Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/03/2002, n. 4233
CASS
Sentenza 25 marzo 2002

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La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, è stata chiamata a pronunciarsi sul ricorso proposto dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) avverso la sentenza del Tribunale di Arezzo che aveva confermato la decisione del Pretore di Arezzo. La controversia verteva sul diritto di una lavoratrice, la signora IN ND, all'indennità di malattia per il periodo dal 15 al 30 novembre 1995, negata dall'INPS a causa della presunta irreperibilità della lavoratrice alla visita di controllo domiciliare effettuata il 17 novembre 1995. La lavoratrice aveva dedotto che il mancato controllo fosse imputabile alle sue precarie condizioni di salute, che le avevano impedito di rispondere tempestivamente al medico. L'INPS, costituendosi in giudizio, aveva eccepito l'inadempimento dell'onere di reperibilità da parte della lavoratrice. Il Pretore aveva accolto la domanda della lavoratrice, ritenendo attendibili le sue giustificazioni. L'INPS aveva appellato tale decisione, censurando un presunto errore di interpretazione dell'art. 5, comma 14, della legge n. 638/1983, sostenendo che l'onere di reperibilità implicasse non solo la presenza fisica, ma anche l'effettiva disponibilità alla visita. Il Tribunale di Arezzo aveva rigettato l'appello, ritenendo che non potesse parlarsi di assenza ingiustificata e che la relazione medica confermasse la versione della lavoratrice, attribuendo l'accaduto a un disguido.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, cassando la sentenza impugnata. Il Collegio ha ribadito il principio secondo cui l'ingiustificata assenza alla visita di controllo, sanzionata dall'art. 5, comma 14, del D.L. n. 463/1983, non si limita alla materiale assenza dal domicilio, ma include qualsiasi condotta del lavoratore, pur presente in casa, che impedisca l'esecuzione del controllo per incuria o negligenza. Ha sottolineato che l'onere di provare l'osservanza del dovere di diligenza incombe sul lavoratore, e che la sanzione opera indipendentemente dal dolo dell'interessato. La Corte ha ritenuto che il Tribunale non avesse adeguatamente motivato in ordine alla prova della diligenza della lavoratrice, poiché lo stato di malattia non esclude di per sé la negligenza, e la lavoratrice avrebbe dovuto provare la diligente predisposizione di una situazione che rendesse possibile il controllo. Ha altresì escluso un comportamento negligente del medico. Pertanto, la causa è stata rinviata alla Corte di appello di Firenze per un nuovo esame, con statuizione sulle spese del giudizio di cassazione.

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Massime1

In materia di trattamento economico di malattia, ricorrono i presupposti della decadenza dal trattamento medesimo non solo quando il lavoratore sia assente dal domicilio nelle fasce orarie predeterminate ma anche quando, pur essendo presente, ponga in essere una condotta che, per incuria, negligenza o altro motivo giuridicamente non apprezzabile, impedisca in concreto l'esecuzione del controllo sanitario. (Nella specie, la lavoratrice aveva allegato di essere stata presente in casa ma di non aver potuto tempestivamente aprire la porta per lo stato di malattia; la S.C. ha ritenuto che questo non escludesse la negligenza della lavoratrice, cui incombeva l'onere di provare la diligente predisposizione di una situazione tale da consentire il controllo domiciliare, tenuto anche conto del fatto che sul campanello non vi era il nome della donna, ma quella del marito, tanto che il medico aveva suonato tutti i campanelli del condominio senza riuscire a trovarla).

Commentario1

  • 1Reperibilità e malattia: se il medico fiscale non ti trova a casa
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 28 settembre 2016

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/03/2002, n. 4233
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4233
Data del deposito : 25 marzo 2002

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