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Sentenza 22 maggio 2026
Sentenza 22 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/05/2026, n. 18635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18635 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2026 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso proposto da: PI ND nato ad [...] il [...] avverso la sentenza del 05/12/2025 della Corte d'appello di Salerno. Udita la relazione svolta dal Consigliere SA IO;
rilevato che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. Il Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Palermo confermava la responsabilità di ND PI per il reato di ricettazione di un escavatore e di una vangatrice provento di furto. 2. Avverso tale sentenza in data 13 dicembre 2025, proponeva ricorso per cassazione ND PI “personalmente”, con il quale deduceva: 2.1.violazione di legge (art. 493, comma 3 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di inutilizzabilità del verbale di Penale Sent. Sez. 2 Num. 18635 Anno 2026 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 26/03/2026 2 dichiarazioni assunte dal difensore dell'imputato; 2.2. violazione di legge (art. 648 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità per il reato di ricettazione;
2.3. vizio di motivazione: la Corte d'appello aveva ritenuto che le dichiarazioni di ZO PI fossero non attendibili con motivazione carente ed illogica;
2.4 vizio di motivazione: non sarebbero state considerate prove favorevoli al ricorrente;
2.5. violazione di legge (art. 581 cod. proc. pen., art. 712 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica della condotta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è inammissibile in quanto proposto da soggetto non legittimato ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen. nella formulazione introdotta con la legge n. 103 del 2017 entrata in vigore il 3 agosto 2017. Le Sezioni Unite hanno affermato sul punto che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 - 01) Si riafferma inoltre che è inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dall'imputato anche se la firma sia stata autenticata da un avvocato cassazionista (Sez. 5, n. 7272 del 11/12/2025, dep. 2026, [...], Rv. 289362 – 01; Sez. 6, n. 48096 del 10/09/2018 - dep. 22/10/2018, Ahmed Farouk, Rv. 274221-01; Sez. 3, n. 13234 del 02/03/2016, [...], Rv. 266575; Sez. 4, n. 41636 del 03/11/2010, [...], Rv. 248449). 2. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle 3 spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 26 marzo 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente SA IO GI LT
rilevato che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. Il Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Palermo confermava la responsabilità di ND PI per il reato di ricettazione di un escavatore e di una vangatrice provento di furto. 2. Avverso tale sentenza in data 13 dicembre 2025, proponeva ricorso per cassazione ND PI “personalmente”, con il quale deduceva: 2.1.violazione di legge (art. 493, comma 3 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di inutilizzabilità del verbale di Penale Sent. Sez. 2 Num. 18635 Anno 2026 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 26/03/2026 2 dichiarazioni assunte dal difensore dell'imputato; 2.2. violazione di legge (art. 648 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità per il reato di ricettazione;
2.3. vizio di motivazione: la Corte d'appello aveva ritenuto che le dichiarazioni di ZO PI fossero non attendibili con motivazione carente ed illogica;
2.4 vizio di motivazione: non sarebbero state considerate prove favorevoli al ricorrente;
2.5. violazione di legge (art. 581 cod. proc. pen., art. 712 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica della condotta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è inammissibile in quanto proposto da soggetto non legittimato ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen. nella formulazione introdotta con la legge n. 103 del 2017 entrata in vigore il 3 agosto 2017. Le Sezioni Unite hanno affermato sul punto che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 - 01) Si riafferma inoltre che è inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dall'imputato anche se la firma sia stata autenticata da un avvocato cassazionista (Sez. 5, n. 7272 del 11/12/2025, dep. 2026, [...], Rv. 289362 – 01; Sez. 6, n. 48096 del 10/09/2018 - dep. 22/10/2018, Ahmed Farouk, Rv. 274221-01; Sez. 3, n. 13234 del 02/03/2016, [...], Rv. 266575; Sez. 4, n. 41636 del 03/11/2010, [...], Rv. 248449). 2. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle 3 spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 26 marzo 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente SA IO GI LT