CASS
Sentenza 1 agosto 2023
Sentenza 1 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/08/2023, n. 33875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33875 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MA EP nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere EP DE MARZO;
sentito il Sostituto Procuratore generale, dott. ssa MARIA FRANCESCA LOY, la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. udito l'avvocato ANTONIO MANAGO', il quale si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 5 Num. 33875 Anno 2023 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: DE MARZO EP Data Udienza: 15/06/2023 Ritenuto in fatto 1. Il difensore e procuratore speciale di IU GE ha proposto ricorso straordinario, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., avverso la sentenza n. 35324 del 21/04/2002 con la quale la I sezione di questa Corte ha rigettato il ricorso proposto nell'interesse dello stesso nei confronti della sentenza della Corte d'assise d'appello di Reggio Calabria del 26 ottobre 2020, con la quale era stata confermata la condanna del GE per l'omicidio di IU AL e per i connessi reati di ricettazione, detenzione e porto d'armi da guerra e di ricettazione di un motorino. 2. Secondo il ricorso, la Corte di Cassazione sarebbe caduta in un errore percettivo, avendo ritenuto che le dichiarazioni del collaboratore LI (autore materiale dell'omicidio, il quale aveva riferito che, il giorno del delitto, era passato a chiamare anche il GE, ottenendo la sua presenza nell'ultima riunione preliminare alla sua attuazione) fossero riscontrate dal narrato del collaboratore ON, "che, in occasione della pianificazione dell'omicidio, riferisce di essere stato portato da CR presso il negozio di GE" e dalle affermazioni del collaboratore LI, "che riferisce circostanza apprese - de relato - da LE e che indica anche GE come organizzatore del crimine". Si rileva: a) che il ON, al pari del LI, non aveva mai riferito della presenza del GE alla riunione svolta la mattina del delitto;
b) che il ON .aveva dichiarato che, pur avendo partecipato a numerosi sopralluoghi in vista dell'agguato, non aveva mai sentito il nome del GE e non lo aveva mai riconosciuto;
c) che il medesimo ON, pur riferendo che avrebbe dovuto prendere le armi da utilizzare per l'omicidio dal titolare del negozio di frutta, ossia dal GE, aveva anche aggiunto che non aveva visto alcuno in tale negozio e che non aveva preso le armi 'dal fruttivendolo;
d) che, peraltro, il LI, quanto al reperimento delle armi, aveva dato indicazione completamente diversa;
e) che il collaboratore LI solo in uno dei tre interrogatori resi, quello del 31 gennaio 2015, aveva riferito, per averlo appreso dal LE, che il GE era soggetto "interessato" al delitto, senza mai attribuirgli il ruolo di organizzatore;
f) che lo stesso LI aveva dichiarato di avere notato la presenza del GE nel terreno in uso al coimputato CR solo in un momento antecedente alla ricerca dello scooter che sarebbe poi stato utilizzato per compiere il delitto;
quando era tornato nel terreno assieme al CR, il GE non era più presente;
g) che gli altri elementi riportati in sentenza (ossia le dichiarazioni del collaboratore PI e l'intercettazione di un colloquio tra il coimputato NÒ e la moglie) avrebbero dovuto costituire meri elementi di contorno, inidonei, in assenza della dichiarazione del LI, quale riscontrata dal ON e dal LI, a fondare la sentenza di .condanna. 3. All'udienza del 15 giugno 2023 si è svolta la discussione orale. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile dal momento che le critiche svolte si collocano manifestamente al di fuori dello spettro applicativo del rimedio invocato. Occorre, al riguardo, premettere che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. 3, n. 47316 del 01/06/2017, Vinci, Rv. 271145 - 01). Approfondendo l'ambito di applicabilità dell'istituto, si è aggiunto che l'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art. 625-bis cod. proc. pen. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di cassazione, consistono, rispettivamente, il primo, nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica;
il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, sicché rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - e sono, quindi, inoppugnabili - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193 - 01). Ora, appunto di presunti errori di valutazione si duole il ricorrente, quando critica la ritenuta sussistenza di riscontri alle dichiarazioni del LI nelle dichiarazioni di ON e di LI, il cui contenuto non risulta essere oggetto di fraintendimento. Ciò vale sia per le dichiarazioni del primo, dal momento che il punto non è se il GE sia stato o non trovato quando il CR e il ON si recarono presso il negozio del primo, ma il valore individualizzante, rispetto allo specifico delitto del quale si tratta, della scelta di andare proprio da lui, sia per le dichiarazioni del secondo. A questo riguardo, infatti, lo stesso ricorrente riconosce che il LI, sia pure in uno soltanto dei suoi interrogatori, aveva indicato il GE come "interessato" e non come "organizzatore" al reato. Ora, indipendentemente dal fatto che tale puntualizzazione è oggetto di mera asserzione, poiché tra gli atti che il ricorrente dichiara di voler allegare non 2 t rientra la copia del verbale di interrogatorio del quale si tratta (31 gennaio 2015), occorre considerare che comunque si tratta dell'apprezzamento del significato della frase da parte della I sezione, ossia, come si diceva di una valutazione. E tale apprezzamento va riguardato, in difetto di qualunque specificazione ulteriore da parte del ricorrente, alla luce degli altri dati, che vengono liquidati come "elementi di contorno" - la doglian2:a del GE, riferita dallo PI, di avere ricevuto una richiesta di pagamento del saldo del compenso previsto per gli esecutori materiali;
la conversazione, intercettata in carcere, nella quale NÒ si lamenta che il GE non sia stato attinto da misura cautelare - e che, invece, giustificano l'interpretazione delle dichiarazioni del LI, quanto al ruolo nell'organizzazione, ossia quanto al significato dell'interesse manifestato da parte del ricorrente. 2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 15/06/2023
sentito il Sostituto Procuratore generale, dott. ssa MARIA FRANCESCA LOY, la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. udito l'avvocato ANTONIO MANAGO', il quale si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 5 Num. 33875 Anno 2023 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: DE MARZO EP Data Udienza: 15/06/2023 Ritenuto in fatto 1. Il difensore e procuratore speciale di IU GE ha proposto ricorso straordinario, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., avverso la sentenza n. 35324 del 21/04/2002 con la quale la I sezione di questa Corte ha rigettato il ricorso proposto nell'interesse dello stesso nei confronti della sentenza della Corte d'assise d'appello di Reggio Calabria del 26 ottobre 2020, con la quale era stata confermata la condanna del GE per l'omicidio di IU AL e per i connessi reati di ricettazione, detenzione e porto d'armi da guerra e di ricettazione di un motorino. 2. Secondo il ricorso, la Corte di Cassazione sarebbe caduta in un errore percettivo, avendo ritenuto che le dichiarazioni del collaboratore LI (autore materiale dell'omicidio, il quale aveva riferito che, il giorno del delitto, era passato a chiamare anche il GE, ottenendo la sua presenza nell'ultima riunione preliminare alla sua attuazione) fossero riscontrate dal narrato del collaboratore ON, "che, in occasione della pianificazione dell'omicidio, riferisce di essere stato portato da CR presso il negozio di GE" e dalle affermazioni del collaboratore LI, "che riferisce circostanza apprese - de relato - da LE e che indica anche GE come organizzatore del crimine". Si rileva: a) che il ON, al pari del LI, non aveva mai riferito della presenza del GE alla riunione svolta la mattina del delitto;
b) che il ON .aveva dichiarato che, pur avendo partecipato a numerosi sopralluoghi in vista dell'agguato, non aveva mai sentito il nome del GE e non lo aveva mai riconosciuto;
c) che il medesimo ON, pur riferendo che avrebbe dovuto prendere le armi da utilizzare per l'omicidio dal titolare del negozio di frutta, ossia dal GE, aveva anche aggiunto che non aveva visto alcuno in tale negozio e che non aveva preso le armi 'dal fruttivendolo;
d) che, peraltro, il LI, quanto al reperimento delle armi, aveva dato indicazione completamente diversa;
e) che il collaboratore LI solo in uno dei tre interrogatori resi, quello del 31 gennaio 2015, aveva riferito, per averlo appreso dal LE, che il GE era soggetto "interessato" al delitto, senza mai attribuirgli il ruolo di organizzatore;
f) che lo stesso LI aveva dichiarato di avere notato la presenza del GE nel terreno in uso al coimputato CR solo in un momento antecedente alla ricerca dello scooter che sarebbe poi stato utilizzato per compiere il delitto;
quando era tornato nel terreno assieme al CR, il GE non era più presente;
g) che gli altri elementi riportati in sentenza (ossia le dichiarazioni del collaboratore PI e l'intercettazione di un colloquio tra il coimputato NÒ e la moglie) avrebbero dovuto costituire meri elementi di contorno, inidonei, in assenza della dichiarazione del LI, quale riscontrata dal ON e dal LI, a fondare la sentenza di .condanna. 3. All'udienza del 15 giugno 2023 si è svolta la discussione orale. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile dal momento che le critiche svolte si collocano manifestamente al di fuori dello spettro applicativo del rimedio invocato. Occorre, al riguardo, premettere che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. 3, n. 47316 del 01/06/2017, Vinci, Rv. 271145 - 01). Approfondendo l'ambito di applicabilità dell'istituto, si è aggiunto che l'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art. 625-bis cod. proc. pen. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di cassazione, consistono, rispettivamente, il primo, nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica;
il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, sicché rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - e sono, quindi, inoppugnabili - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193 - 01). Ora, appunto di presunti errori di valutazione si duole il ricorrente, quando critica la ritenuta sussistenza di riscontri alle dichiarazioni del LI nelle dichiarazioni di ON e di LI, il cui contenuto non risulta essere oggetto di fraintendimento. Ciò vale sia per le dichiarazioni del primo, dal momento che il punto non è se il GE sia stato o non trovato quando il CR e il ON si recarono presso il negozio del primo, ma il valore individualizzante, rispetto allo specifico delitto del quale si tratta, della scelta di andare proprio da lui, sia per le dichiarazioni del secondo. A questo riguardo, infatti, lo stesso ricorrente riconosce che il LI, sia pure in uno soltanto dei suoi interrogatori, aveva indicato il GE come "interessato" e non come "organizzatore" al reato. Ora, indipendentemente dal fatto che tale puntualizzazione è oggetto di mera asserzione, poiché tra gli atti che il ricorrente dichiara di voler allegare non 2 t rientra la copia del verbale di interrogatorio del quale si tratta (31 gennaio 2015), occorre considerare che comunque si tratta dell'apprezzamento del significato della frase da parte della I sezione, ossia, come si diceva di una valutazione. E tale apprezzamento va riguardato, in difetto di qualunque specificazione ulteriore da parte del ricorrente, alla luce degli altri dati, che vengono liquidati come "elementi di contorno" - la doglian2:a del GE, riferita dallo PI, di avere ricevuto una richiesta di pagamento del saldo del compenso previsto per gli esecutori materiali;
la conversazione, intercettata in carcere, nella quale NÒ si lamenta che il GE non sia stato attinto da misura cautelare - e che, invece, giustificano l'interpretazione delle dichiarazioni del LI, quanto al ruolo nell'organizzazione, ossia quanto al significato dell'interesse manifestato da parte del ricorrente. 2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 15/06/2023