di simile questione che non è stata proposta nel giudizio di secondo grado.
Commentario • 1
- 1. Il giudice di primo grado non ordina la cancellazione della trascrizione: conseguenze.Avv. Giovanni Iaria · https://www.avvocatoandreani.it/ · 7 settembre 2017
Qualora nel giudizio di primo grado il Giudice nel rigettare la domanda giudiziale trascritta ai sensi degli artt. 2652 e 2653 c.c non abbia ordinato la cancellazione della domanda medesima, la suddetta omissione deve essere dedotta dalla parte interessata nel giudizio di appello, essendo preclusa in sede di giudizio di legittimità. Così si è espressa la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 20269/2017, pubblicata il 22 agosto 2017. IL CASO: Il Tribunale rigettava la domanda formulata da un genitore nei confronti delle proprie figlie tesa a far accertare la simulazione dell'atto di acquisto di immobile stipulato in favore di queste ultime. La domanda veniva rigettata dal Tribunale e la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/04/2001, n. 5467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5467 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAFAELE CORONA - Presidente -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - rel. Consigliere -
Dott. ROBERTO TRIOLA - Consigliere -
Dott. CARLO CIOFFI - Consigliere -
Dott. GIOVANNI SETTIMJ - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sui ricorsi iscritti al n. 12104/99 + 14302/99
Ricorso n. 12104/99 proposto da
LP AN, BI IO e BI SE, gli ultimi due quali eredi di LP OE, elettivamente domiciliati in Roma, Lungotevere Michelangelo n. 9, presso lo studio dell'Avv. Filippo Biamonti che congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Renato Porcelloni li rappresenta e difende come da procura a margine del ricorso.
- ricorrenti -
contro
TA PA, elettivamente domiciliato in Roma, Via della Giuliana n. 74, presso lo studio dell'Avv. Camillo Loriedo che unitamente e disgiuntamente all'Avv. Giovanni Meocci lo rappresenta e difende come da procura a margine del controricorso.
- controricorrente e ricorrente incidetale -
Ricorso n. 14302/99 proposto da
TA PA, elettivamente domiciliato in Roma, Via della Giuliana n. 74, presso lo studio dell'Avv. Camillo Loriedo che unitamente e disgiuntamente all'Avv. Giovanni Meocci lo rappresenta e difende come da procura a margine del controricorso.
- ricorrente incidentale -
contro
LP AN, BI IO e BI SE.
- intimati -
per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 768/98 del 20.03.1998/09.06.1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29.01.2001 dal Cons. Dott. Antonino Elefante.
Sentiti gli Avv.ti Filippo Biamonti e Camillo Loriedo. Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. Vincenzo Gambardella che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e per l'accoglimento del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione 15.9.1984, EM e FR VO, premesso che avevano venduto a LO IO un appezzamento di terreno sito in Abbadia S. Salvatore, località Tassino, di circa ha 16.64.50, con rogito notaio Serravezza del 10.6.1982, preceduto da una trattativa con visualizzazione del terreno da vendere;
che avevano rilevato che in tale atto di vendita erano state inserite per errore le particelle contrassegnate con i numeri 129, 130, 157, 158, 148 e 118 del F. 9, concernenti altro terreno di loro proprietà (cioè il podere Casa Fabbri distante circa un chilometro dal terreno venduto); che il IO non aveva aderito alle loro richieste di rimediare all'errore commesso;
convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Montepulciano il IO al fine di sentir dare atto che le suddette particelle erano state erroneamente inserite nel contratto di vendita;
disporre la separazione delle stesse per essere intestate ad esse attrici, con le conseguenti trascrizioni e condanna del convenuto al risarcimento dei danni.
Costituitosi il IO chiedeva il rigetto della domanda, deducendo che la vendita era stata preceduta da un contratto preliminare in cui si indicava l'estensione del terreno che era corrispondente a quella alienata e riportata nell'atto pubblico. Aggiungeva che, escludendo dalla superficie venduta quella delle particelle che si assumevano erroneamente inserite, l'estensione del terreno risultava nettamente inferiore a quella indicata nei due atti.
Il Tribunale rigettava la domanda delle attrici, nonché la richiesta del convenuto di risarcimento del danno ex art. 96 C.P.C.. Il gravame proposto da FR VO e dagli eredi di EM VO, IO e SE IL, veniva respinto, con sentenza n. 768/98 del 20.03.1998/09.06.1998, dalla Corte d'appello di Firenze, la quale, premesso che secondo l'insegnamento di questa Suprema Corte è consentito, per l'interpretazione del contratto definitivo, prendere in esame il contratto preliminare onde trame elementi utili all'identificazione dell'oggetto della compravendita definitiva, osservava che nel contratto preliminare stipulato il 7.11.1981 il terreno oggetto di compravendita veniva indicato come denominato Tassino dell'estensione di ha 16.64.50, esattamente corrispondente a quello indicato nell'atto pubblico.
Escludeva che dal testo del contratto preliminare potesse desumersi un qualsiasi elemento che confortasse la tesi degli appellanti e che le particelle in questione non fossero state comprese nella vendita, per cui la loro indicazione fosse stata solo frutto di un errore materiale di scritturazione.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione FR VO, IO e SE IL deducendo un solo motivo diannullamento, illustrato da memoria.
LO IO ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale in base a tre motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) Preliminarmente va disposta la riunione, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., dei ricorsi (principale e incidentale) in quanto proposti contro la stessa sentenza.
B.1) Con unico motivo i ricorrenti principali, deducendo omessa, insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'art 360 n. 3 e 5 c.p.c., censurano la sentenza impugnata laddove ha ritenuto di dover utilizzare il contratto preliminare per risolvere la controversia, trascurando altri elementi decisivi, quali gli accertamenti effettuati in loco dal c.t.u., che se tenuti presenti avrebbero portato a conclusioni opposte. Al riguardo assumono i ricorrenti che dalla c.t.u. emergerebbe che le particelle 129, 130, 157, 158 e 118 del F. 1 (appezzamento "B") e la particella 148 del F. 1 (appezzamento "C") non farebbero parte del terreno (appezzamento "A") venduto al IO. Infatti entrambi gli appezzamenti "B" e "C" sono distanti, il primo oltre 300 metri, il secondo oltre un chilometro, dall'appezzamento "A", e sono identificati con confini diversi da quelli indicati per il terreno venduto al IO. In realtà gli appezzamenti di terreno sono tre e a distanza tra loro. La compravendita, come risulta dal rogito notarile, ha riguardato il solo appezzamento di terreno sito in Abbadia S. Salvatore, località Tassino, e non anche gli altri due appezzamenti facenti parte del podere Casa Fabbri. Da qui il dedotto errore: invero il fatto che nell'atto notarile sia menzionata solo la vendita dell'appezzamento di terreno denominato "Tassino" e non gli altri due, sta a significare che oggetto della vendita era soltanto quel terreno (Tassino) indipendentemente dalla menzione dei riferimenti catastali e della estensione.
B.1.2) La Corte dissente dal motivo di doglianza.
Rileva che trattasi di censure di merito tendenti alla rivalutazione delle risultanze processuali, non deducibili in sede di legittimità, se non nei limiti del vizio della mancanza, insufficienza o contraddittorietà di motivazione, tale da non consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito per giungere alla decisione, ovvero della violazione di norme giuridiche, la quale però deve essere dedotta precisandosi in qual modo il ragionamento del giudice di merito abbia deviato da esse, perché in caso diverso, le critiche dell'apprezzamento operato dal suddetto giudice e la prospettazione di una diversa interpretazione delle risultanze processuali costituiscono una censura inammissibile in sede di legittimità, onde la sentenza impugnata non è suscettibile di cassazione per il solo fatto che gli elementi considerati dal giudice di merito siano, secondo l'opinione del ricorrente, tali da consentire una diversa valutazione, conforme alla tesi da lui sostenuta (Cass. 18.3.1997 n. 2354; 18.6.1992 n. 1740; 21.5.1990 n. 4577; 11.2.1989 n. 1356). L'impugnata sentenza è pervenuta al proprio convincimento con un ragionamento esauriente sui mezzi di prova, privo di contraddizioni, condotto secondo i canoni della corretta deduzione, senza salti logici e scevro da errori giuridici. Infatti, dopo aver richiamato l'insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui nell'interpretazione del contratto definitivo è consentito di prendere in considerazione il contratto preliminare (come le trattative precontrattuali in genere) per trarne elementi utili all'identificazione dell'oggetto della compravendita definitiva, ha osservato che nel contratto preliminare stipulato il 7.11.1981 il terreno compromesso veniva indicato come denominato Tassino dell'estensione di ha 16.64.50, esattamente corrispondente a quello indicato nell'atto pubblico all'art. 1 come "appezzamento di terreno sito in Abbadia S. Salvatore, località Tassino, della superficie complessiva di circa ettari sedici, are sessantaquattro e centiare 50 (ha 16.64.50), in gran parte pascolo e il resto incolto". Ritenute inutilizzabili le indicazioni dei confini, totalmente errati alla stregua degli accertamenti del c.t.u., la sentenza impugnata ha ritenuto che l'elemento fondamentale cui le parti avevano fatto riferimento per l'esatta individuazione del terreno compravenduto erano i dati catastali indicati nell'atto pubblico;
a conferma di ciò ha osservato che sottraendo le particelle, che secondo l'assunto degli appellanti non avrebbero dovuto essere indicate perché non comprese nella vendita, il terreno venduto sarebbe risultato di estensione inferiore perché anziché essere di ha 16.64.50, come pattuito nel preliminare, sarebbe stato di ha 13.10.30.
In base a tali argomentazioni la sentenza impugnata ha escluso che dal testo del contratto preliminare potesse desumersi un qualsiasi elemento che confortasse la tesi degli appellanti e che le particelle in questione non fossero state comprese nella vendita, per cui la loro indicazione fosse stata solo frutto di un errore materiale di scritturazione, emergente dal raffronto tra la descrizione, consistenza o estensione del bene oggetto del contratto e i dati catastali riportati.
Del tutto inconsistenti sono le deduzioni dei ricorrenti che nell'atto notarile si parla di "appezzamento di terreno", mentre quelli in questione sarebbero tre appezzamenti di terreno, trattandosi di questione meramente terminologica del tutto irrilevante ai fini dell'esatta individuazione ed estensione dei beni compravenduti, come indicati dal c.t.u..
Il ricorso principale va, pertanto, rigettato.
C.1) Col primo motivo il ricorrente incidentale LO IO, deducendo violazione dell'art. 59, 3^ comm., R.D.L. n. 578/1933 e L. n. 36/1934, assume che le spese, competenze ed onorari liquidati sarebbero inferiori a quelli dovuti.
La doglianza non ha pregio perché la Corte d'appello ha liquidato le spese, le competenze e gli onorati non solo sulla base alla notula datata 26.6.1991 (comprovante le spese sostenute in L. 49.000), ma anche sulla base all'attività successivamente svolta dalla parte, in seguito alla rimessione della causa sul ruolo, avendo aumentato le competenze (da L. 350.750 a L. 500.000) e gli onorari (da L.
1.200.000 a L. 2.000.000).
La giurisprudenza di questa Suprema Corte è costante nel ritenere che la liquidazione può essere censurata solo attraverso la specificazione delle voci in ordine alle quali il giudice di merito sarebbe incorso in errore;
per cui la semplice enunciazione di prestazioni che non sarebbero state prese in considerazioni senza la possibilità di un raffronto con l'importo liquidato dal giudice, rende la censura inammissibile (cfr. ex plurimis Cass. 24.3.2000 n. 3536; 5.5.1998 n. 4522). Anche tale doglianza è inammissibile, in, quanto introduce una questione nuova rimasta estranea al giudizio d'appello, non essendosi il IO doluto che il Tribunale non aveva ordinato la cancellazione della trascrizione della domanda.
Invero, poiché ai sensi dell'art. 2668, 2^ comma c.c., la cancellazione della trascrizione della domanda, effettuata a norma degli artt. 2652 e 2653 c.c., deve essere ordinata dal giudice di merito, anche d'ufficio, con la pronuncia di rigetto della domanda medesima (Cass. 25.11.1977 n. 5134), non essendo richiesto che la sentenza sia passata in giudicato (come previsto al 1^ comma del cit. art. 2668 c.c.), qualora il giudice di primo grado non abbia ordinato la cancellazione della domanda rigettata, e la parte non si sia doluta davanti al giudice d'appello di tale omessa cancellazione, è preclusa in sede di giudizio di cassazione la deduzione di simile questione che non è stata proposta nel giudizio di secondo grado. In base alle considerazioni svolte, la Corte rigetta entrambi i ricorsi.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta.
Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2001